Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 16 febbraio 2017, n. 7404

La vittima del reato di stalking può fare ricorso in Cassazione per la mancata comunicazione dell’istanza di revoca della misura cautelare nei confronti del suo persecutore

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 16 febbraio 2017, n. 7404

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. LIGNOLA Ferdinando – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 07/07/2016 del GIP TRIBUNALE di MESSINA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PEZZULLO ROSA;

lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. ORSI LUIGI;

udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ORSI Luigi, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio;

udito il difensore di (OMISSIS), avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza.

RITENUTO IN FATTO

1. Il G.i.p. del Tribunale di Messina, con provvedimento in data 7.7.2016, ha revocato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di (OMISSIS), disposta in relazione al reato di atti persecutori ex articolo 612 bis c.p. commesso in danno di (OMISSIS), applicando il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p.o. nonche’ i divieti accessori.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la p.o., (OMISSIS), a mezzo del suo difensore di fiducia, affidato a due motivi, con i quali lamenta:

– con il primo motivo, l’inosservanza e/o erronea applicazione dell’articolo 299 c.p.p., comma 4 bis, essendo stata l’ordinanza di revoca della misura degli arresti domiciliari notificata alla persona offesa, costituita parte civile, il 13 luglio 2016, in evidente violazione dell’obbligo di notificare preventivamente la richiesta di revoca o sostituzione della misura, onde consentirle nei due giorni successivi di presentare le proprie osservazioni, circa le reiterate violazioni delle prescrizioni cautelari commesse dal (OMISSIS); invero, in virtu’ delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, nel caso in cui venga in considerazione una delle misure cautelar’ di cui agli articoli 282 bis, 282 ter, 283, 285 e 286 c.p.p. e si tratti di procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o di sostituzione della misura, che non sia stata presentata in sede di interrogatorio di garanzia o che non sia stata presentata nel corso dell’udienza, deve essere contestualmente notificata, a pena di inammissibilita’, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che la stessa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio, essendo la modifica volta ad assicurare alla persona offesa la concreta facolta’ di interlocuzione, mediante presentazione di memorie nei due giorni successivi; nel caso in esame, il G.I.P., anziche’ dichiarare l’inammissibilita’ della richiesta per l’omesso adempimento del contestuale onere informativo, l’ha accolta senza valutare le eventuali obiezioni e controdeduzioni che la persona offesa avrebbe potuto prospettare nel contraddittorio cartolare, disponendo la revoca della misura cautelare;

– con il secondo motivo, l’erronea applicazione delle norme inerenti il contraddittorio ex articolo 409 c.p.p., comma 6, e la mancanza, contraddittorieta’ e/o manifesta illogicita’ della motivazione; invero, la stessa richiesta di revoca degli arresti domiciliari e sostituzione con altra misura era stata formulata con le medesime motivazioni dall’imputato due giorni prima, in data 29 giugno 2016, nel corso dell’udienza di primo grado, svoltasi con il rito abbreviato, ed era stata rigettata dallo stesso G.i.p. che aveva ritenuto la necessita’ della prosecuzione della misura degli arresti domiciliari per “il rischio di reiterazioni e per le violazioni della misura”; tali conclusioni sono state completamente ribaltate dallo stesso G.i.p., con evidente illogicita’ del processo formativo seguito per il proprio convincimento, a distanza di pochi giorni, ripristinando un divieto di avvicinamento che era stato piu’ volte violato dal (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato per quanto di ragione, risultando assorbente la doglianza di cui al primo motivo di ricorso.

1. Va in primo luogo rilevato che il delitto di atti persecutori di cui all’articolo 612 bis c.p. rientra senz’altro nella nozione di “delitti commessi con violenza alla persona”, per i quali sussiste l’obbligo di notifica, al difensore della persona offesa o a quest’ultima, della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto, nei casi di cui ai commi 3 e 4 bis, a pena di inammissibilita’ della richiesta stessa (Sez. 2, n. 30302 del 24/06/2016; Sez. 1, n. 49339 del 29/10/2015).

