Corte di Cassazione, sezione V penale, ordinanza 16 febbraio 2017, n. 7402

Rimesso alle sezioni unite il quesito se è possibile o meno riconoscere l’effetto estensivo alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione indipendentemente all’epoca di perfezionamento della stessa in rapporto al passaggio in giudicato della pronuncia nei confronti del cui imputato la cui impugnazione era stata dichiarata inammissibile.

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

ordinanza 16 febbraio 2017, n. 7402

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI;

nel procedimento nei confronti di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 24/09/2015;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita nella pubblica udienza del 02/02/2017 la relazione svolta dal Consigliere Dott. CAPUTO Angelo;

udito altresi’ nella medesima udienza il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. ORSI L., che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata in data 14/12/2010, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato (OMISSIS) e (OMISSIS) responsabili dei reati commessi il (OMISSIS) – di cui all’articolo 624 c.p. e articolo 61 c.p., comma 1, n. 5) (cosi’ riqualificata l’originaria imputazione di rapina) e di lesione personale aggravata (articoli 582, 585 c.p., in relazione all’articolo 576 c.p., comma 1, n. 1)) in danno di (OMISSIS): con le attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante di cui all’articolo 61 c.p., comma 1, n. 5), e ritenuta la continuazione, gli imputati erano stati condannati alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli aveva proposto appello il solo (OMISSIS), mentre (OMISSIS) aveva chiesto di partecipare al giudizio ex articolo 587 c.p.p.. Con sentenza deliberata il 24/09/2015, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS).

2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Napoli e nei confronti di (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1, inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 157 c.p., articolo 531 c.p.p., comma 1, articolo 650 c.p.p., comma 1, e articolo 587 c.p.p., comma 1: erroneamente la sentenza impugnata ha seguito l’orientamento gia’ disatteso da Sez. U, n. 19054/12 del 20/12/2012, Vattani, Rv. 255297, adottando un’interpretazione che compromette la certezza del giudicato e genera confusione nella sua esecuzione, tanto piu’ che l’an e il quando della prescrizione non operano oggettivamente, ma variano a seconda dell’imputato (avuto riguardo, ad esempio, alla recidiva).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni unite.

2. Per un migliore inquadramento della questione il cui esame e’ rimesso alla cognizione delle Sezioni unite, mette conto richiamare, in primo luogo, alcuni dati processuali. La sentenza di primo grado, che, come si e’ detto, aveva condannato (OMISSIS) e (OMISSIS) per i reati di furto e di lesione personale, fu deliberata il 14/12/2010, con indicazione nel dispositivo del termine di 40 giorni per il deposito della motivazione: deposito intervenuto tempestivamente il 24/01/2011, essendo il 23/01/2011 festivo (domenica). La nomina, da parte di (OMISSIS), dell’avv. (OMISSIS) quale difensore di fiducia, depositata presso la sezione distaccata di Marano del Tribunale di Napoli il 18/07/2012, reca l’indicazione che la sentenza era stata notificata all’imputato contumace il 18/07/2012, sicche’, considerato il periodo di sospensione feriale, il termine per l’impugnazione scadeva il 17/10/2012.

Il termine di prescrizione per i due reati e’ di anni 7 e mesi 6, sicche’, in assenza di periodi di sospensione, esso veniva a scadere il 20/03/2014, ossia in una data largamente successiva a quella in cui la sentenza del Tribunale di Napoli e’ divenuta irrevocabile per (OMISSIS).

Deve, inoltre, rilevarsi che l’appello proposto in favore di (OMISSIS) articolava anche motivi non esclusivamente personali a detto coimputato, quali, ad esempio, il primo, che riguardava la prova del fatto sotto il profilo dell’attendibilita’ della persona offesa.

3. Come rilevato anche dalla sentenza impugnata, nella giurisprudenza di questa Corte si registra un contrasto (come si vedra’, non superato dalla pronuncia delle Sezioni unite valorizzata dal ricorrente: Sez. U, n. 19054/13 del 20/12/2012, Vattani, Rv. 255297) in ordine alla questione posta dal ricorso, questione che puo’ essere cosi’ enunciata: se l’effetto estensivo ex articolo 587 c.p.p. della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione operi in favore del coimputato non impugnante solo qualora detta causa estintiva sia maturata prima dell’irrevocabilita’ della sentenza nei confronti dello stesso ovvero – fermo restando il presupposto che l’impugnazione non sia fondata su motivi esclusivamente personali dell’impugnante – anche nell’ipotesi in cui la causa di estinzione sia maturata dopo l’irrevocabilita’ della sentenza di condanna nei confronti del coimputato non impugnante.

3.1. Poiche’ alcune delle pronunce riconducibili ad entrambi gli indirizzi che si confrontano sulla questione in esame fanno riferimento, a sostegno delle proprie argomentazioni, a Sez. U, n. 9 del 24/03/1995, Cacciapuoti, Rv. 201304-5, mette conto, in limine, richiamare i principi di diritto affermati da detta sentenza. Muovendo da un’approfondita ricostruzione degli orientamenti della giurisprudenza di legittimita’ affermatisi anche con riguardo alla disciplina dell’effetto estensivo prevista dai due previgenti codici di rito, la sentenza Cacciapuoti ha, in primo luogo, riconosciuto all’istituto natura di “rimedio straordinario capace di revocare il giudicato in favore del non impugnante”, rendendolo “partecipe del beneficio conseguito dal coimputato”: infatti, il fenomeno processuale dell’estensione dell’impugnazione in favore del coimputato non impugnante (o l’impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile), di cui all’articolo 587 c.p.p., opera di diritto come rimedio straordinario che, al verificarsi dell’evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sul gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto dall’imputato diligente, e’ idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante, rendendo questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato; ne deriva conseguentemente che, fino a quando non si sia verificato tale effetto risolutivo, il predetto fenomeno processuale non spiega influenza alcuna sulla esecutorieta’ della sentenza relativa al rapporto processuale concernente il non impugnante od equiparato (Rv. 201304; conf. Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche, Rv. 236756, in un caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale in quanto relativo all’oggettiva inutilizzabilita’ degli esiti di intercettazioni telefoniche). Dalla configurazione dell’istituto cosi’ definita discende l’ulteriore principio di diritto affermato dalla sentenza Cacciapuoti: poiche’, nel processo plurisoggettivo, la valida impugnazione proposta dal coimputato – ancorche’ sostenuta da motivo non esclusivamente personale – non impedisce che diventi irrevocabile la sentenza relativamente al rapporto concernente l’imputato non impugnante (o l’impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile), rimane ferma l’esecutorieta’ delle statuizioni ivi contenute e non puo’ sospendersi il relativo procedimento esecutivo nell’attesa del verificarsi dell’eventuale effetto risolutivo straordinario di cui all’articolo 587 c.p.p., in mancanza di disposizioni che attribuiscono un simile potere al giudice dell’esecuzione, ne’ potendosene altrimenti trarne l’esistenza dal sistema penale (Rv. 201305).

3.2. Sempre in premessa e’ opportuno richiamare, in estrema sintesi, Sez. U, n. 7157 del 18/06/1983, Carbonello, Rv. 160067, che, in riferimento alla disciplina dettata dal previgente codice di rito (e sulla base di coordinate interpretative non sovrapponibili a quelle tracciate dalla sentenza Cacciapuoti), ha ritenuto che “l’effetto estensivo dell’impugnazione non possa trovare applicazione nell’ipotesi di una causa sopravvenuta di estinzione del reato se l’impugnazione e’ fondata su motivi esclusivamente personali dell’impugnante” e che, in particolare, “non sia applicabile l’amnistia sopraggiunta al coimputato non impugnante se i motivi di impugnazione siano esclusivamente personali del coimputato impugnante”.

4. Passando alla rassegna dei diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimita’, il primo di essi ricollega l’operativita’, in forza dell’effetto estensivo ex articolo 587 c.p.p., dell’estinzione del reato per prescrizione a presupposti ulteriori rispetto al carattere non esclusivamente personale dei motivi dell’impugnazione del coimputato.

