Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 16 febbraio 2017, n. 7460

Per ragioni sistematiche, anche dopo la riforma 47/2015, non è necessario l’interrogatorio di garanzia in caso di applicazione di una misura se si aggrava il quadro cautelare

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 16 febbraio 2017, n. 7460

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 19/09/2016 del Tribunale di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Laura Scalia;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BIRRITTERI Luigi, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19 settembre 2016 il Tribunale di Roma, pronunciando ai sensi dell’articolo 310 c.p.p., ha rigettato l’appello proposto dai difensori di fiducia di (OMISSIS) avverso le ordinanze in data 13 e 29 luglio 2016 con cui la Corte di appello di Roma, chiamata nel grado a giudicare del prevenuto per il reato di detenzione, in concorso con altri, ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish e, ancora, di detenzione illegale di arma clandestina – titoli di reato per i quali l’imputato era stato condannato in primo grado alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione -:

a) ha aggravato, applicando la misura della custodia in carcere, gli arresti domiciliari ai quali il (OMISSIS) era stato inizialmente sottoposto e cio’ in seguito al sopraggiunto rinvenimento da parte della p.g. di dodici grammi di hashish occultati all’interno di un pacchetto di sigarette, ritrovato nell’ambiente cucina dell’abitazione del prevenuto;

b) ha rigettato la richiesta di revoca della misura della custodia in carcere per mancato espletamento dell’interrogatorio di garanzia.

2. Il ricorso e’ affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, si fa valere vizio di motivazione quanto alla dedotta perdita di efficacia della misura inframuraria per omesso interrogatorio dell’imputato, in ragione di un quadro processuale che si assume, nell’atto difensivo, novellato dalla L. n. 47 del 2015.

A fronte della segnalata sopravvenienza in fatto, integrata dal rinvenimento di sostanza stupefacente presso l’abitazione del prevenuto mentre questi si trovava agli arresti domiciliari e veniva giudicato, in grado di appello, dalla Corte romana per illecita detenzione di sostanza stupefacente e di arma clandestina, si deduce la necessita’ per il giudice del merito di procedere, nelle forme di cui all’articolo 294 c.p.p., comma 4-bis, all’interrogatorio del prevenuto.

Per l’omesso adempimento processuale si denuncia la mancanza di una nuova ed autonoma valutazione delle esigenze cautelari da parte del Giudice del merito e la preclusione che sarebbe all’imputato venuta dal partecipare, attraverso l’interrogatorio, mancato, al procedimento cautelare, in tutte le sue fasi.

Il provvedimento di applicazione della piu’ gravosa misura avrebbe infatti avuto natura di provvedimento genetico, argomentandosi in tal senso in ricorso sia per la dovuta distinzione tra la fattispecie in esame e quella dell’aggravamento di cui all’articolo 276 c.p.p. sia dalla decorrenza dei nuovi termini di cui all’articolo 303 c.p.p., comma 2, in caso di sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare

In siffatta termini qualificata, l’ordinanza avrebbe dovuto contenere, a pena di nullita’ rilevabile d’ufficio, l’esposizione e l’autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari e ancora l’indicazione dei motivi per i quali erano stati ritenuti non rilevanti gli elementi dedotti dalla difesa, ed, in ogni caso, delle ragioni per le quali le esigenze di cui all’articolo 274 c.p.p. non potevano essere soddisfatte con altre misure.

Avendo la novella n. 47 del 2015 personalizzato la misura cautelare eliminando profili di automaticita’ si deduce l’applicabilita’ della stessa e si censura l’ordinanza impugnata perche’ avrebbe richiamato giurisprudenza di legittimita’ relativa alla previgente disciplina.

2.2. Con il secondo motivo, si sollevano censure su dedotti vizi di motivazione per avere omesso il Tribunale – che aveva confermato il provvedimento della Corte di appello, irrogativo della piu’ grave misura, in tal modo violando il principio di proporzione ed adeguatezza – ogni motivazione in ordine alla possibilita’ di applicare modalita’ meno gravose, come gli arresti domiciliari presidiati (articolo 284 c.p.p., comma 2).

Si deduce in ricorso che nell’applicabilita’ dell’articolo 299 c.p.p. -il quale, di contro alla disciplina dell’aggravamento prevista dall’articolo 276 c.p.p. di carattere sanzionatorio, comporta una diversa valutazione delle esigenze cautelari avuto riguardo alla personalita’ del soggetto -, il rinvenimento di sostanza stupefacente non avrebbe integrato un elemento di novita’ tale da giustificare, ai sensi dell’articolo 299 cit., comma 4, l’adozione di un trattamento piu’ gravoso per diversa valutazione delle esigenze cautelari, non risultando, l’indicato rinvenimento, indice di un pericolo di ripetizione di condotte della stessa indole.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si fa questione di un provvedimento di custodia in carcere adottato dalla Corte di appello, chiamata per il merito a giudicare nel grado, in aggravamento delle esigenze cautelari (articolo 299 c.p.p., comma 4) e, per siffatta ipotesi, si deduce in ricorso la perdita di efficacia della misura applicata perche’ non preceduta dall’espletamento dell’interrogatorio di garanzia.

Il motivo non e’ fondato.

Il giudice nella diversa ipotesi di aggravamento delle misure cautelari personali a seguito della trasgressione alle prescrizioni imposte, non deve procedere all’interrogatorio di garanzia in alcuno dei casi contemplati dall’articolo 276 c.p.p., commi 1 e 1-ter, (Sez. U, n. 4932 del 18/12/2008 (dep. 2009), Giannone, Rv. 242028).

