Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 24 marzo 2017, n. 14531

In tema di bancarotta fraudolenta e di effettività del ruolo dell’amministratore di fatto, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate – sulla base di indizi sintomatici quali, nel caso concreto, il conferimento di deleghe in suo favore in settori fondamentali della vita dell’impresa, la partecipazione diretta alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell’amministratore di diritto e la mancata conoscenza di quest’ultimo da parte dei dipendenti -, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta. 

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 24 marzo 2017, n. 14531

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nata in (OMISSIS);

avverso la sentenza del 20/11/2015 della Corte di Appello di Lecce;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Loy Maria Francesca, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20/11/2015 la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza di condanna alle pene ritenute di giustizia emessa dal Tribunale di Lecce nei confronti di (OMISSIS), per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere, in qualita’ di amministratore di fatto della (OMISSIS) s.a.s., dichiarata fallita il (OMISSIS), in concorso con (OMISSIS), tenuto i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio, e nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver distratto il ramo di azienda avente ad oggetto l’attivita’ principale della societa’, assolvendoli dal reato di falso ideologico in atto pubblico (articolo 483 cod. pen.), per avere falsamente dichiarato nell’atto notarile di cessione di ramo di azienda che il prezzo di vendita era stato interamente pagato dalla societa’ acquirente (OMISSIS) s.r.l. di (OMISSIS).

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione, con distinti atti, il difensore di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Ricorso (OMISSIS).

2.1.1. Violazione di legge: lamenta che l’affermazione di responsabilita’ nei confronti di (OMISSIS) sia stata fondata sul ruolo di amministratore di fatto della (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS), svolto anche dopo l’acquisto delle quote avvenuto il 25/07/2005, basandosi sulle dichiarazioni di due dipendenti, tra cui (OMISSIS), che riferi’ essersi trattato di una cessione meramente fittizia, per un forma di cortesia condizionata dal lavoro assicurato loro; tuttavia, il rapporto di lavoro con (OMISSIS) si concluse il 10/11/2005, e dunque il ruolo riferito poteva ritenersi coperto solo per quattro mesi, non fino alla data del fallimento avvenuto nel luglio 2006; sarebbe stato piu’ giusto ritenere che il (OMISSIS) nei primi mesi si sia recato sporadicamente per garantire il passaggio di consegne al nuovo amministratore; mancherebbe, dunque, la prova che il (OMISSIS) abbia rivestito il ruolo di amministratore di fatto dal 25/7/2005 al (OMISSIS); ne’, in tal senso, sarebbe sufficiente il rinvenimento di un documento contabile relativo all’acquisto di un blocchetto di ricevute per ristorante datato 26/09/2005 intestato a (OMISSIS), non essendo sufficiente una ingerenza generica o una tantum nell’attivita’ sociale, ma occorrendo un esercizio continuativo e significativo dei poteri di amministrazione, un’ingerenza stabile; sotto altro profilo, la Corte non avrebbe considerato che il (OMISSIS) aveva deciso di vendere le quote per motivi di salute, soffrendo di una grave patologia visiva, che lo costrinse nel giugno 2006 ad un trapianto di cornea, e che gli impediva di espletare le mansioni di amministratore.

Inoltre, la sentenza sostiene che (OMISSIS) detenesse i libri e le scritture contabili in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio anche dopo la cessione delle quote sociali al (OMISSIS); la sentenza di fallimento, tuttavia, e’ stata emessa un anno dopo, ed il curatore fallimentare ha dichiarato di aver rinvenuto i documenti contabili presso il consulente fiscale, mancando soltanto le scritture in riferimento all’ultimo anno di vita della societa’, allorquando l’amministratore era (OMISSIS).