In questa prospettiva, si e’ sostenuto che “l’estensione dell’impugnazione, ai sensi dell’articolo 587 c.p.p., non preclude il formarsi ab initio del giudicato, con la conseguenza che l’operativita’, in via di estensione, di una causa estintiva del reato derivante, come la prescrizione, dal decorso del tempo, presuppone che essa preesista alla proposizione del ricorso da parte dell’imputato non appellante, restando altrimenti preclusa la sua operativita’ dal passaggio in giudicato della decisione nei suoi confronti” (Sez. 2, n. 26078 del 20/05/2009, P.G. in proc. Borrelli, Rv. 244664; conf. Sez. 6, n. 23251 del 18/03/2003, Cammardella, Rv. 226007): il presupposto ulteriore per l’operativita’ dell’effetto estensivo viene ricollegato all’anteriorita’ del perfezionamento della fattispecie estintiva del reato rispetto alla proposizione del ricorso da parte dell’imputato non appellante. Tuttavia, un piu’ approfondito esame segnala come la sentenza Borrelli, al di la’ del riferimento al principio di diritto estratto dalla sentenza Cammardella, abbia individuato il presupposto ulteriore dell’operativita’ dell’effetto estensivo nell’anteriorita’, rispetto al perfezionamento della prescrizione, dell’irrevocabilita’ della sentenza per l’imputato non appellante: la Seconda sezione, infatti, era stato investita del ricorso del pubblico ministero contro la sentenza di appello che – dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il gravame proposto nell’interesse del coimputato Borrelli – aveva dichiarato, anche a suo favore, l’estinzione di uno dei reati ascritti in forza dell’effetto estensivo dell’impugnazione del coimputato; accogliendo il ricorso del p.m., la sentenza Borrelli rilevo’ che la prescrizione del reato “sarebbe maturata, tenuto conto delle proroghe dovute agli atti interruttivi, nel mese di maggio del 2001, mentre la sentenza di primo grado era divenuta irrevocabile nei confronti del Borrelli, anteriormente al 25 luglio 2000, come risulta dagli atti richiamati dalla stessa sentenza della Corte territoriale, che va pertanto annullata senza rinvio”. Anche Sez. 6, n. 2381/95 del 12/12/1994, Zedda, Rv. 201245 ha escluso l’operativita’ dell’effetto estensivo per essere la causa estintiva del reato sopravvenuta al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Puo’ dunque ritenersi che il primo orientamento sia compendiato dal principio di diritto delineato da Sez. 1, n. 12369 del 23/10/2000, Russo, Rv. 217393, secondo cui la prescrizione del reato, maturatasi nel corso del giudizio di secondo grado promosso da uno degli imputati, puo’ operare, in virtu’ dell’effetto estensivo dell’impugnazione, anche a favore di altro imputato non appellante, solo a condizione che nei confronti di quest’ultimo la sentenza non fosse gia’ divenuta esecutiva prima che il termine prescrizionale venisse a scadenza; richiamando le Sezioni unite Cacciapuoti, la Prima sezione ha osservato che le peculiari connotazioni della disciplina ex articolo 587 c.p.p., “il cui postulato logico-giuridico e’ costituito dalla formazione del giudicato rispetto al coimputato non impugnante”, implicano necessariamente che “della prescrizione successivamente maturata non possa beneficiare la persona nei cui confronti la sentenza e’ divenuta irrevocabile e, quindi, suscettibile di esecuzione, essendo di palese evidenza che in tale situazione – corrispondente a quella di specie rispetto a tale soggetto il successivo decorso del tempo non puo’ piu’ esplicare alcuna influenza”, mentre “una soluzione di segno opposto potrebbe essere condivisa nella sola ipotesi in cui la prescrizione si sia verificata prima del passaggio in giudicato della sentenza, dato che, in tale evenienza, l’estinzione del reato fatta valere dal coimputato impugnante deve estendersi anche al non impugnante, per la ragione che si tratta di impugnazione fondata su motivi non esclusivamente personali”.

All’orientamento in esame ha aderito Sez. U. Vattani cit.: nel dichiarare l’estinzione per prescrizione di uno dei reati per i quali era intervenuta condanna per il coimputato che aveva impugnato il relativo capo della sentenza di appello, le Sezioni unite hanno escluso l’operativita’ dell’effetto estensivo in favore del coimputato che detto capo non aveva impugnato con il ricorso, rilevando che, nei confronti di quest’ultimo, si e’ “consolidato il giudicato di colpevolezza prima del verificarsi dell’effetto estintivo”.

