Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 8 novembre 2016, n. 46874

Legittima la revoca dei domiciliari per il reo che dalla propria abitazione abbia postato sui social network delle emoticon dal messaggio assolutamente incerto e criptico e che, invece, potevano lasciare sottintendere qualcosa decodificabile solo da una ristretta cerchia di soggetti. La prescrizione di non comunicare con persone estranee deve essere inteso nel senso di un divieto non solo di parlare con persone non conviventi, ma anche di stabilire contatti con altri soggetti, sia vocali che a mezzo congegni elettronici.

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 8 novembre 2016, n. 46874

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIANDANESE Franco – Presidente
Dott. TADDEI M. B. – rel. Consigliere
Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere
Dott. PARDO Ignazio – Consigliere
Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 154 del 2016 del Tribunale del riesame di Catania, del 22.02.2016;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. M. B. Taddei;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Pompeo Alfredo Viola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Catania confermava l’ordinanza del GIP del Tribunale di Ragusa che aveva disposto l’aggravamento della misura custodiale, da domiciliare a inframuraria, per (OMISSIS) in seguito a violazioni delle misura domiciliare ritenute gravi.

Avverso l’ordinanza propone ricorso la difesa di (OMISSIS) deducendo che il messaggio pubblicato su Facebook, impropriamente attribuito all’indagato,che si e’ solo limitato a condividerlo, inviato a (OMISSIS), vittima della condotta illecita del (OMISSIS), non ha un chiaro contenuto intimidatorio ne’ una inequivoca coloritura minatoria ne’ tantomeno si prospetta come una condotta trasgressiva che realizzi i caratteri di effettiva lesivita’ richiesti dalla norma per la sostituzione. Deduce,inoltre, inosservanza o erronea applicazione della legge, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) e lettera c) e manifesta illogicita’ della motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), in relazione all’interpretazione ed all’applicazione dell’articolo 275, comma 2 bis, in combinato disposto con il successivo comma 3, c.p.p. Censura il ricorrente l’interpretazione data dal tribunale del riesame alle nuove disposizioni dell’articolo 275 c.p.p. secondo le quali si giustifica il superamento del limite all’applicabilita’ della custodia in carcere cosi’ attuandosi un rovesciamento della logica garantista e pro imputato che sorregge la novella legislativa.

Il ricorso non e’ fondato e deve essere rigettato con condanna alle spese per il ricorrente.

Il primo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato:il ricorrente,infatti, si limita a promuovere una diversa valutazione dell’episodio che ha dato origine all’aggravamento della misura senza indicare quali siano i vizi che inficiano le argomentazioni del Tribunale. In altri termini la parte ricorrente propone una diversa lettura del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito, cosi’ prospettando una diversa ricostruzione della fattispecie concreta. Sotto questo profilo deve essere ribadito che nel giudizio di cassazione, pur dopo la novella introdotta dalla L. n. 46 del 2006, alla Corte di Cassazione restano precluse sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioni impugnata, sia l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa. Infatti il giudice di legittimita’ ha l’esclusivo compito di controllare se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito (Cass. n. 42369/2006). La motivazione del Tribunale e’ assolutamente logica e condivisibile quando afferma che la prescrizione di non comunicare con persone estranee deve essere inteso nel senso di un divieto non solo di parlare con persone non conviventi, ma anche di stabilire contatti con altri soggetti, sia vocali che a mezzo congegni elettronici. Il messaggio diffuso sul social network, peraltro, e’ oggettivamente criptico per i piu’ ed indirizzato a chi puo’ comprendere perche’ sottintende qualcosa di riservato e conosciuto da una ristretta cerchia di persone ed e’ chiaramente intimidatorio, a dispetto del tono volutamente suggestivo, rafforzato dalle coloratissime emoticon, ancora piu’ esplicitamente intimidatorie.

Anche il motivo relativo all’interpretazione dell’articolo 275, comma 2 bis e comma 3 non e’ fondato. Questa Corte, con la decisione n. 32702 del 2015 ha gia’ avuto modo di decidere un questione analoga a quella qui all’esame ed ha dettato un principio che questo collegio condivide ed al quale ritiene di dover dare seguito, secondo cui “I limiti di applicabilita’ della misura della custodia cautelare in carcere previsti dall’articolo 275 c.p.p., comma 2 bis, secondo periodo, (testo introdotto dal Decreto Legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 117) possono essere superati dal giudice qualora ritenga, secondo quanto previsto dal successivo comma 3, prima parte, della norma citata, comunque inadeguata a soddisfare le esigenze cautelari ogni altra misura meno afflittiva.” Applicando questa interpretazione della correlazione tra i due commi dell’articolo in questione il Tribunale del riesame ha ritenuto necessario applicare la detenzione intramuraria, poiche’ la violazione delle prescrizioni commessa dal (OMISSIS) ha rivelato, incisivamente, l’inadeguatezza della detenzione domiciliare in ragione della inaffidabilita’ dell’indagato.

Il ricorso, per i motivi che precedono, deve essere rigettato: al rigetto consegue la condanna alle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter

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