Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 febbraio 2017, n. 4113

Licenziamento del direttore commerciale che offende e denigra i sottoposti etichettandoli come “incompetenti”, “incapaci” “non professionali” e “lavativi”.

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 16 febbraio 2017, n. 4113

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente

Dott. MANNA Antonio – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12033-2014 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A.;

– intimata –

Nonche’ da:

(OMISSIS) S.P.A. gia’ (OMISSIS) S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 50/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/02/2014 R.G.N. 28/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2016 dal Consigliere Dott. SPENA FRANCESCA;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e accoglimento del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 22.9.2010 al Tribunale di Bologna (OMISSIS), dipendente dal gennaio 2004 della societa’ (OMISSIS) (in prosieguo, per brevita’, (OMISSIS)) srl, con qualifica ultima di dirigente, impugnava il licenziamento intimatogli con lettera del 17.11.2009 deducendone la illegittimita’, inefficacia, ingiustificatezza e chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento della indennita’ di preavviso (Euro 198.740,37) e della indennita’ supplementare nella misura massima (Euro 582.632,90) ed al risarcimento del danno professionale, all’immagine, biologico, alla vita di relazione e morale, oltre accessori.

Esponeva che il licenziamento era seguito alle due contestazioni del (OMISSIS), aventi ad oggetto:

– la prima contestazione, il contenuto delle comunicazioni mails:

– inviate ad alcuni dipendenti della filiale di (OMISSIS) alle date del (OMISSIS), ingiuriose ed offensive dei destinatari;

– ricevute da parte di un cliente della societa’, sig. (OMISSIS) il (OMISSIS), dalle quali risultava lo svolgimento di una attivita’ in concorrenza con la societa’ e, comunque, in violazione delle direttive aziendali ed esorbitante dalle attribuzioni;

inviata al presidente del Cda della societa’, Dott. (OMISSIS), in data 4.11.2009, contenente affermazioni non veritiere.

– la seconda contestazione, la lesione dell’immagine del Presidente del CdA commessa con le giustificazioni rese rispetto al precedente addebito disciplinare.

Con sentenza del 10.9.2012 – nr. 1004/2012 – il giudice del lavoro accoglieva la domanda, dichiarando la assenza della giusta causa e del giustificato motivo e condannando il datore di lavoro a corrispondere la indennita’ di preavviso, la indennita’ supplementare, il supplemento del TFR; respingeva le ulteriori domande.

Con sentenza del 16 gennaio – 14 febbraio 2014 (nr. 946/2014) la Corte di Appello di Bologna, pronunziando sull’appello principale di (OMISSIS) spa (gia’ srl) e sull’appello incidentale del lavoratore, dichiarava il licenziamento giustificato, cosi’ rigettando la domanda di pagamento della indennita’ supplementare; rigettava nel resto l’appello principale nonche’ l’appello incidentale, confermando la sentenza di primo grado in punto di indennita’ sostitutiva del preavviso e relativa incidenza sul TFR.

La Corte territoriale evidenziava preliminarmente la formazione del giudicato interno sul rigetto della domanda risarcitoria.

Sotto il profilo degli asseriti vizi formali della procedura di licenziamento rilevava che le due contestazioni del 5.11.2009 e dell’11.11.2009 riportavano le singole condotte addebitate nonche’ l’integrale contenuto dei documenti (comunicazioni via mails e lettera di giustificazione) attraverso i quali la condotta si era realizzata.

La contestazione era tempestiva, giacche’ dagli atti risultava che la societa’ (OMISSIS) aveva avuto contezza del clima esistente nella filiale di (OMISSIS) soltanto a seguito della denunzia dei dipendenti della filiale nei confronti del dirigente nell’ottobre 2009 ed aveva inoltrato la contestazione, all’esito delle preliminari verifiche, nel mese successivo.