1.1. Le S.U. di questa Corte, sebbene con riguardo specifico alla disposizione dell’articolo 408 c.p.p., comma 3-bis, hanno affermato il principio – applicabile anche alla fattispecie in esame, essendo medesima la formulazione della norma (“delitti commessi con violenza alla persona’) – che l’obbligo di dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa dei delitti commessi con “violenza alla persona” e’ riferibile anche ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi, previsti rispettivamente dagli articoli 612-bis e 572 c.p., in quanto l’espressione “violenza alla persona” deve essere intesa alla luce del concetto di “violenza di genere”, risultante dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario (Sez. U, n. 10959 del 29/01/2016).

2. Tanto precisato, si osserva che la p.o., costituita parte civile nel procedimento ex articolo 612 bis c.p. a carico di (OMISSIS), si duole del mancato rispetto del disposto di cui all’articolo 299 c.p.p., comma 4 bis, non essendo stata preventivamente a lei notificata la richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari in atto nei confronti dell’imputato, ma direttamente il provvedimento applicativo della misura del divieto di avvicinamento assunto in sostituzione di quella degli arresti domiciliari. In proposito, correttamente assume la ricorrente che la mancata preventiva notifica dell’istanza del (OMISSIS) di revoca/sostituzione della misura cautelare avrebbe dovuto determinare l’inammissibilita’ della stessa.

2.1. Invero, in virtu’ delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, nel caso in cui venga in considerazione una delle misure cautelari di cui agli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 c.p.p. e si tratti di procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o di sostituzione della misura, deve essere contestualmente notificata a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilita’ presso il difensore della p.o. o in mancanza di questo alla p.o., salvo che in quest’ultimo caso non abbia provveduto a dichiarare od eleggere domicilio.

La nuova previsione e’ volta ad assicurare alla persona offesa la concreta facolta’ di interlocuzione, mediante presentazione di memorie nei due giorni successivi, mirando a garantire alle vittime di reati caratterizzati da violenza alla persona – in relazione alla possibilita’ che il soggetto, cui i reati sono attribuiti, si renda ancora pericoloso – l’opportunita’ di apprestare preventivamente le proprie difese, fornendo elementi idonei a rappresentare situazioni che sconsiglino la revoca o la sostituzione richieste (Sez. 6 n. 6864 del 09/02/2016). Cio’ si correla ad una piu’ ampia e pregnante considerazione dei diritti delle vittime dei reati, in sintonia con le previsioni contenute nella Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, dell’11 maggio 2011, ratificata con L. n. 77 del 2013, e con le istanze che hanno ispirato la direttiva 2012/29/UE del parlamento europeo e del Consiglio del 25/10/2012 recante norme minime in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, cui e’ stata data attuazione con il Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, che, introducendo l’articolo 90-ter c.p.p., ha fra l’altro aggiunto alle garanzie gia’ contemplate dall’articolo 299 c.p.p. l’obbligo di comunicazione alla persona offesa che ne faccia richiesta, nei procedimenti per delitti con violenza alla persona, dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione di misure di sicurezza detentive, oltre che la notizia dell’evasione dell’imputato o del condannato (Sez. 6 n. 6864 del 09/02/2016).

2.2. La deduzione della ricorrente, dunque, del tutto fondata in merito alla mancata notifica dell’istanza di revoca/sostituzione della misura nei confronti del (OMISSIS) ed alla conseguente inammissibilita’ della richiesta, espressamente contemplata dall’articolo 299 c.p.p., comma 4 bis, richiede tuttavia la risoluzione della problematica preliminare circa il rimedio esperibile dalla p.o. che intenda far valere l’illegittimita’ del percorso procedurale che ha condotto alla revoca della misura ed all’applicazione di altra misura meno afflittiva all’imputato, mentre l’istanza doveva essere, invece, dichiarata dal giudice inammissibile, stante la sua deducibilita’ o rilevabilita’ d’ufficio in ogni stato e grado del processo cautelare.

