Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 2 marzo 2018, n. 9466. In ordine alle conseguenze della apertura di una procedura concorsuale sugli obblighi tributari

Il reato di omesso versamento di ritenute certificate, previsto dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-bis “si consuma con il mancato versamento per un ammontare superiore ad euro cinquantamila (ora centocinquantamila) delle ritenute complessivamente risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro la scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale”
Quanto, poi, alle conseguenze della apertura di una procedura concorsuale sugli obblighi tributari, si e’ affermato che avendo il reato de quo carattere istantaneo e, dunque, perfezionandosi alla scadenza del termine di legge, l’ammissione al concordato preventivo della societa’, in epoca successiva alla scadenza del debito erariale, non elide la responsabilita’ del rappresentante legale. Tuttavia, con specifico riferimento al caso del fallimento, la relativa dichiarazione, con nomina del curatore fallimentare intervenuta prima del termine ultimo per effettuare il versamento I.V.A., fa si’ che il legale rappresentante della societa’ tenuto ad adempiere all’obbligo di versamento, sia identificabile proprio nel curatore fallimentare e non nel precedente amministratore. Cio’, peraltro, non esclude che nei confronti dell’originario legale rappresentante sia configurabile la possibilita’ di un concorso di persone nel reato proprio in qualita’ di extraneus.

Sentenza 2 marzo 2018, n. 9466
Data udienza 11 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 27/09/2016 della Corte d’appello di Bari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa Di Nardo Marilia, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 27/09/2016, la Corte d’appello di Bari confermo’ la sentenza del Tribunale di Bari in data 15/10/2015 con la quale (OMISSIS) era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole dei reati di cui all’articolo 81 cpv. cod. pen. e al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-bis per avere, nella qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) S.r.l. in fallimento, omesso di versare, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta mod. 770, ritenute alla fonte relativi ad emolumenti, risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, relativi al periodo di imposta 2008 e per un importo pari a complessivi 153.526,00 euro; fatti accertati in Bari sino al 31/07/2009.

2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) a mezzo del suo difensore fiduciario, avv. (OMISSIS), deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. cod. proc. pen..

3.1. Con il primo di essi, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-bis nonche’ la mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione alla configurabilita’ della responsabilita’ dell’imputato in relazione ai fatti ascrittigli. Cio’ in quanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, il reato si consumerebbe al momento della scadenza del termine annuale per il versamento delle ritenute operate mensilmente all’Erario. Pertanto, dal momento che a quella data la societa’ di cui (OMISSIS) era legale rappresentante era stata dichiarata fallita (fallimento dichiarato dal Tribunale di Bari in data 11/09/2008), la Corte territoriale avrebbe dovuto escludere la responsabilita’ dell’imputato, affermata sul presupposto della natura istantanea del delitto de quo, la quale avrebbe dovuto comportare la consumazione della fattispecie alla scadenza del termine utile per il versamento, in data 31/07/2009, non alla scadenza delle singole mensilita’.

3.2. Con il secondo motivo, la difesa di (OMISSIS) censura, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonche’ la mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla concessione della sospensione condizionale della pena, apoditticamente fondati sulla mancata risposta alla comunicazione dell’Agenzia delle entrate e alla mancata comparizione nei due gradi di giudizio. Quanto al primo profilo, infatti, la difesa ribadisce che essendo la comunicazione d tata 13/04/2010, la societa’ di (OMISSIS) era gia’ fallita da tempo, sicche’ sull’imputato non sarebbe gravato alcun obbligo di rispondervi. Quanto al secondo aspetto, la mancata comparizione in giudizio sarebbe un fatto “neutro” ed espressione di un diritto processuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.

2. In relazione al momento consumativo del delitto contestato, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, nella sua massima espressione nomofilattica, che il reato di omesso versamento di ritenute certificate, previsto dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-bis “si consuma con il mancato versamento per un ammontare superiore ad euro cinquantamila (ora centocinquantamila) delle ritenute complessivamente risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro la scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale” (Sez. U, n. 37425 del 28/03/2013, dep. 12/09/2013, Favellato, Rv. 255759, secondo cui la fattispecie si distingue da quella di cui al Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13, comma 1, proprio in quanto quest’ultima punisce con la sanzione amministrativa l’omesso versamento periodico delle ritenute alla data delle singole scadenze mensili).

Quanto, poi, alle conseguenze della apertura di una procedura concorsuale sugli obblighi tributari, si e’ affermato che avendo il reato de quo carattere istantaneo e, dunque, perfezionandosi alla scadenza del termine di legge, l’ammissione al concordato preventivo della societa’, in epoca successiva alla scadenza del debito erariale, non elide la responsabilita’ del rappresentante legale (Sez. 3, n. 3541 del 16/12/2015, dep. 27/01/2016, Faranda, Rv. 265937). Tuttavia, con specifico riferimento al caso del fallimento, si e’, altresi’, osservato che la relativa dichiarazione, con nomina del curatore fallimentare intervenuta prima del termine ultimo per effettuare il versamento I.V.A., fa si’ che il legale rappresentante della societa’ tenuto ad adempiere all’obbligo di versamento, sia identificabile proprio nel curatore fallimentare e non nel precedente amministratore (Sez. 3, n. 5921 del 29/10/2014, dep. 10/02/2015, Galeano, Rv. 262411). Cio’, peraltro, non esclude che nei confronti dell’originario legale rappresentante sia configurabile la possibilita’ di un concorso di persone nel reato proprio in qualita’ di extraneus.

3. Tanto premesso, osserva nondimeno il Collegio che la sentenza impugnata ha ipotizzato, a carico di (OMISSIS), unicamente una responsabilita’ diretta, derivante dalla sua condizione di legale rappresentante della societa’ fallita, senza prefigurare, indipendentemente da cio’, un suo concorso quale extraneus nel reato proprio contestato. Ne consegue, che la relativa censura formulata in sede di ricorso introduttivo e’ fondata, dovendo, quindi, farsi luogo all’annullamento della sentenza, restando assorbito l’ulteriore motivo di impugnazione, che peraltro sarebbe stato anch’esso fondato, atteso il richiamo, da parte dei giudici di merito, per negare la sospensione condizionale della pena, di circostanze in fatto del tutto irrilevanti sul piano della prognosi criminale.

Nondimeno, nelle more del presente giudizio, il reato per cui si procede e’ estinto per prescrizione, essendo il relativo termine spirato in data 31/01/2017.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere il menzionato reato ormai estinto per prescrizione.

5. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perche’ il reato e’ estinto per prescrizione. Motivazione semplificata.

Motivazione semplificata

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