Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 15 marzo 2017, n. 12603

Accesso abusivo e violazione di corrispondenza (articolo 616 del cp) per chi prende visione delle mail conservate in archivio nel cd.

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 15 marzo 2017, n. 12603

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antoni – Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 26/11/2015 della Corte d’appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Orsi Luigi, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;

udito per la parte civile (OMISSIS) l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di (OMISSIS) per i reati di accesso abusivo ad un sistema informatico, cognizione fraudolenta di comunicazioni, sostituzione di persona, diffamazione aggravata ed appropriazione indebita dell’hard disk di un computer marca IBM, mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado ha assolto l’imputato dalla concorrente imputazione di appropriazione indebita di un computer marca Dell, provvedendo conseguentemente a rimodulare il trattamento sanzionatorio e l’entita’ dei risarcimenti disposti in favore delle parti civili.

La vicenda riguarda l’invio a piu’ persone nell'(OMISSIS), facendo apparire come mittente (OMISSIS), di una email dal contenuto lesivo della reputazione di (OMISSIS), all’epoca convivente dell’imputato, cui venivano allegati alcuni messaggi intercorsi tra la suddetta (OMISSIS) e il citato (OMISSIS) dei quali il (OMISSIS) aveva fraudolentemente preso cognizione accedendo abusivamente alla casella di posta elettronica della prima, nonche’ l’appropriazione indebita del sopra indicato hard disk, facente parte di un computer di proprieta’ dell’Universita’ (OMISSIS) e in uso all’imputato nella sua qualita’ di dipendente della stessa e in particolare di coordinatore dell’assistenza tecnica informatica.

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando nove motivi.

2.1 Con il primo deduce violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla valutazione della prova di riferimento, eccependo il malgoverno della regola di giudizio di cui all’articolo 533 c.p.p. avendo la Corte territoriale utilizzato i canoni della mera verosimiglianza e del difetto di prova contraria per inferire in maniera illogica la responsabilita’ dell’imputato sulla base di un compendio indiziario privo dei requisiti di cui all’articolo 192 c.p.p..

2.2 Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo e terzo motivo. Nel primo caso il ricorrente lamenta l’omesso confronto da parte della Corte territoriale con l’obiezione formulata con il gravame di merito per cui non vi sarebbe evidenza alcuna del fatto che nell’archivio di posta elettronica della (OMISSIS) fosse presente uno dei messaggi allegati alla email diffamatoria, atteso che lo stesso era stato originariamente inviato dalla persona offesa al (OMISSIS) utilizzando l’indirizzo e il computer di una terza persona. Con il motivo successivo, questa volta in relazione all’affermazione di responsabilita’ per il reato di appropriazione indebita dell’hard disk, il ricorrente recrimina che i giudici del merito non avrebbero considerato ne’ le dichiarazioni dell’imputato – il quale ha spiegato come lo stesso non venne rinvenuto nel corso della perquisizione a suo carico in quanto egli era solito portarlo sul luogo di lavoro – ne’ il fatto che dalla ricevuta di restituzione all'(OMISSIS) del computer sul quale era installato nulla risulta in merito alla sua presunta mancanza. In realta’ il fatto stesso che il bene sia scomparso e’ frutto di mere congetture, peraltro contraddittoriamente finalizzate ad ipotizzare che lo stesso sia effettivamente il mezzo informatico attraverso cui venne spedita l’email diffamatoria, conclusione che avrebbe dovuto allora imporre ai giudici del merito di ritenere il reato di cui all’articolo 646 c.p. in continuazione con gli altri contestati all’imputato.

2.3 Sempre gli stessi vizi vengono dedotti con il quarto ed il quinto motivo, con i quali viene additato il difetto di motivazione sull’eccezione processuale, svolta con il gravame di merito, ad oggetto il rigetto da parte del Tribunale della richiesta di acquisizione di un memoriale redatto dall’imputato. Rigetto che comunque determina la nullita’ di entrambe le sentenze di merito, poiche’ illegittimamente giustificato dalla tardivita’ della richiesta in ragione della gia’ intervenuta chiusura dell’istruttoria dibattimentale.

2.4 Con il sesto motivo il ricorrente lamenta l’errata applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione della divulgazione della email di cui al capo B) sotto il titolo della diffamazione, anziche’ di quello dell’ingiuria, eventualmente aggravata ai sensi dell’articolo 594 c.p., comma 4, posto che il messaggio e’ stato oggetto di unico invio a plurimi destinatari, tra i quali la stessa persona offesa e presenta un contenuto univocamente diretto a quest’ultima.