Dopo la pronuncia delle Sezioni unite, il primo orientamento e’ stato ribadito da Sez. 5, n. 15623 del 27/01/2016, Di Martino, Rv. 266551 (in una fattispecie di appello dichiarato tardivo), che ha affermato il principio di diritto massimato nel senso che l’estensione al coimputato non appellante della prescrizione del reato per effetto della disposizione di cui all’articolo 587 c.p.p. si produce soltanto nel caso in cui detta causa estintiva sia maturata precedentemente al passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti e non anche quando, invece, essa sia maturata in epoca successiva a tale passaggio in giudicato: la sentenza Di Martino, per un verso, osserva che la natura “esclusivamente personale” della causa estintiva della prescrizione “appare evidente poiche’ conseguenza diretta di scelta esclusivamente propria del coimputato impugnante non collegata a vizio di procedura nel comune procedimento ovvero al merito della comune accusa”, precisando, per altro verso, che detta affermazione non e’ incoerente con “l’ipotesi, in cui l’effetto estintivo si sia verificato prima del passaggio in giudicato della sentenza nei riguardi del coimputato non impugnante, poiche’ in tal ipotesi la causa estintiva appare oggettiva poiche’ svincolata rispetto alla scelta processuale del singolo coimputato impugnante”.

5. Un diverso orientamento, invece, individua quale presupposto dell’effetto estensivo della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione il solo carattere non esclusivamente personale dei motivi dell’impugnazione del coimputato: l’effetto estintivo della prescrizione che maturi nella pendenza del ricorso per cassazione produce i suoi effetti anche con riferimento agli imputati non ricorrenti indipendentemente dalla fondatezza dei motivi prospettati dal ricorrente, purche’ non di natura strettamente personale (Sez. 3, n. 9553 del 08/07/1997, Curello, Rv. 209631; conf. Sez. 3, n. 3621 del 04/11/1997, Giampaoli, Rv. 209969).

Nella medesima prospettiva si colloca il principio di diritto affermato da Sez. 4, n. 10180 del 11/11/2004 – dep. 16/03/2005, Antoci, Rv. 231133, in forza del quale l’inammissibilita’ dell’impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora altro impugnante abbia proposto valido atto di gravame, atteso che l’effetto estensivo dell’impugnazione produce i suoi effetti anche con riferimento all’imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) ed indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell’imputato validamente ricorrente purche’ non di natura esclusivamente personale: cio’ sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente. Nel caso di specie, il coimputato nei cui confronti la Corte dichiaro’ l’estinzione del reato per prescrizione ex articolo 587 c.p.p. aveva proposto un ricorso inammissibile perche’ tardivo.