Nel merito, la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente non si identificava nel piu’ rigoroso concetto di giusta causa o giustificato motivo legittimante il licenziamento dei dipendenti privi di qualifica dirigenziale, potendo rilevare qualsiasi motivo giuridicamente apprezzabile idoneo a turbare il piu’ stretto rapporto di fiducia con il datore di lavoro.

Le espressioni rivolte in piu’ occasioni dall’ (OMISSIS) nei confronti di alcuni sottoposti denotavano una condotta inurbana nonche’ offensiva e denigratoria della dignita’ dei dipendenti (etichettati come “incompetenti”, “incapaci”, “non professionali”, “lavativi”) e cio’ aveva impedito loro di lavorare in un ambiente sereno.

Tale condotta – ripetuta nel tempo e nei confronti di piu’ persone- era da sola idonea a giustificare il licenziamento in ragione del ruolo aziendale dell’ (OMISSIS), direttore commerciale Italia ed estero.

In presenza di un licenziamento sorretto da giustificatezza, la (OMISSIS) doveva erogare unicamente la indennita’ sostituiva del preavviso e la relativa differenza sul TFR.

Risultavano assorbiti gli ulteriori motivi dell’appello nonche’ l’appello incidentale (in punto di quantificazione della indennita’ supplementare).

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), articolando due motivi.

Ha resistito con controricorso la societa’ (OMISSIS) spa, che ha altresi’ proposto ricorso incidentale strutturato in due motivi, cui il ricorrente ha resistito con controricorso.

La societa’ (OMISSIS) spa ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente principale ha dedotto violazione e falsa applicazione del L. n. 300 del 1970, articolo 7 in relazione alla statuizione di immediatezza delle contestazioni disciplinari.

Il ricorrente, premesso che la prova della tempestivita’ della contestazione grava interamente a carico del datore di lavoro e che deve essere tanto piu’ rigorosa quanto maggiore e’ il lasso di tempo intercorso rispetto al verificarsi dal fatto contestato, ha censurato la sentenza per avere ritenuto legittime le due contestazioni disciplinari del 5 e dell’11 novembre 2009:

– senza precisare quale fosse la “prima tipologia di addebito”, cui veniva dichiaratamente limitato l’esame;

– senza esplicitare l’iter logico in base al quale la verifica di tempestivita’ riguardava le sole mails spedite nel settembre 2008 e nell’ottobre 2007 (ai signori (OMISSIS) e (OMISSIS)), riportate nella contestazione disciplinare del 5.11.2009.

Ha lamentato che la societa’ non aveva assolto all’onere di provare di non avere avuto conoscenza dei fatti contestati anteriormente alla denunzia dei colleghi di lavoro, nell’ottobre 2009 o, comunque, di non essere stata in grado di conoscerli; nella memoria difensiva depositata nel primo grado la societa’ aveva, anzi, affermato di avere gia’ invitato il dirigente, prima della contestazione, a tenere una condotta collaborativa con i colleghi dell’area commerciale, avendone ricevuto lamentele.

Peraltro la comunicazione e.mail del 25.9.2009 oggetto della contestazione disciplinare era stata inviata per conoscenza anche al Presidente del CdA, Dott. (OMISSIS).

Il ricorrente ha dedotto la tardivita’ anche della contestazione relativa alla corrispondenza via mail intercorsa il 5 giugno 2009 con il sig. (OMISSIS), posto che il Dott. (OMISSIS) ne era a conoscenza per averne ricevuto copia.

Ha assunto che la eventuale mancata conoscenza dei fatti tardivamente contestati sarebbe stata comunque ascrivibile ad un colpevole comportamento omissivo del datore di lavoro ovvero dei colleghi destinatari delle mails.

Il motivo e’ in parte inammissibile, in parte infondato.

E’ inammissibile nella parte in cui e’ diretto a contestare la tempestivita’ di addebiti che non sono stati esaminati in sentenza.

La motivazione della Corte territoriale e’ dichiaratamente relativa soltanto ad una parte degli addebiti contestati, indicati in sentenza come “prima tipologia di addebito”.