Non di meno la stessa sentenza impugnata ha contraddittoriamente rilevato come tale messaggio abbia offeso la dignita’ e il decoro della (OMISSIS), riconoscendone la natura al contempo ingiuriosa e diffamatoria.

2.5 Con il settimo motivo il ricorrente deduce errata applicazione della legge penale, mancata assunzione di una prova decisiva e vizi della motivazione. In tal senso denunzia il mancato confronto da parte della sentenza con l’obiezione difensiva per cui non sarebbe stata acquisita prova alcuna di come l’imputato si sarebbe procurato le ceredenziali identificative del computer del (OMISSIS) utilizzate per spedire l’email di cui si tratta. Sotto altro profilo lamenta la deriva congetturale dell’argomentazione con cui la Corte territoriale ha retrodatato la presunta acquisizione da parte dell’imputato dei dati dal computer della (OMISSIS) necessari per l’elaborazione della email incriminata. Posto infatti che fin dal febbraio o dal marzo del 2008 dall’indirizzo di posta elettronica della (OMISSIS) erano scomparsi sia l’archivio che l’elenco dei contatti, con l’evidente conseguenza che nel successivo agosto dello stesso anno l’imputato non avrebbe potuto prenderne cognizione, la sentenza ha apoditticamente sostenuto che questi si sarebbe procurato il materiale necessario all’esecuzione del suo disegno criminoso anteriormente al menzionato evento, avendo egli gia’ progettato di inviare l’email, per poi ritardare per non meglio precisate ragioni l’esecuzione del piano. Argomentazione la cui tenuta presupporrebbe quantomeno l’attribuzione al (OMISSIS) della cancellazione dei dati andati perduti, circostanza di cui pero’ non vi e’ evidenza alcuna e che non gli e’ nemmeno stata contestata. Manifestamente illogica e frutto del travisamento delle sue dichiarazioni sarebbe poi la motivazione della sentenza nella parte in cui individua il movente dell’imputato, posto che le risultanze processuali dimostrano come il rapporto con la (OMISSIS) si interruppe bruscamente dopo la diffusione dell’email – che sostanzialmente rivelava la relazione intrattenuta dalla medesima con il (OMISSIS) mentre in precedenza il (OMISSIS) non avesse motivo alcuno per nuocerle. Sotto altro profilo ancora il ricorrente censura il ragionamento probatorio dei giudici dell’appello evidenziando come l’indizio da cui lo stesso trae origine – e cioe’ il fatto che l’email venne spedita sfruttando una rete wi-fi non protetta in orario e luogo compatibili a quelli in cui il cellulare dell’imputato aggancio’ una determinata cella telefonica – implicava la dimostrazione di alcune circostanze invece date apoditticamente per scontate dalla Corte. In particolare e’ stato dato per scontato: che l’orario di invio riportato sulla scheda tecnica della email – di dieci ore antecedente a quello dell’effettiva trasmissione – sia falso, non considerando la possibilita’ che il ritardo tra invio e trasmissione fosse stato dovuto a cause tecniche e che dunque effettivamente l’invio sia avvenuto in orario incompatibile con l’asserita presenza nell’area del (OMISSIS); che questi fosse stato effettivamente in possesso del suo cellulare e che potesse escludersi un eventuale aggancio di rimbalzo; che non fosse possibile modificare sulla scheda tecnica della email anche l’indirizzo IP; che l’email sia stata spedita da un apparato mobile piuttosto che da un computer fisso. Non di meno la sentenza nemmeno avrebbe spiegato la certezza del significato indiziario del dato CID, posto che tra l’orario di aggancio del cellulare e quello presunto di spedizione della email intercorrebbero ben nove minuti.