Infine, con riferimento alla bancarotta per distrazione, (OMISSIS) sarebbe del tutto estraneo, e non rileverebbe che la cessione del ramo d’azienda sia stata effettuata tra un ex dipendente e appartenenti al nucleo familiare del (OMISSIS); la presenza di (OMISSIS), padre di (OMISSIS), dinanzi al Notaio, per la cessione delle quote in favore dell’acquirente (OMISSIS), avrebbe l’unico significato di cristallizzare il consenso del socio di minoranza.

2.2. Ricorso (OMISSIS).

2.2.1. Violazione di legge: lamenta che l’affermazione di responsabilita’ nei confronti di (OMISSIS) sia stata fondata sulla qualita’ di socio accomandante della (OMISSIS) s.a.s., in relazione alla cessione del ramo di azienda avente ad oggetto la pizzeria “Non solo pizza” alla (OMISSIS) s.r.l.; egli e’ comparso dinanzi al Notaio il 26/08/2005 al solo fine di dare l’autorizzazione e di esprimere il proprio assenso, ex articolo 2320 c.c., alle operazioni che stava compiendo il socio accomandatario, (OMISSIS), come si evince dal medesimo atto negoziale; la vendita era stata concordata solo tra (OMISSIS) e (OMISSIS), che avevano convenuto il prezzo di Euro 84.000,00, che si intendeva interamente pagata, come desunto dalle dieci ricevute di pagamento rinvenute nella documentazione; per aversi ingerenza del socio accomandante nell’amministrazione della societa’ in accomandita semplice, ai sensi dell’articolo 2320 c.c., non e’ sufficiente il compimento di atti riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori, ma e’ necessaria un’attivita’ gestoria.

Inoltre, la cessione di beni dell’impresa in procinto di fallire non integra una condotta distrattiva potenzialmente idonea ad assumere rilevanza penale, se con la cessione viene realizzata una finalita’ dell’impresa; in tal senso, (OMISSIS) ha autorizzato l’atto di vendita in buona fede, con la consapevolezza di raccogliere liquidita’ al fine di soddisfare le pendenze debitorie; e l’autorizzazione al compimento di un’operazione commerciale rientra tra le funzioni spettanti al socio accomandante ex articolo 2320 c.c., non potendo essere intesa quale atto di gestione o di amministrazione della societa’; del resto, l’articolo 222 L.F. estende le fattispecie incriminatrici ai “fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili”, che, ai sensi dell’articolo 2313 c.c., sono soltanto i soci accomandatari, non gia’ gli accomandanti, che rispondono nei limiti della quota conferita, salvo che si ingeriscano nell’amministrazione.

(OMISSIS) non ha mai partecipato alla gestione della societa’ in maniera concreta, continuativa e significativa, ne’ si e’ intromesso nell’esercizio delle funzioni amministrative, e dunque non poteva essere ritenuto responsabile a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta, mancando la prova di un contributo causale.

2.3. Ricorso (OMISSIS).

2.3.1. Violazione di legge: lamenta che l’affermazione di responsabilita’ nei confronti di (OMISSIS) sia stata fondata sulla qualita’ amministratore p.t. della (OMISSIS) s.r.l., che ha acquistato dalla (OMISSIS) s.a.s. il ramo di azienda avente ad oggetto la pizzeria “Non solo pizza”; ella e’ comparsa dinanzi al Notaio il 26/08/2005 per stipulare la vendita concordata solo tra (OMISSIS) e (OMISSIS), che avevano convenuto il prezzo di Euro 84.000,00, che si intendeva interamente pagato, come desunto dalle dieci ricevute di pagamento rinvenute nella documentazione.

Deduce che non ricorra il concorso dell’extraneus nel reato proprio dell’amministratore, per la configurabilita’ del quale occorrerebbe una condotta agevolativa ed una consapevolezza della funzione di supporto alla distrazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile, non soltanto perche’ ripropone i medesimi motivi proposti con l’atto di appello, e motivatamente respinti dalla Corte territoriale, senza alcun confronto argomentativo con la sentenza impugnata (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 31939 del 16/04/2015, Falasca Zamponi, Rv. 264185; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, rv. 259456), ma altresi’ perche’ propone motivi diversi da quelli consentiti dalla legge (articolo 606 c.p.p., comma 3), risolvendosi in doglianze eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione.

Va innanzitutto evidenziata l’inammissibilita’ delle doglianze relative alla valutazione probatoria relativa al ruolo di amministratore di fatto assunto dopo la formale cessione del ramo d’azienda, ed alla responsabilita’ per la bancarotta documentale e patrimoniale, in quanto sollecitano, in realta’, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimita’; infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., sono in realta’ dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e)-, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata.

Invero, le censure proposte concernono la ritenuta erroneita’ e/o parzialita’ della valutazione probatoria formulata dal giudice di merito, e prospettano una lettura alternativa del compendio probatorio; tuttavia, gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l’esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimita’ e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorieta’ della motivazione solo perche’ contrari agli assunti del ricorrente; ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell’articolo 606 cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l’indagine sull’attendibilita’ dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruita’ e logicita’ della motivazione (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961).

Il controllo di legittimita’ sulla motivazione, infatti, non concerne ne’ la ricostruzione dei fatti ne’ l’apprezzamento del giudice di merito, ma e’ circoscritto alla verifica che la motivazione impugnata sia “effettiva” e non meramente apparente, cioe’ realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata, non sia “manifestamente illogica”, in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica, non sia internamente “contraddittoria”, e non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione: c.d. autosufficienza) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

Alla Corte di Cassazione, infatti, non e’ tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito. Cosi’ come non e’ affatto consentito che, attraverso il richiamo agli “atti del processo”, possa esservi spazio per una rivalutazione dell’apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di valutazione riservata in via esclusiva al giudice del merito.

In altri termini, al giudice di legittimita’ resta tuttora preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perche’ ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto. La Corte, anche nel quadro nella nuova disciplina, e’, e resta, giudice della motivazione.

Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione e’ giudice della motivazione, non gia’ della decisione, ed esclusa l’ammissibilita’ di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario ribadito che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla qualificazione giuridica.

La Corte territoriale, infatti, ha affermato, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimita’, che la responsabilita’ di (OMISSIS) quale amministratore, prima di diritto, e poi di fatto, della societa’ fallita e’ stata desunta dal fatto che, anche dopo la cessione del ramo d’azienda, rappresentato dalla attivita’ di ristorazione “Non solo pizza”, avesse continuato ad esercitare le funzioni amministrative e gestorie; secondo quanto emerso dalle dichiarazioni dei dipendenti (tra cui (OMISSIS) e (OMISSIS)), (OMISSIS) continuava ad esercitare di fatto tutti i poteri di amministrazione, anche dopo la formale assunzione della carica di amministratore di diritto da parte di (OMISSIS), intrattenendo in via esclusiva i rapporti con i dipendenti, con i fornitori e con i clienti, mentre (OMISSIS) operava come semplice dipendente della societa’; la continuazione dell’esercizio dei poteri di amministrazione, peraltro, e’ stata altresi’ corroborata dal rinvenimento di un ordine di acquisto di ricevute effettuato nel settembre del 2005, dopo la formale cessione del ramo d’azienda, nel quale si dichiarava titolare e legale rappresentante della (OMISSIS) s.a.s..