Con la suddetta locuzione si identificano in maniera chiara nella decisione qui impugnata le offese ed insinuazioni contenute nelle mails inviate dall’ (OMISSIS) al personale della filiale diretta (di (OMISSIS)), come risulta:

– dalla classificazione delle condotte addebitate contenuta nel precedente passaggio motivazionale del decisum, sulla specificita’ della contestazione (foglio (OMISSIS) della sentenza);

– dallo sviluppo successivo della motivazione, che esamina – in merito alla “giustificatezza” del licenziamento- unicamente le condotte tenute dal ricorrente nei confronti dei suoi sottoposti. Il giudice del merito, come apertamente dichiarato nella premessa della motivazione, non ha espresso dunque alcuna valutazione di tempestivita’/intempestivita’ rispetto alle contestazioni:

– di svolgimento di attivita’ in concorrenza con il datore di lavoro (addebito fondato sulla comunicazioni via mails del (OMISSIS));

– di affermazione di fatti non veritieri nella mail diretta al Presidente del CdA in data 4.11.2009;

– di offesa della persona del legale rappresentante nella lettera di giustificazioni del 10.11.2009.

Tale omissione si spiega in ragione del fatto che la “prima tipologia di addebito” e’ stata ritenuta dal giudice dell’appello in se’ idonea a giustificare il licenziamento, assorbendo cosi’ l’esame delle altre contestazioni.

La inammissibilita’ sul punto del motivo deriva dal rilievo che il ricorso per cassazione e’ un mezzo di impugnazione a critica vincolata, il cui oggetto e’ limitato, da un lato, dalle precise statuizioni della sentenza, dall’altro dagli specifici motivi di impugnazione sicche’ la censura non puo’ fondarsi su statuizioni non rinvenibili nella decisione.

Le censure superano, dunque, il preliminare vaglio di ammissibilita’ soltanto in riferimento agli addebiti concernenti le mails offensive inviate dall’ (OMISSIS) al personale della filiale diretta, unici esaminati in sentenza.

In questi limiti il motivo e’ infondato.

Correttamente la Corte di merito ha valutato la tempestivita’ della contestazione in riferimento al momento (ottobre 2009) in cui il personale addetto alla filiale aveva manifestato il proprio disagio al datore di lavoro, chiedendone l’intervento; tale giudizio e’ conforme al principio, ripetutamente affermato da questa Corte e qui condiviso, secondo cui la tempestivita’ della contestazione deve essere valutata partendo dal momento dell’avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dal momento dell’astratta percettibilita’ o conoscibilita’ dei fatti stessi (Cassazione civile, sez. lav., 19/05/2016, n. 10356; n. 26304/14; nr. 25070/2013; 20823/2013; n. 23739/2008, n. 21546/2007).

La individuazione del momento storico della conoscenza da parte del datore di lavoro dell’illecito disciplinare contestato e’ invece un giudizio di fatto, che avrebbe potuto essere censurato in questa sede soltanto nei termini di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, (nella vigente formulazione, applicabile ratione temporis) ovvero indicando un eventuale fatto storico, controverso e decisivo, non esaminato dal giudice del merito.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunziato violazione e falsa applicazione dell’articolo 19 del CCNL per le aziende industriali in riferimento alla nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente ed in riferimento alla L. n. 300 del 1970, articolo 7.

Con il motivo il ricorrente ha assunto che la indagine sulla “giustificatezza” del licenziamento avrebbe dovuto essere limitata agli unici addebiti tempestivi ovvero quelli inerenti:

– alla comunicazione inviata via mail in data 4.11.2009 al Presidente del Cda, Dott. (OMISSIS);

– alle offese dirette al Dott. (OMISSIS) nella lettera di giustificazioni del 10.11.2009.

Rispetto ai predetti addebiti era evidente la mancanza di giustificazione del licenziamento, trattandosi di due episodi privi di rilievo disciplinare; comunque, anche le mails inviate ai collaboratori della filiale non avevano contenuti denigratori e dovevano leggersi nel complessivo scambio di corrispondenza intervenuto con i dipendenti interessati.