2.6 Con l’ottavo motivo viene dedotta l’errata applicazione della legge penale in merito ai reati contestati al capo A). Quanto all’accesso abusivo al sistema informatico invero il ricorrente lamenta vizi della motivazione in merito alla prova della sussistenza del reato, atteso che la stessa sentenza riconosce come la (OMISSIS) avesse autorizzato in specifiche occasioni l’imputato a leggere la sua posta o ad utilizzare il suo indirizzo per inviare email. Sotto altro profilo eccepisce invece l’erronea concorrente qualificazione del fatto ai sensi dell’articolo 617 anziche’ dell’articolo 616 c.p., posto che il quarto comma di tale ultima disposizione annovera espressamente nella nozione di “corrispondenza” anche quella informatica. Infine, con il nono ed ultimo motivo il ricorrente lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva e vizi della motivazione in merito al diniego della riapertura dell’istruttoria dibattimentale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato nei limiti di seguito esposti.

2. Manifestamente infondate sono innanzi tutto le doglianze svolte con il quarto ed il quinto motivo.

2.1 La facolta’ dell’imputato di rendere spontanee dichiarazioni in ogni stato del dibattimento e’ espressamente prevista e disciplinata dall’articolo 494 c.p.p., mentre la facolta’ dell’imputato (e del suo difensore) di avere la parola per ultimi “se la domandano” e’ prevista a pena di nullita’ dall’articolo 523 c.p.p., comma 5.

Questa Corte peraltro (Sez. 1, sentenza n. 1708 del 23 novembre 1993, Morgante, Rv. 196401; Sez. 2, n. 33666 del 6 maggio 2014, Oliviero, Rv. 260049) ha gia’ avuto ripetutamente modo di osservare che la facolta’ dell’imputato di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purche’ essi si riferiscano all’oggetto dell’imputazione, va coordinata con le norme dettate dall’articolo 523 c.p.p., che disciplinano lo svolgimento della discussione finale e, segnatamente, con il comma 6 di tale articolo, in base al quale l’interruzione della discussione puo’ essere giustificata solo dall’assoluta necessita’ di assunzione di nuove prove. Ne consegue che, in detta fase, non essendo assimilabili le dichiarazioni spontanee dell’imputato a nuove prove, deve considerarsi insussistente la facolta’ dello stesso imputato di rendere dette dichiarazioni, fermo restando il suo diritto di avere la parola per ultimo, se lo richiede. Non v’e’ poi ragione perche’ tali principi non trovino applicazione allorquando l’imputato renda le proprie dichiarazioni attraverso uno scritto indirizzato al giudice, come avvenuto nel caso di specie e come, del resto, rivendicato dallo stesso ricorrente.

2.2 Alla luce degli evidenziati principi deve allora ritenersi che comunque il Tribunale avrebbe legittimamente rifiutato di acquisire – ad istruzione dibattimentale gia’ conclusa – il “memoriale”, fermo restando che l’imputato avrebbe potuto successivamente chiedere la parola per ultimo, che non risulta avere fatto. Trattandosi di questione in diritto risolta in maniera comunque corretta, e’ poi irrilevante il difetto di motivazione da parte della Corte territoriale sulle obiezioni difensive proposte al riguardo con il gravame di merito. Peraltro le doglianze del ricorrente devono ritenersi manifestamente infondate anche sotto altro profilo, risultando infatti dalla sentenza di primo grado (p. 10) che il Tribunale ha comunque esaminato il manoscritto prodotto dall’imputato e ne ha perfino valutato il contenuto, con motivazione che non e’ stata oggetto di specifica censura con il gravame di merito, mentre dal verbale dell’udienza del 28 ottobre 2013 (e dalla stessa sentenza) non emerge in alcun modo che il giudice di prime cure abbia impedito l’acquisizione del suddetto “memoriale”. Anche in tal senso dunque l’omessa motivazione da parte della Corte territoriale sulla correlata censura svolta con il gravame di merito e’ dunque irrilevante.

3. Venendo alle doglianze avanzate con gli altri motivi, deve rilevarsi come il primo risulti generico nella misura in cui propone una critica dei canoni cui si ispirerebbe il ragionamento probatorio viziata in radice da un parziale confronto con l’effettivo sviluppo del medesimo, nonche’ priva di effettiva autonomia laddove sostanzialmente rinvia alle censure mosse all’apparato giustificativo della sentenza svolte con i motivi successivi. Inammissibile e’ poi la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all’asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nei primi due commi dell’articolo 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all’articolo 533 dello stesso codice (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567). Ne’ vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lettera b) dell’articolo 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l’errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l’aggiramento del limite (posto dalla successiva lettera c) dello stesso articolo) della denunciabilita’ della violazione di norme processuali solo nel caso in cui cio’ determini una invalidita’ (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446).