In particolare, con riferimento alle doglianze relative all’effettivita’ del ruolo di amministratore di fatto, va rammentato che, in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli articoli 216 e 223 L. fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non gia’ rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 268273, che, in motivazione, ha ritenuto corretta l’individuazione dell’imputato quale amministratore di fatto, in quanto effettuata sulla base di indici sintomatici quali: il conferimento di deleghe in suo favore in fondamentali settori dell’attivita’ di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell’amministratore di diritto e la mancata conoscenza di quest’ultimo da parte dei dipendenti; Sez. 1, n. 18464 del 12/05/2006, Ponciroli, Rv. 234254: “La posizione dell’amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, va determinata con riferimento alle disposizioni civilistiche che, regolando l’attribuzione della qualifica di imprenditore e di amministratore di diritto, costituiscono la parte precetti va di norme che sono sanzionate dalla legge penale. La disciplina sostanziale si traduce, in via processuale, nell’accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della societa’, risultanti dall’organico inserimento del soggetto, quale “intraneus” che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell'”iter” di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi – rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti – in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare”). La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’articolo 2639 cod. civ., postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significativita’ e continuita’ non comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attivita’ gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive – in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attivita’ della societa’, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attivita’, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare – il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimita’, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534).

Tanto premesso, essendo sostenuta da congrua e logica motivazione, come in precedenza evidenziato, e’ insindacabile in sede di legittimita’ la valutazione di fatto formulata dalla sentenza impugnata in merito al ruolo di amministratore di fatto assunto dall’odierno ricorrente.

In ordine alla affermazione di responsabilita’ penale per la bancarotta documentale, dunque, l’accertamento del ruolo di amministratore di fatto anche dopo la formale cessione del ramo d’azienda assorbe la dedotta questione della riferibilita’ delle condotte esclusivamente al periodo successivo alla dismissione della titolarita’; peraltro, la sentenza impugnata ha affermato la responsabilita’ per la tenuta delle scritture in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio fino al 25/07/2005 nella qualita’ di socio accomandatario e legale rappresentante della societa’ fallita, e, successivamente, in qualita’ di amministratore di fatto.

In ordine alla affermazione di responsabilita’ penale per la bancarotta patrimoniale, la dedotta estraneita’ alla cessione del ramo d’azienda, e, quindi, alla distrazione, appare contraddetta dal ruolo di amministratore di fatto della societa’, e dal pieno coinvolgimento nell’operazione fittizia, diretta a distogliere dal patrimonio sociale l’unico bene aziendale di valore rimasto, nell’ambito di una situazione di dissesto economico, in favore di una societa’ (la (OMISSIS) s.r.l.) costituita dal padre ( (OMISSIS)) e dalla moglie ( (OMISSIS)) del dominus ( (OMISSIS)), immediatamente dopo la presentazione di un’istanza di fallimento, pochi giorni prima della formale cessione, e senza il reale pagamento del corrispettivo di vendita.

Al riguardo, infatti, il soggetto che assume, in base alla disciplina dettata dall’articolo 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore “di fatto” di una societa’ e’ da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui e’ soggetto l’amministratore “di diritto”, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, e’ penalmente responsabile per tutti i comportamenti a quest’ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall’articolo 40 c.p., comma 2, (Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli, Rv. 250094).

2. Il ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile, non soltanto perche’ ripropone i medesimi motivi proposti con l’atto di appello, e motivatamente respinti dalla Corte territoriale, senza alcun confronto argomentativo con la sentenza impugnata (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 31939 del 16/04/2015, Falasca Zamponi, Rv. 264185; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, rv. 259456), ma altresi’ perche’ propone motivi diversi da quelli consentiti dalla legge (articolo 606 c.p.p., comma 3), risolvendosi in doglianze eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione.

Nel rinviare a quanto gia’ evidenziato infra § 1, a proposito dei limiti del sindacato di legittimita’, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo affermato la responsabilita’ penale di (OMISSIS) in relazione al ruolo di fatto assunto nella distrazione del ramo d’azienda.

