Va annullata la condanna per bancarotta dell’amministratore della società adottata senza valutare tutte le prove, alcune contrastanti, ma dando un peso a quanto affermato dal curatore che aveva acquisito le notizie non direttamente dal liquidatore che aveva interesse ad allontanare da sé l’ipotesi di illecito in relazione alla tenuta della contabilità
Suprema Corte di Cassazione
sezione V penale
sentenza 5 gennaio 2017, n. 537
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente
Dott. SABEONE Gerardo – Consigliere
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 24/09/2015 della CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dott. GORJAN SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI LEO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI LEO Giovanni che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
Udito il difensore dell’imputato avv. (OMISSIS) del foro di Enna che s’associa alle conclusioni del P.G..
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Genova con la sentenza, resa il 24.9 – 9.10.2015, ha – per quanto interessa – riformato parzialmente la decisione di condanna emessa dal Tribunale di Sanremo a carico del (OMISSIS) in relazione al delitto di bancarotta patrimoniale e documentale per il periodo di sua amministrazione della societa’ fallita.
La Corte ligure aveva ritenuto il (OMISSIS) – socio ed amministratore della (OMISSIS) s.r.l. sino al (OMISSIS) – responsabile del solo delitto di bancarotta documentale relativamente al periodo di sua amministrazione e rimodulata la condanna in anni due di reclusione.
La Corte – per quanto oggi interessa – aveva ritenuta comprovato che le scritture contabili erano state tenute dal (OMISSIS) in modo lacunoso ed incongruente tanto, da non consentire la confezione del bilancio annuale gia’ nel corso del (OMISSIS), e cio’ sulla scorta delle dichiarazioni rese dal curatore.
Avverso la sentenza d’appello ha interposto ricorso per cassazione il difensore fiduciario dell’imputato rilevando i seguenti motivi di impugnazione:
concorreva violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza in capo all’imputato del delitto di bancarotta documentale poiche’ la societa’ ebbe ad essere operativa per oltre due anni dalla sua cessazione dalla carica di amministratore e di socio a seguito della vendita delle sue quote sociali al successivo amministratore;
in particolare la Corte territoriale non ha adeguatamente tenuto conto che per oltre due anni le scritture furono in possesso di soggetti diversi da esso imputato e che l’acquirente della societa’ ha confermato di aver esaminata la contabilita’ prima dell’acquisto e di non aver trovato nulla di anomalo;
inoltre e’ insegnamento di legittimita’ che il responsabile della tenuta delle scritture e’ comunque l’amministratore al momento del fallimento, sicche’ incomprensibile appare nella specie che sia stato condannato amministratore cessato dalla carica oltre due anni prima e non anche il liquidatore, in carica al momento del fallimento, anzi nel procedimento sentito quale teste;
concorrevano i medesimi vizi di legittimita’ dianzi richiamati anche in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare, che sono state travisate dalla Corte territoriale, in quanto questi circa la tenuta inadeguata delle scritture gia’ nel corso del (OMISSIS) – amministrazione (OMISSIS) – riferisce di fatti conosciuti a seguito delle dichiarazioni a lui rese dal liquidatore, ossia il primo astratto responsabile della mala tenuta delle scritture;
ancora, il curatore aveva confermato che la contabilita’ risultava completa sino al (OMISSIS) poiche’ stampato i libro giornale e che era da ritenersi incompleta poiche’ non redatto il bilancio e non rilevante appariva la sentenza civile citata dalla Corte territoriale;
concorrevano i gia’ citati vizi di legittimita’ anche in relazione alla mancata considerazione che il liquidatore nominato era il collaboratore dello studio professionale, che gia’ curava la contabilita’ della societa’,il quale e non solo accetto’ l’incarico, ma rimase in carica ben 18 mesi e tale dato fattuale stride con la dedotta incompletezza delle scritture sin dal (OMISSIS);
concorreva vizio di omessa motivazione circa il ricorrere del necessario dolo a sostegno della bancarotta documentale, sicche’ la condanna non poteva che seguire con relazione all’ipotesi delittuosa Regio Decreto n. 267 del 1942, ex articolo 217, una volta ritenuta accertata l’oggettivita’ della mancata tenuta delle scritture contabili. All’odierna udienza pubblica, compariva il difensore dell’imputato, che instava per l’accoglimento del ricorso, come pure il P.G..
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso mosso dal (OMISSIS) s’appalesa fondato e quindi va accolto.
In effetto i plurimi motivi di ricorso attingono sostanzialmente ed alla valutazione degli elementi probatori per ricondurre, al periodo di amministrazione del reo, la incompletezza delle scritture contabili e all’assenza di motivazione circa il necessario dolo specifico.
La sentenza impugnata appare portare motivazione viziata in relazione al ritenuto accertamento della sussistenza della condotta oggettiva del delitto contestato.
Mentre con relazione all’accertamento del dolo la Corte ligure osserva come alcuna censura al riguardo fosse stata mossa con il gravame ed al riguardo di detta affermazione alcuna contestazione risulta presente in atto d’appello.
Invero e’ dato oggettivo accertato dalla Corte territoriale – anche a seguito dell’assoluzione del (OMISSIS) dal delitto di bancarotta patrimoniale poiche’ non amministratore di fatto della societa’ dopo la sua cessazione formale – che l’imputato ebbe ad uscire dalla societa’ nel (OMISSIS), mentre il fallimento fu dichiarato nel (OMISSIS).
E’ dato accertato in causa che dopo il (OMISSIS) la societa’ fu amministrata per un semestre dal nuovo socio maggioritario,che pure continuo’ nell’attivita’ economica – v’e’ contestazione appunto di bancarotta patrimoniale – e quindi fu messa in liquidazione ed affidata a liquidatore che mantenne la carica per circa 18 mesi.
E’ dato riferito dal curatore fallimentare dott. (OMISSIS) che, all’atto del fallimento,le scritture contabili presentavano irregolarita’ ad iniziare dal (OMISSIS) – gestione (OMISSIS) -, ma detto teste ha pure precisato che le notizie al riguardo gli furono riferite dal liquidatore ossia il soggetto,in astratto, responsabile della tenuta delle scritture per i 18 mesi precedenti il fallimento.
Come confermato anche dalla Corte ligure, il libro giornale risultava stampato sino al (OMISSIS) ed il curatore ha precisato al riguardo che tuttavia non v’era certezza circa l’effettivita’ delle poste indicate, ma un tanto sempre per come trovata la contabilita’ al momento del fallimento e per quanto saputo dal liquidatore.
A cio’ s’aggiunga che risulta in atti come la societa’ continuo’ ad operare economicamente anche dopo la cessione delle quote e l’estromissione del (OMISSIS) e che – v’e’ al riguardo ipotesi di bancarotta patrimoniale – continuo’ la cessione di beni aziendali anche dopo la messa in liquidazione.
Dunque in presenza di elementi fattuali contrastanti, anche perche’ forniti sostanzialmente dal soggetto che era obbligato da ultimo alla regolare tenuta delle scritture contabili – il liquidatore in carica per ben 18 mesi – era onere della Corte territoriale di adeguatamente valutare l’intero compendio probatorio ed apprezzare attentamente quanto, bensi’, riferito dal curatore fallimentare ma perche’ apprezzato, non gia’, direttamente ma per averlo saputo dal liquidatore, come visto persona non priva di interesse ad allontanare da se’ ipotesi di illecito in relazione alla tenuta della contabilita’.
Quindi la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova per nuovo adeguato esame del compendio probatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova per nuovo esame
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