4. Parimenti inammissibile e’ il secondo motivo. Sotto un primo profilo deve rilevarsi che l’obiezione difensiva di cui si lamenta la confutazione – e cioe’ che non vi sarebbe prova alcuna che la email del 1 agosto 2007 allegata a quella diffamatoria spedita dall’imputato sia mai stata fisicamente presente nel computer della (OMISSIS) – e’ frutto di una mera ipotesi, mentre del tutto generica e’ l’accusa di apoditticita’ mossa all’affermazione contenuta nella pronunzia di primo grado e ripresa da quella d’appello per cui la stessa fosse in realta’ allegata a quelle a loro volta allegate al messaggio diffamatorio.

5. Inammissibili risultano anche le censure svolte con il settimo motivo.

5.1 In proposito e’ opportuno innanzi tutto ribadire che la funzione dell’indagine di legittimita’ sulla motivazione non e’ quella di sindacare l’intrinseca attendibilita’ dei risultati dell’interpretazione delle prove e di attingere il merito dell’analisi ricostruttiva dei fatti, bensi’ quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialita’, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici, con l’ulteriore conseguenza, costantemente affermata da questa Corte, che ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non puo’ quello di legittimita’ opporne un’altra, ancorche’ altrettanto logica.

5.2 E’ altrettanto opportuno ricordare che il giudice non puo’ limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, ne’ procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguita’ di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato “al di la’ di ogni ragionevole dubbio” e, cioe’, con un alto grado di credibilita’ razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalita’ umana (ex multis Sez. 1, n. 20461 del 12 aprile 2016, P.C. in proc. Graziadei, Rv. 266941).

5.3 In tal senso deve allora osservarsi che i giudici del merito, dimostrando di aver fatto buon governo degli illustrati principi, hanno ritenuto il (OMISSIS) responsabile dei reati addebitatigli sulla base di un articolato ragionamento che ha preso le mosse dall’accertamento dell’impossibilita’ che l’apparente autore della e-mail diffamatoria (il (OMISSIS)) potesse effettivamente averla spedita. Circostanza questa nemmeno messa in discussione dal ricorrente, che anzi ha inteso correggere un’imprecisione della sentenza impugnata – invero ininfluente nell’economia della giustificazione della decisione assunta – per dimostrare come il citato (OMISSIS) non si trovasse in Italia, non solo nel momento in cui il messaggio venne effettivamente inoltrato sfruttando la rete wi-fi “aperta” di un terzo ignaro, ma altresi’ nell’orario indicato nello stesso messaggio di posta elettronica. La Corte territoriale ha poi ritenuto che tale discrasia di orario dovesse imputarsi alla contraffazione di quello riportato sulla e-mail in questione, atteso che il gestore della linea ADSL collegata alla menzionata rete wi-fi non aveva incontrato alcun problema nella data di riferimento nell’erogare il servizio. Contraffazione ritenuta agevole per un esperto informatico come il (OMISSIS), ma non altrettanto per lo stesso (OMISSIS), privo delle medesime competenze.

5.4 E’ dunque evidente che se l’unico soggetto – oltre alla (OMISSIS) – in possesso dei messaggi allegati alla e-mail e sicuramente a conoscenza dell’identificativo del computer associato al suo indirizzo di posta elettronica non puo’ essere l’autore della stessa sulla base di quanto risulta dagli atti processuali, colui che l’ha effettivamente spedita (chiunque egli sia) deve comunque essersi procurato i dati riportati nella medesima, giacche’ e’ incontestabile che essa e’ stata spedita e che non e’ stata spedita dal computer del (OMISSIS) sulla base di quanto accertato. Correttamente, dunque, la Corte territoriale, una volta acquisiti elementi indiziari idonei ad attribuire al (OMISSIS) il messaggio diffamatorio ha ritenuto irrilevante stabilire in che modo egli si sia procurato l’identificativo del computer (giacche’, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, la sentenza sul punto non ha omesso di motivare), mentre la presunta illogicita’ che questi possa aver proceduto anche solo per deduzione logica e’ affermazione del tutto assertiva.

