In materia di detrazione IVA, liquidata nella fattura passiva emessa dal cedente e versata in rivalsa dal cessionario, qualora sia contestata la inesistenza soggettiva dell’operazione, grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche in via presuntiva, ex art. 2727 cod. civ., la interposizione fittizia del cedente ovvero la frode fiscale realizzata a monte dell’operazione, eventualmente da altri soggetti, nonché la conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario della frode commessa; spetta, invece, al contribuente che intende esercitare il diritto alla detrazione o al rimborso, provare la corrispondenza anche soggettiva della operazione di cui alla fattura con quella in concreto realizzata ovvero l’incolpevole affidamento sulla regolarità fiscale, ingenerato dalla condotta del cedente
Corte di Cassazione
sezione sesta tributaria
ordinanza 11 luglio – 27 ottobre 2017, n. 25538
Presidente Schirò – Relatore Manzon
Rilevato che
Con sentenza in data 16 aprile 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, respingeva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, e quello incidentale proposto da P.L. avverso la sentenza n. 469/1/10 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa che aveva accolto il ricorso della P. contro l’avviso di accertamento IRAP, IRPEF ed altro, IVA ed altro 2004. La CTR osservava in particolare che andavano condivise le considerazioni di merito della CTP, specificamente sul punto, dirimente, che la contribuente fosse a conoscenza della “inesistenza soggettiva” delle fatture oggetto della contestazione erariale.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.
Resiste con controricorso la contribuente.
Considerato che
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