In ordine alla responsabilita’ del socio accomandante ed ai limiti di applicabilita’ dell’articolo 222 L.f., e’ stato chiarito che la responsabilita’ per reati fallimentari del socio accomandante di una societa’ in accomandita semplice puo’ essere ricollegata a due diverse situazioni: – come socio divenuto illimitatamente responsabile, per essersi indebitamente ingerito nell’amministrazione della societa’, attraverso la sua dichiarazione di fallimento in sede di estensione ai sensi dell’articolo 147, comma 2, legge fall., venendo cosi’ a possedere, con lo “status” di fallito la necessaria qualifica soggettiva; – come amministratore di fatto della s.a.s. dichiarata fallita, a prescindere dallo “status” di fallito, bastando a conferirgli la soggettivita’ attiva l’essere stato preposto all’amministrazione ed al controllo di una societa’ commerciale, com’e’ previsto dall’articolo 223 L. fall.. Nel primo caso la sua responsabilita’ trova fondamento nel capo primo, titolo sesto della legge fallimentare (reati commessi dal fallito, articolo 216-222); nel secondo caso, nel capo secondo dello stesso titolo reati commessi da persone diverse dal fallito, articoli 223-235 – di cui l’amministratore (ufficialmente investito della carica o amministratore di fatto) e’ diretto destinatario (Sez. 5, n. 2637 del 07/02/1994, Cumani, Rv. 197282); in tal senso, risponde dei delitti di bancarotta anche l'”amministratore di fatto” che abbia esercitato in concreto poteri di amministratore di una societa’ in nome collettivo o in accomandita semplice e che, pertanto, non rivestendo la qualita’ di “socio illimitatamente responsabile”, puo’ non essere stato dichiarato fallito in proprio (Sez. 5, n. 43036 del 13/10/2009, Gennari, Rv. 245435; Sez. 5, n. 44103 del 28/09/2011, Melis, Rv. 251126: “In tema di reati fallimentari, la mancata estensione della dichiarazione di fallimento non preclude, di per se’, la responsabilita’ del socio accomandante che abbia violato il divieto di immissione nell’attivita’ amministrativa, a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta ascritto all’accomandatario, essendo sufficiente ai fini della lesione del bene giuridico tutelato dall’articolo 216 L. fall. lo svolgimento di attivita’ amministrativa, anche attraverso i contatti con i clienti dell’impresa, che implica inevitabilmente la gestione delle attivita’ aziendali”).

Tanto premesso, nel caso in esame, la sentenza impugnata ha affermato la responsabilita’ di (OMISSIS) non gia’ in qualita’ di socio divenuto, in ragione di un’indebita ingerenza (ai sensi dell’articolo 2320 c.c., comma 1), illimitatamente responsabile, ovvero di amministratore di fatto, non essendo emersa una personale partecipazione all’amministrazione e gestione della societa’ fallita, ma soltanto la prestazione del consenso all’atto di cessione del ramo di azienda (ai sensi dell’articolo 2320 c.c., comma 2).

Viceversa, la responsabilita’ e’ stata affermata sulla base del concorso dell’extraneus nel reato fallimentare del socio accomandatario: la condotta concorsuale, di carattere agevolativo, infatti, e’ stata individuata nel contributo decisivo alla realizzazione di un atto gestorio – la distrazione del ramo di azienda – diretto esclusivamente al depauperamento del patrimonio sociale, fornito mediante la costituzione, unitamente a (OMISSIS), della societa’ (OMISSIS) s.r.l., alla quale l’attivita’ di ristorazione e’ stata fittiziamente ceduta, e la prestazione del consenso, pure previsto dall’atto costitutivo (ai sensi dell’articolo 2320 c.c., comma 2), all’atto di disposizione patrimoniale del socio accomandatario.

In altri termini, la responsabilita’ del socio accomandante e’ stata fondata non gia’ sull’articolo 216 L.f. (quale amministratore di fatto) o sull’articolo 222 l.f. (quale socio divenuto illimitatamente responsabile, a causa di indebita ingerenza), bensi’ sulla clausola estensiva dell’articolo 110 cod. pen., che, in combinato disposto con gli articoli 216 e 222 L.f., connota di disvalore penale le condotte agevolative atipiche di partecipazione ai reati fallimentari accertati.