5.5 Quanto all’acquisizione della disponibilita’ degli allegati, le obiezioni del ricorrente sono generiche e manifestamente infondate, posto che concordemente le due sentenze di merito hanno sottolineato come gli stessi – salvo quanto gia’ osservato con riguardo alla email del 1 agosto 2007 – fossero residenti nell’archivio associato all’indirizzo di posta elettronica della persona offesa non interessato dalla perdita dei dati registratasi tra il febbraio e il marzo del 2008. Che tale perdita possa imputarsi al (OMISSIS) e’ invece una mera ipotesi formulata dalla Corte ad colorandum, senza che comunque la stessa abbia svolto un qualche ruolo nello sviluppo del ragionamento probatorio. E’ comunque ovvio ancora una volta – ed in tal senso e’ corretto il ragionamento dei giudici del merito – che se effettivamente i dati trasmessi non si fossero trovati nell’archivio della (OMISSIS) nell’agosto del 2008, chiunque abbia provveduto a spedirli se li era procurati mesi prima e non v’e’ dubbio – e nemmeno il ricorrente lo contesta d’altra parte – che proprio l’imputato aveva costantemente avuto la possibilita’ di accedere a tale archivio. Irrilevanti a questo punto rimangono le ipotesi svolte dalla Corte territoriale sulla progressiva formazione del disegno criminoso in capo all’imputato, giacche’ la dimostrazione del movente e del momento della sua effettiva insorgenza non e’ richiesto a fronte dell’acquisizione di un quadro indiziario idoneo ad attribuire allo stesso la paternita’ del fatto. Conseguentemente irrilevanti sono le obiezioni svolte dal ricorrente sul punto, compresa quella relativa al presunto travisamento delle dichiarazioni del (OMISSIS), in quanto attingono un punto non decisivo dello sviluppo argomentativo della motivazione, senza scalfire la tenuta del ragionamento probatorio e finendo in realta’ per tradursi nella prospettazione di interpretazioni alternative del materiale indiziario di riferimento non proponibili in questa sede.

5.6 Inammissibili sono altresi’ i rilievi svolti dal ricorso con riguardo al collegamento del (OMISSIS) alla diffusione dell’e-mail. Gia’ si e’ detto di come la Corte territoriale abbia inferito la contraffazione dell’orario di spedizione indicato nel messaggio dalle rassicurazioni fornite dal gestore del servizio sulla sua regolarita’ il giorno del suo invio, nonche’ dall’orario di trasmissione registrato sul server. Manifestamente infondate sono dunque le censure del ricorrente, che invero si risolvono nella pretesa della dimostrazione negativa di eventi solo astrattamente ipotizzabili e del cui verificarsi non viene indicata alcuna traccia concreta.

Analoghe considerazioni valgono per la possibilita’ che l’imputato non fosse in possesso del suo telefono e che questo abbia agganciato solo di “rimbalzo” la cella operante nell’area dove era residente la rete wi-fi sfruttata per trasmettere il messaggio. Eventualita’ quest’ultima di cui peraltro – attesa la notoria ridotta ampiezza delle celle telefoniche situate nei centri urbani – non viene nemmeno precisata la decisivita’. Quanto alla mancata identificazione dell’apparato utilizzato per spedire il messaggio, e’ appena il caso di evidenziare l’irrilevanza della circostanza una volta acquisita la prova logica che la sua trasmissione e’ stata effettuata dall’imputato, mentre, ancora un volta, il ricorso non ha saputo indicare quali risultanze processuali trascurate dai giudici del merito rivelerebbero concretamente il dubbio che tale trasmissione e’ avvenuta mediante un computer fisso, piuttosto che mediante uno strumento portatile, come logicamente ritenuto in sentenza. Ed e’ infine manifestamente infondata anche l’obiezione relativa al significato indiziario dei dati ricavati dal tabulato telefonico, posto che la Corte ne ha logicamente dedotto la prova della presenza dell’imputato nel luogo di trasmissione della e-mail in orario di pochi minuti antecedente a quello in cui questa venne effettuata, mentre versata in fatto e frutto di un approccio atomistico alla piattaforma probatoria posta a fondamento della decisione e’ l’ulteriore considerazione del ricorrente per cui l’intervallo di tempo intercorso tra la telefonata e l’invio del messaggio renderebbe irrilevante il primo evento.