2.3. Orbene, non vi e’ dubbio in proposito che la previsione della sanzione dell’inammissibilita’ comporti conseguentemente la possibilita’ di farla valere dalla parte nei cui confronti la sanzione e’ stata eminentemente apprestata e, pur tuttavia, il legislatore non ha inserito la nuova previsione nel sistema delle impugnazioni delle misure coercitive, improntato all’iniziativa del pubblico ministero, dell’imputato e del suo difensore. L’articolo 299 c.p. non prevede, infatti, un rimedio in favore della p.o. e, comunque, come detto, la possibilita’ della p.o. di “interloquire” nell’ambito del procedimento cautelare costituisce un novum che non trova pregresse specifiche previsioni normative.

2.4. Una pronuncia di questa Corte ha affermato il principio, secondo cui e’ inammissibile il ricorso per cassazione proposto per “saltum” dalla persona offesa del delitto di atti persecutori (c.d. stalking) – avverso il provvedimento del Gip di inammissibilita’ della richiesta di revoca dell’ordinanza di modifica della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di dimora nei confronti dell’indagato – in quanto avverso i provvedimenti di sostituzione o modifica delle misure cautelari e’ ammesso esclusivamente il rimedio dell’appello, previsto dall’articolo 310 c.p.p., mentre il ricorso immediato per cassazione puo’ essere proposto, ex articolo 311 c.p.p., comma 2, soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge nonche’, ex articolo 568 c.p.p., comma 2, contro i provvedimenti concernenti lo “status libertatis” non altrimenti impugnabili (Sez. 5, n. 35735 del 31/03/2015, Rv. 265866).

Da tale principio dovrebbe ricavarsi pertanto in linea generale che il ricorso per cassazione non e’ proponibile direttamente dalla p.o. in relazione a vizi del procedimento ex articolo 299 c.p.p., comma 4 bis, essendo esperibile, piuttosto, il rimedio dell’appello ex articolo 310 c.p.. Tuttavia, pare ostare a tale interpretazione, peraltro, il fatto che legittimati alla proposizione dell’impugnazione ex articolo 310 c.p.p., come gia’ evidenziato, sono solo il P.M., l’imputato ed il suo difensore, e tale norma deve senz’altro ritenersi di stretta interpretazione, e, quindi, non suscettibile di alcuna estensione analogica, in linea con il principio di tassativita’ dei mezzi di impugnazione, sancito dall’articolo 568 c.p.p., comma 1.

2.5. Neppure puo’ ritenersi applicabile estensivamente alla fattispecie in esame il rimedio del “ricorso per saltum”, previsto dall’articolo 311 c.p.p., comma 2, atteso che – a prescindere dalla testuale previsione, anch’essa di stretta interpretazione, della esperibilita’ di tale rimedio da parte dell’imputato e del suo difensore- come condivisibilmente evidenziato dalla pronuncia citata, in ogni caso, il ricorso immediato, ai sensi della suddetta disposizione, e’ ammesso specificamente soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva.

2.6. Nel contesto descritto si ritiene, dunque, che in mancanza di una specifica previsione, la p.o., al fine di far valere la violazione del disposto dell’articolo 299 c.p.p., comma 4 bis, e’ legittimata ad esperire il rimedio del ricorso per cassazione sulla base della prescrizione di carattere generale di cui all’articolo 111 Cost., comma 7 – secondo cui contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta’ personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali e’ sempre ammesso il ricorso per cassazione – nonche’ della previsione di cui all’articolo 568 c.p.p., comma 2, secondo cui sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla liberta’ personale.

Deve, pertanto, concludersi che la (OMISSIS) correttamente ha adito questa Corte in presenza di una violazione di legge (articolo 299 c.p.p., comma 4 bis), consistente nella omessa preventiva notifica dell’istanza di revoca/sostituzione della misura cautelare applicata al (OMISSIS), con la conseguenza che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Messina.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Messina.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *