Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 27 ottobre 2017, n. 25538. In materia di detrazione IVA, liquidata nella fattura passiva emessa dal cedente e versata in rivalsa dal cessionario, qualora sia contestata la inesistenza soggettiva dell’operazione, grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare

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Con il secondo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione degli artt. 112, 132, secondo comma, lett. d), cod. proc. civ., 36, secondo comma, lett. d), d.lgs. 546/1992, 115, 116, cod. proc. civ., poiché la CTR ha omesso di pronunciarsi sulle specifiche censure alla sentenza della CTP contenute nel gravame che le era stato sottoposto.
La censura è infondata.
Va infatti ribadito che «La differenza fra l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. consiste nel fatto che, nel primo caso, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata, mentre nel secondo, l’omessa trattazione riguarda una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione» (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25714 del 04/12/2014, Rv. 633682 —01).
Nella censura in esame peraltro non è nemmeno specificato su quale domanda ovvero eccezione il giudice tributario di appello abbia omesso di pronunciarsi, consistendo la censura medesima in una generica critica alla motivazione della sentenza impugnata, che tuttavia non può considerarsi sussistente sulla base di quanto considerato in ordine al primo mezzo dedotto dall’agenzia fiscale.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 6- L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 — 01).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna l’agenzia fiscale ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600 oltre euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge

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