6. Generiche sono le doglianze proposte con il terzo motivo. Premesso che il vizio del travisamento per omessa considerazione di risultanze probatorie presuppone la precisa indicazione del loro contenuto e la prospettazione della loro decisivita’ ai fini della tenuta della motivazione della sentenza, va rilevato che le dichiarazioni dell’imputato sono state solo evocate dal ricorrente e non compiutamente riportate non consentendo dunque a questa Corte di apprezzare l’effettiva portata del vizio dedotto e cio’ a tacere, del fatto che si tratta di dichiarazioni interessate che il ricorso non ha precisato che conferma troverebbero nel compendio probatorio di riferimento e che non e’ chiarita la loro decisivita’, posto che il responsabile dello (OMISSIS) – per come risulta dalle sentenze di merito non contestate sul punto dalla difesa – ha dichiarato nel processo che in ogni caso il (OMISSIS) non aveva facolta’ di trasferire il computer IBM presso la propria abitazione. Quanto alla ricevuta di riconsegna di quest’ultimo parimenti non viene precisata la sua decisivita’, essendo frutto di mere congetture che la stessa, qualora effettivamente mancante, avrebbe dovuto riportare l’assenza dell’hard disk, di cui peraltro sempre il teste succitato ha confermato la sottrazione. Irrilevanti infine sono le mere speculazioni effettuate dalla Corte territoriale in merito alla possibilita’ che proprio il computer di cui si tratta sia stato utilizzato per spedire l’e-mail diffamatoria, posto che le stesse non hanno rivestito alcun ruolo nel ragionamento probatorio sviluppato a sostegno della decisione.

7. Le censure svolte con il sesto motivo risultano invece infondate.

Questa Corte ha di recente avuto ripetutamente modo di affermare che la missiva a contenuto diffamatorio diretta a una pluralita’ di destinatari, oltre l’offeso, non integra il reato di ingiuria aggravata dalla presenza di piu’ persone, bensi’ quello di diffamazione, stante la non contestualita’ del recepimento delle offese medesime e la conseguente maggiore diffusione della stessa (Sez. 5, n. 18919 del 15 marzo 2016, Lagana’, Rv. 266827; con specifico riguardo alla fattispecie della e-mail offensiva con pluralita’ di destinatari tra i quali la persona offesa v. Sez. 5, n. 44980 del 16 ottobre 2012, P.M. in proc. Nastro, Rv. 254044). Ma anche laddove non volesse aderirsi a tale indirizzo, comunque non gioverebbe alla posizione del ricorrente quello piu’ tradizionale, per cui si configura il concorso tra i reati di ingiuria e diffamazione qualora le lettere offensive indirizzate a piu’ persone siano inviate anche alla persona offesa (tra le altre Sez. 5, n. 48651 del 22 ottobre 2009, Nasce’ ed altro, Rv. 245827; Sez. 5, n. 12160 del 4 febbraio 2002, Gaspari A, Rv. 221252). Principio che non v’e’ ragione di non ritenere valido anche qualora la corrispondenza con piu’ destinatari avvenga per via telematica, in quanto, se e’ vero che la digitazione della missiva avviene con unica azione, la sua trasmissione si realizza attraverso una pluralita’ di atti operati dal sistema e di cui l’agente e’ ben consapevole. Se, dunque, in ogni caso il fatto contestato integra quantomeno anche il reato di diffamazione contestato e’ pertanto corretta la qualificazione giuridica attribuita allo stesso dalla Corte territoriale, irrilevanti rimanendo le eventuali aporie della motivazione rilevate con il ricorso.

