Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 3 ottobre 2017, n. 45550. La sospensione feriale opera anche nel caso in cui il termine per la decisione del tribunale del riesame inizi a decorrere in un periodo di non sospensione, se l’udienza camerale non si celebra nello stesso periodo

La sospensione feriale opera anche nel caso in cui il termine per la decisione del tribunale del riesame inizi a decorrere in un periodo di non sospensione, se l’udienza camerale non si celebra nello stesso periodo. Di conseguenza anche il termine perentorio per la decisione resta sospeso, come avviene, in generale, per i termini processuali che non comportano un’attività delle parti processuali.

Sentenza 3 ottobre 2017, n. 45550
Data udienza 18 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandr – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del Tribunale di Prato del 3 agosto 2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dr. Fimiani Pasquale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 3 agosto 2016, il Tribunale di Prato ha confermato il decreto di sequestro preventivo, depositato dal Gip del medesimo tribunale il 30 giugno 2016, nei confronti dell’odierno ricorrente, quale rappresentante della societa’ cooperativa (OMISSIS), in ordine al reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-ter, a lui contestato per aver omesso il versamento dell’imposta sul valore aggiunto per il 2013 entro il termine per il versamento per l’acconto per l’anno successivo.
2. – Avverso l’ordinanza l’indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, la nullita’ dell’ordinanza stessa, a causa dello svolgimento dell’udienza durante il periodo di sospensione feriale, in violazione della L. n. 742 del 1969, articolo 2. Secondo la difesa, durante il periodo di sospensione dei termini procedurali non puo’ celebrarsi un’udienza che – come quella di riesame richieda una attivita’ difensiva anche in forma meramente eventuale. Il Tribunale di Prato avrebbe disatteso tale regola, avendo celebrato l’udienza di riesame del sequestro preventivo in un giorno ricompreso all’interno del periodo di sospensione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso e’ fondato.
3.1. – Deve richiamarsi il principio – costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte – secondo cui la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale e’ applicabile ai procedimenti incidentali di impugnazione in materia di misure cautelari reali (ex multis, Sez. U, n. 5 del 20/04/1994, Rv. 197702).
Fanno eccezione i procedimenti di riesame o di appello relativi a misure cautelari reali o sequestri disposti nella fase delle indagini preliminari per reati di criminalita’ organizzata, per i quali la sospensione dei termini procedurali durante il periodo feriale non opera (ex multis, Sez. U, n. 37501 del 15/07/2010, Rv. 247993; Sez. 1, Sentenza n. 5793 del 03/02/2010, Rv. 246577).
Ed integra una nullita’ di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di sanatoria ex articoli 180 e 182 c.p.p., lo svolgimento dell’udienza in periodo feriale senza che vi sia stata rinuncia alla sospensione dei termini, ovvero senza che sia stato pronunciato provvedimento dichiarativo dell’urgenza del processo (Sez. 2, n. 21809 del 07/02/2014, Rv. 259571; Sez. 3, n. 49607 del 01/12/2009, Rv. 245750). Tale principio e’ stato ulteriormente precisato nella piu’ recente Sez. 4, n. 39025 del 30/03/2016, Rv. 267775, in cui si afferma che l’inosservanza della sospensione feriale dei termini processuali integra una nullita’ di ordine generale a regime intermedio – peraltro suscettibile di sanatoria ex articoli 180 e 182 c.p.p. – soltanto allorche’ abbia influito sulla regolare costituzione del rapporto processuale, sul diritto delle parti a intervenire all’udienza e sul diritto di difesa. Con tale pronuncia, questa Corte ha rigettato il ricorso della parte che, dopo aver regolarmente partecipato all’udienza riservata all’esame del perito, si era limitata a denunciare la violazione del termine di sospensione feriale per l’avvenuto espletamento di un incombente peritale in data compresa nel periodo di sospensione, senza dedurre alcun pregiudizio alla facolta’ di partecipazione o di esercizio del diritto di difesa. Il principio per cui la nullita’ si verificherebbe solo in caso in cui la celebrazione dell’udienza in periodo feriale abbia influito sulla regolare costituzione del rapporto processuale, sul diritto delle parti a intervenire all’udienza e sul diritto di difesa e’ stato, peraltro, affermato come obiter dictum, perche’ la ratio decidendi del provvedimento si basava sulla constatazione che nessun profilo di nullita’ era stato dedotto entro il termine di cui all’articolo 182 c.p., comma 2, e cioe’ all’udienza riservata all’esame del perito e delle risultanze peritali.

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