Il principio e’ stato esteso alla diversa ipotesi dell’aggravamento delle esigenze cautelari (articolo 299 c.p.p., comma 4) (Sez. U, n. 4932, in motivazione, cit.; Sez. 6, n. 41025 del 29/05/2009, Spano, Rv. 245027; Sez. 6, n. 45084 del 24/09/2014, B., in motivazione), nell’apprezzamento della estraneita’ alle previsioni di codice di rito – come definito dall’articolo 294 c.p.p., commi 1 e 4-bis, e articolo 299 c.p.p. – di un interrogatorio preventivo o successivo in caso di aggravamento della misura per ragioni cautelari, risultando, invece, il mezzo espressamente richiesto solo in caso di prima applicazione (articolo 294 c.p.p., commi 1 e 4-bis).

Ragioni d’indole sistematica e quindi il diverso momento processuale in cui interviene la misura in aggravamento rispetto a quella originaria depone per l’indicata soluzione.

Avendo l’interrogatorio la finalita’ di approfondire temi di prova, il mezzo e’ destinato ad essere utile in sede di prima applicazione nel dare definizione agli elementi indiziari.

In sede di aggravamento, corrispondente ad altra fase del procedimento cautelare, non viene piu’ in valutazione il tema della prova, ma quello dell’adeguatezza della misura in ragione di fatti sopravvenuti (Sez. 3, n. 46087 del 18/11/2008, Lofti, Rv. 241777) e cio’ tanto piu’ ove sia gia’ stata adottata sentenza di condanna di primo grado (Sez. U, n. 18190 del 22/01/2009, La Mari, Rv. 243028), destinata a dare piena definizione al tema degli indizi e del loro univoco convergere in una prospettiva che e’, ormai, quella della affermazione della penale responsabilita’ dell’imputato.

Per siffatto quadro, ritiene il Collegio che la lettura che la giurisprudenza di legittimita’ ha fornito circa la non necessita’, per ragioni di indole sistematica, che si espleti interrogatorio di garanzia in caso di applicazione di una misura in aggravamento del quadro cautelare resta (articolo 299 c.p.p.) non superabile dalla novella n. 47 del 2015.

I riferimenti operati in ricorso alle novellate disposizioni – nella parte in cui le stesse richiamano la necessita’ che il giudice della cautela proceda, nell’adottata ordinanza, ad una autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari, esponendo le ragioni per le quali ha ritenuto non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa ed ha valutato invece le ragioni per le quali le esigenze di cui all’articolo 274 c.p.p. non possono essere soddisfatte con altre misure (articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c) e c-bis) – vanno invero a dare contenuto al provvedimento di prima applicazione, per un momento processuale che e’ ancora franco da ogni accertamento di merito pieno, con cui deve invece confrontarsi l’attivazione del momento cautelare la’ dove intervenga, in aggravamento, a sentenza pronunciata.

Il passaggio difensivo per il quale i requisiti della concretezza e dell’attualita’ del pericolo di reiterazione (articolo 274 c.p.p., lettera b) e c) modulati, nell’intervenuta modifica legislativa, sulla personalita’ dell’imputato e svincolati da automatismi oggettivamente derivati dalla gravita’ del reato, comporterebbero la necessita’ che si proceda all’interrogatorio di garanzia ex novo anche in caso di aggravamento delle esigenze cautelari (articolo 299 cit.), non riesce a far apprezzare come superata la corretta valutazione condotta nell’impugnata ordinanza, sulla inesistenza di un siffatto onere all’interno del sistema.

2. E’ infondato anche il secondo motivo di ricorso.

Come congruamente stimato dal Tribunale del Riesame di Roma per l’impugnato provvedimento, il rinvenimento di sostanza stupefacente presso l’abitazione del prevenuto sostiene univocamente l’aggravamento del quadro indiziario, con riferimento anche alla personalita’ del prevenuto (articolo 299 c.p.p.), in quanto evidenza espressiva di una permanenza del collegamento del prevenuto con gli ambienti criminali e non di una mera trasgressione alle prescrizioni dell’originaria misura, cui segua l’obiettiva ed automatica sostituzione con cautela piu’ grave (articolo 276 c.p.p.).

Valga, per converso, la costante affermazione di questa Corte che le trasgressioni alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare, ai sensi dell’articolo 276 c.p.p., hanno natura tassativa e consistono nella inosservanza degli obblighi espressamente previsti e non in una condotta genericamente elusiva della finalita’ perseguita con l’imposizione del provvedimento limitativo della liberta’ personale (Sez. 1, n. 32823 del 27/05/2014, P.m. in proc. Carrieri, Rv.261431).

Sull’indicata descritta premessa e nell’evidenza di fatto che per la successione delle misure si e’ applicata dai giudici di merito quella piu’ grave della custodia in carcere all’esito dell’intervenuta scoperta di una detenzione in capo al prevenuto di sostanza stupefacente all’interno del luogo degli arresti domiciliari, le ragioni del ricorso si spingono fino ad inammissibilita’ per aspecificita’ ed inconcludenza della critica.

Tanto valga la’ dove si deduce la non adeguatezza e proporzione della misura applicata nella dedotta sussistenza, si assume ancora nell’atto difensivo, di un margine di apprezzamento di una misura gradata, quale quella degli arresti con presidio elettronico (articolo 275-bis c.p.p.), argomento assorbito nella sua valenza dall’apprezzamento, contenuto nel provvedimento impugnato, che per le peculiari modalita’ della condotta si rivela inutile ogni altra misura.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter

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