8. Quanto alle censure svolte con l’ottavo motivo devono ritenersi inammissibili quelle relative alla configurabilita’ del reato di cui all’articolo 615-ter c.p., che si limitano all’assertiva critica della motivazione della sentenza impugnata la quale ha confutato in maniera tutt’altro che illogica le obiezioni svolte sul punto con il gravame di merito. Sono invece fondate quelle concernenti la qualificazione giuridica del fatto ritenuto integrare il reato di cui all’articolo 617 c.p., comma 1 Pur nell’ambito di una non nitida sistematica quale e’ quella che caratterizza le incriminazioni poste a tutela della inviolabilita’ delle comunicazioni, deve ritenersi che la possibile interferenza tra le fattispecie punite dagli articoli 616 e 617 c.p. (determinata dalla comune previsione della condotta di colui che prende cognizione della corrispondenza o delle comunicazioni altrui) sia solo apparente. In realta’ le stesse hanno ambiti operativi ben definiti dalla diversa configurazione dell’oggetto materiale della condotta, anche indipendentemente dalle specifiche connotazioni modali che la caratterizzano nell’articolo 617 e che invece non sono previste nell’articolo 616. Orbene, non e’ dubitabile che sul piano concettuale la “corrispondenza” costituisca null’altro che una species del genus “comunicazione”, ma e’ altrettanto indubbio che nell’ambito dell’articolo 617 c.p. quest’ultimo termine non identifichi il genus nella sua astratta omnicomprensivita’, ma assuma un significato maggiormente specializzato, riferibile al profilo “dinamico” della comunicazione umana e cioe’ alla trasmissione in atto del pensiero, come suggeriscono anche l’ulteriore termine dispiegato per definire l’oggetto materiale del reato (“conversazione”) e le condotte alternative a quella di fraudolenta cognizione idonee ad integrare il fatto tipico (interrompere ed impedire). Allo stesso modo, nell’articolo 616 c.p., l’evocazione del concetto di “corrispondenza” risulta invece funzionale ad individuare la comunicazione umana nel suo profilo “statico” e cioe’ il pensiero gia’ comunicato o da comunicare fissato su supporto fisico o altrimenti rappresentato in forma materiale ed anche in questo caso il contenuto delle altre condotte tipizzate alternativamente a quella di illecita cognizione (sottrarre, distrarre, sopprimere e distruggere) conforta le conclusioni rassegnate. In tal senso deve allora concludersi che la condotta contestata all’imputato – e cioe’ aver preso cognizione del contenuto della corrispondenza telematica intercorsa tra la (OMISSIS) ed il (OMISSIS) conservata nell’archivio di posta elettronica della prima – proprio in virtu’ della configurazione del suo oggetto materiale, deve essere ricondotta all’alveo dell’articolo 616 c.p., commi 1 e 4 e non gia’, come ritenuto dai giudici di merito, a quello dell’articolo 617, comma 1 (anche tenendo conto della sua integrazione ad opera dell’articolo 623-bis c.p.).

Riqualificazione questa, che, in quanto sollecitata dallo stesso ricorrente, puo’ essere senz’altro operata in questa sede.

9. La rilevata non manifesta infondatezza del sesto motivo e la fondatezza dell’ottavo impongono di rilevare l’intervenuta prescrizione (maturata il 7 febbraio 2016, comunque dopo la pronunzia della sentenza impugnata) dei reati di diffamazione e di cognizione di corrispondenza (come riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi dell’articolo 617 c.p.) specificamente si riferiscono i suddetti motivi. La sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio agli effetti penali per la ragione evidenziata limitatamente a tali reati, rimanendo preclusa invece la possibilita’ di rilevare la medesima causa estintiva in relazione agli altri reati in riferimento ai quali i motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili in ossequio al principio affermato dalle Sezioni Unite per cui l’operativita’ della prescrizione e’ preclusa per i reati in ordine ai quali il ricorso per cassazione risulti inammissibile (Sez. Un. n. 6903/17 del 27 maggio 2016, Aiello). Deve invece essere disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo ai reati per cui non e’ stata rilevata l’estinzione (e cioe’ quelli di cui agli articoli 646, 494 e 615-ter c.p.), non potendo procedervi questa Corte atteso che nella valutazione effettuata dai giudici del merito, ai fini della continuazione, quello piu’ grave sul quale era stata commisurata la pena base era stato ritenuto quello di cui all’articolo 617 c.p. oggetto di riqualificazione in questa sede. Ferme restando le statuizioni civili in favore dell’Universita’ (OMISSIS), il rinvio deve essere disposto anche in relazione a quelle adottate in favore della (OMISSIS), dovendo il giudice di rinvio valutare se a seguito della piu’ volte menzionata riqualificazione parziale del fatto di cui al capo A) ai sensi del meno grave reato di cui all’articolo 616 c.p. debba eventualmente rivalutarsi l’entita’ della somma liquidata a titolo di risarcimento, rimanendo tale giudice peraltro libero di confermare la precedente decisione sul punto pur fornendo motivazione sulle ragioni dell’eventualmente ritenuta ininfluenza della circostanza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’articolo 617 c.p., diversamente qualificato il fatto ai sensi dell’articolo 616 c.p., nonche’ al reato di diffamazione ed ai soli effetti penali, per essere i reati ascritti estinti per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e delle statuizioni civili. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (OMISSIS), liquidate in complessivi Euro 2.000, oltre accessori di legge.

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