Quanto alla dedotta carenza di dolo, a prescindere dal rilievo che l’accertamento dell’elemento soggettivo costituisce valutazione di fatto, riservata al giudice del merito, ed insindacabile in sede di legittimita’, ove sostenuta da congrua e logica motivazione, va rammentato che, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente “extraneus” nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarieta’ della propria condotta di apporto a quella dell’ “intraneus”, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della societa’ (Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016, Morosi, Rv. 267059; Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013, dep. 2014, Barbaro, Rv. 258950).

Tanto premesso, il coinvolgimento nell’operazione di distrazione dell’unico bene aziendale di valore rimasto in una situazione di dissesto economico conclamato, ed insuscettibile di essere ignorato dal socio accomandante della fallita, e la fittizieta’ della cessione sono stati ritenuti indici affidabili del dolo di partecipazione; anche perche’ la dedotta finalita’ di raccogliere liquidita’ per soddisfare le pendenza debitorie risulta contraddetta dalla neutralita’ finanziaria dell’operazione, alla cui fittizieta’ e’ conseguito il mancato pagamento del corrispettivo di vendita.

3. Il ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile, non soltanto perche’ ripropone i medesimi motivi proposti con l’atto di appello, e motivatamente respinti dalla Corte territoriale, senza alcun confronto argomentativo con la sentenza impugnata (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 31939 del 16/04/2015, Falasca Zamponi, Rv. 264185; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, rv. 259456), ma altresi’ perche’ propone motivi diversi da quelli consentiti dalla legge (articolo 606 c.p.p., comma 3), risolvendosi in doglianze eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione.

Nel rinviare a quanto gia’ evidenziato infra § 1, a proposito dei limiti del sindacato di legittimita’, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo affermato la responsabilita’ penale di (OMISSIS) in relazione al ruolo di fatto assunto nella distrazione del ramo d’azienda della societa’ fallita.

Le doglianze proposte, oltre ad essere del tutto generiche, in quanto si risolvono in una contestazione aspecifica, priva di qualsivoglia confronto argomentativo con l’ordinanza impugnata (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568: “in tema di inammissibilita’ del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresi’ quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato”), si limitano a contestare la prova del concorso dell’extraneus nel reato proprio dell’amministratore, per la configurabilita’ del quale occorrerebbe una condotta agevolativa ed una consapevolezza della funzione di supporto alla distrazione.

Al riguardo, va ribadito quanto gia’ osservato a proposito della analoga posizione di (OMISSIS), nel senso che anche la responsabilita’ di (OMISSIS), moglie di (OMISSIS), e’ stata affermata sulla base del concorso dell’extraneus nel reato fallimentare del socio accomandatario: la condotta concorsuale, di carattere agevolativo, infatti, e’ stata individuata nel contributo decisivo alla realizzazione di un atto gestorio – la distrazione del ramo di azienda – diretto esclusivamente al depauperamento del patrimonio sociale, fornito mediante la costituzione, unitamente a (OMISSIS), della societa’ (OMISSIS) s.r.l., alla quale l’attivita’ di ristorazione e’ stata fittiziamente ceduta, senza l’effettivo pagamento del corrispettivo di vendita.

In altri termini, la responsabilita’ e’ stata fondata sulla clausola estensiva dell’articolo 110 cod. pen., che, in combinato disposto con gli articoli 216 e 222 L.f., connota di disvalore penale le condotte agevolative atipiche di partecipazione ai reati fallimentari accertati.

Tanto premesso, il coinvolgimento nell’operazione di distrazione dell’unico bene aziendale di valore rimasto in una situazione di dissesto economico conclamato e la fittizieta’ della cessione sono stati ritenuti indici probatori univoci della compartecipazione dell’extraneus nel reato fallimentare.

4. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l’articolo 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilita’, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilita’ dichiarata ex articolo 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilita’ pronunciata ex articolo 591 cod. proc. pen..

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

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