Una netta riaffermazione dell’orientamento in esame si deve a Sez. 3, n. 10223 del 24/01/2013, Mikulic, Rv. 254640, secondo cui “l’estensione al coimputato non appellante della prescrizione del reato per effetto della disposizione cui all’articolo 587 c.p.p., si produce anche ove detta causa estintiva sia maturata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dello stesso”. L’approfondito argomentare della sentenza Mikulic (intervenuta in un caso in cui la prescrizione era maturata in pendenza del giudizio di appello e l’effetto estensivo era invocato dal coimputato non appellante) muove da un rilievo correlato, insieme, al dato testuale della disposizione codicistica e alla ratio dell’istituto: infatti, l’articolo 587 c.p.p. “prevede, testualmente, che nel caso di concorso di piu’ persone in uno stesso reato, l’impugnazione proposta da uno degli imputati, purche’ non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati. Ove si ritenga che l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, inevitabilmente conseguente alla mancata proposizione dell’impugnazione, renda strettamente personale il motivo proposto dall’imputato impugnante, si verrebbe, invece, nella sostanza, a disattendere la stessa ratio del meccanismo in questione”; e’ “la stessa estensione degli effetti favorevoli della impugnazione a presupporre, infatti, che, attraverso la stessa, si debba giungere a rimuovere il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell’imputato che non abbia proposto impugnazione, sicche’, ove si ritenga, come nella sostanza pare opinare il primo indirizzo, che tale passaggio renda personale il motivo (stante il passaggio in giudicato per uno ed il mancato passaggio per l’altro), detta estensione non potrebbe in realta’ mai operare”. Escluso, alla luce dell’articolo 601 c.p.p., comma 1, (ai sensi del quale il presidente ordina la citazione dell'”imputato non appellante”), che il difforme indirizzo possa far leva sul riferimento dell’articolo 587 c.p.p. agli “imputati” e non ai “condannati”, la sentenza Mikulic si confronta con l’arresto delle Sezioni unite – Sez. U, n. 9 del 24/03/1995, Cacciapuoti, cit. – invocato anche da alcune pronunce espressive del primo orientamento (in particolare, come si e’ visto, dalla sentenza Russo della Prima Sezione in precedenza richiamata): da Sez. U. Cacciapuoti, osserva la sentenza n. 10223 del 2013 in esame, si trae una conclusione opposta a quella sostenuta dal primo orientamento, ossia che “una volta intervenuta la pronuncia idonea a riverberare i propri effetti sul coimputato non impugnante, il passaggio in giudicato nel frattempo intervenuto con riguardo a questi ne viene inevitabilmente travolto”.

L’argomentare della sentenza Mikulic e’ stato riproposto da Sez. 2, n. 33429 del 12/05/2015, Guardi’, Rv. 264139 (in un caso di appello dichiarato tardivo), il che rende ragione della perduranza del contrasto anche successivamente a Sez. U. Vattani.

6. Per completezza, e’ opportuno richiamare alcune pronunce che hanno riconosciuto l’effetto estensivo della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione indipendentemente dal riferimento all’epoca di perfezionamento della stessa in rapporto al passaggio in giudicato della pronuncia nei confronti del coimputato la cui impugnazione era stata dichiarata inammissibile.

Secondo Sez. 5, n. 12226 del 19/10/2000, De Giorgi, Rv. 219739, l’inammissibilita’ dell’impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora altro impugnante abbia proposto valido atto di gravame: seguendo tale principio, la sentenza De Giorgi ha annullato senza rinvio, applicando la prescrizione, la sentenza di secondo grado, con la quale, dichiarando l’efficacia della predetta causa di estinzione in favore di un imputato che aveva ritualmente impugnato, il giudice di merito aveva dichiarato inammissibili, perche’ tardivi o proposti da difensore sprovvisto di procura speciale, i gravami degli altri imputati; richiamando Sez. U. Cacciapuoti, la sentenza De Giorgi ha osservato che “l’inammissibilita’ originaria dell’impugnazione preclude l’applicazione – in via autonoma – di una delle cause di non punibilita’ quando essa e’ stata richiesta con un gravame che ne impedisce l’esame per intervenuta irrevocabilita’ della decisione, ma non impedisce l’estensione dell’applicazione della declaratoria di non punibilita’ pronunciata nei confronti di un imputato – sussistendone le condizioni di legge – anche nei confronti dei coimputati dello stesso reato”, in quanto “nel caso di un processo plurisoggettivo per lo stesso reato, l’estensione dell’impugnazione in favore del coimputato non impugnante – a cui va equiparata l’ipotesi nella quale l’impugnazione sia stata dichiarata inammissibile e, quindi, inidonea all’instaurazione del relativo giudizio – ai sensi dell’articolo 587 c.p.p., si risolve nel riconoscimento della fondatezza del gravame, non basato su motivi esclusivamente personali, dell’imputato piu’ diligente”.

Il principio di diritto affermato dalla sentenza De Giorgi e’ stato, piu’ di recente, ribadito – in una fattispecie di inammissibilita’ dell’appello perche’ tardivo – da Sez. 2, n. 11042 del 23/01/2009, Melpignano, Rv. 243860.