Il motivo e’ inammissibile.

Come gia’ rilevato in riferimento al primo motivo, con il ricorso in cassazione il ricorrente e’ tenuto a censurare specifiche affermazioni della sentenza in ragione di specifici vizi: il licenziamento e’ stato ritenuto giustificato dal giudice dell’appello rispetto alle mails inviate dall’ (OMISSIS) ai dipendenti della filale diretta nel settembre 2007, nell’ottobre 2008 e nel settembre 2009; e’ questo il giudizio censurabile, non anche quello relativo ad addebiti diversi e non esaminati in sentenza (i contenuti della mails inviate al Presidente del CdA alle date del 4 e 10 novembre 2009).

Quanto agli addebiti esaminati in sentenza, la denunzia di violazione della norma dell’articolo 19 del CCNL per i dirigenti di aziende industriali non riporta il contenuto della previsione collettiva che si assume violata ne’ indica per quale ragione il giudice dell’appello avrebbe malamente interpretato la disposizione collettiva.

La inammissibilita’ discende dunque dalla violazione del canone di specificita’ di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 4; del pari e’ rimasto inadempiuto l’onere di provvedere al deposito, unitamente al ricorso, del testo integrale del contratto collettivo, previsto a pena di improcedibilita’ dall’articolo 369 c.p.c., n. 4, (Cassazione civile, sez. un., 23/09/2010, n. 20075).

Il ricorso principale deve essere conclusivamente respinto, procedendosi cosi’ all’esame del ricorso incidentale della societa’ (OMISSIS) spa.

1. Con il primo motivo del ricorso incidentale la societa’ ha dedotto – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistente nella esistenza di una giusta causa di licenziamento.

2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale la societa’ (OMISSIS) ha denunziato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in via alternativa rispetto al precedente motivo, nullita’ della sentenza per omessa pronunzia sul motivo di gravame proposto in ordine alla esistenza della giusta causa del licenziamento.

Il secondo motivo del ricorso incidentale e’ fondato.

Per quanto risulta dalla stessa sentenza impugnata, la Societa’ (OMISSIS) aveva censurato con il ricorso in appello la omessa valutazione da parte del Tribunale del fatto contestato con la lettera dell’11.11.2009 (secondo motivo d’appello) nonche’ il mancato accertamento della giusta causa del licenziamento, evidenziando solo in subordine come il licenziamento dovesse ritenersi comunque giustificato (terzo motivo d’appello).

Il giudice dell’appello ha del tutto omesso di esaminare la domanda concernente la esistenza della giusta causa di licenziamento, domanda che non poteva ritenersi assorbita dalla ritenuta “giustificatezza” del licenziamento, giacche’ quest’ultima statuizione ha determinato la condanna del datore di lavoro al pagamento della indennita’ di preavviso, cui questi non sarebbe stato tenuto nel caso di accertamento della giusta causa (v. sul punto Cass. n. 19074/11 e n. n. 11691/05). L’esame della domanda, omesso dal giudice dell’appello, avrebbe determinato poi la necessita’ di procedere all’esame del complesso dei fatti addebitati al dirigente (ed in particolare: lo svolgimento di attivita’ in concorrenza, le affermazioni non veritiere contenute nella mail del 4.11.2009, l’offesa al legale rappresentante nelle difese dl 10.11.2009) e non di una sola tipologia di addebiti (la condotta tenuta verso i sottoposti).

Il ricorso incidentale deve essere pertanto accolto, la sentenza cassata e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, affinche’ provveda all’esame della domanda la cui trattazione e’ stata omessa.

Resta assorbito l’esame del primo motivo di ricorso incidentale.

Il giudice del rinvio provvedera’ anche alla disciplina delle spese del presente grado.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, (che ha aggiunto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia – anche per le spese – alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

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