7. Come si e’ visto, il contrasto in ordine alla questione in esame permane pur dopo l’intervento delle Sezioni unite del 2012 (cfr. Sez. 2, n. 33429 del 12/05/2015, Guardi’, cit.), rilievo, questo, al quale, nella valutazione che induce il Collegio a rimettere il ricorso alle Sezioni unite, si associa la considerazione che, per i diversi tempi di deliberazione delle decisioni, Sez. U. Vattani non ha potuto valutare le argomentazioni sviluppate, nella prospettiva del secondo orientamento, da Sez. 3, n. 10223 del 24/01/2013, Mikulic, cit..

D’altra parte, la rassegna fin qui svolta suggerisce al Collegio l’opportunita’ di segnalare come la riferibilita’ della questione controversa – oltre che al coimputato non impugnante – tout court al coimputato la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile, pur evocata da varie pronunce (ad esempio, Sez. 4, n. 10180 del 11/11/2004, Antoci, cit.), non trovi univoco riscontro nella giurisprudenza esaminata: infatti, a fianco dei casi in cui la questione controversa e’ stata esaminata rispetto al coimputato non impugnante (Sez. 1, n. 12369 del 23/10/2000, Russo, cit.; Sez. 3, n. 3621 del 04/11/1997, Giampaoli, cit.; Sez. 3, n. 9553 del 08/07/1997, Curello, cit.; Sez. 3, n. 10223 del 24/01/2013, Mikulic, cit.; o non impugnante il capo relativo al reato oggetto di declaratoria di estinzione: Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012, Vattani, cit.), vari altri casi riguardano il coimputato che ha proposto un’impugnazione inammissibile in quanto tardiva (Sez. 2, n. 26078 del 20/05/2009, P.G. in proc. Borrelli, cit.; Sez. 5, n. 15623 del 27/01/2016, Di Martino, cit.; Sez. 4, n. 10180 del 11/11/2004, Antoci, cit.; Sez. 2, n. 33429 del 12/05/2015, Guardi’, cit.; Sez. 2, n. 11042 del 23/01/2009, Melpignano, cit.). Il caso in cui e’ intervenuta Sez. 5, n. 12226 del 19/10/2000, De Giorgi, cit., invece, riguardava impugnazioni in parte tardive e in parte proposte da difensore non legittimato. Il dato richiamato potrebbe consentire di mettere a fuoco un ulteriore profilo problematico della questione in esame, ossia la sua riferibilita’ – oltre che al coimputato non impugnante – a tutti i casi di inammissibilita’ dell’impugnazione ovvero ai soli casi di inammissibilita’ per tardivita’. In questa seconda prospettiva, mentre l’impugnazione proposta tardivamente e’ “sin dall’origine inidonea a instaurare un valido rapporto processuale, in quanto il decorso del termine derivante dalla mancata proposizione della impugnazione ha gia’ trasformato il giudicato sostanziale in giudicato formale” (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265106-9), negli altri casi di inammissibilita’, la divaricazione temporale tra la formazione del giudicato formale, che “consegue all’irrevocabilita’ del provvedimento dichiarativo dell’inammissibilita’”, e quella del giudicato sostanziale, “categoria sganciata dalla disposizione di cui all’articolo 648 c.p.p.” (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818-20), in uno con “il vincolo inscindibile tra irrevocabilita’ ed esecutorieta’ della sentenza” (Sez. U, n. 9 del 24/03/1995, Cacciapuoti, cit.), escluderebbe in radice la prospettabilita’ della questione: in tali ultimi casi, infatti, intervenendo prima dell’esecutorieta’ ex articolo 648 c.p.p. della sentenza di condanna nei confronti del coimputato la cui impugnazione sia inammissibile per ragioni diverse dalla tardivita’, il perfezionamento della fattispecie estintiva del reato per prescrizione nei confronti del coimputato che abbia proposto un’impugnazione (non fondata su motivi esclusivamente personali) ammissibile comporterebbe comunque – ossia, indipendentemente dalla soluzione data alla questione controversa – il dispiegarsi dell’effetto estensivo nei confronti del primo. Sotto questo profilo, dunque, ritiene il Collegio che la stessa perimetrazione della questione controversa suggerisca una possibile rivisitazione delle indicazioni rinvenibili nella giurisprudenza di legittimita’: resta, pertanto, confermata la necessita’ di rimettere il ricorso alla cognizione delle Sezioni unite.

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni unite

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