Corte di Cassazione, sezioni unite, ordinanza 14 marzo 2018, n. 6336. L’omissione, nella sentenza, dell’indicazione della somma che è oggetto della condanna alle spese, è un errore materiale, che può essere corretto ai sensi degli artt. 287 ss. e dell’art. 391 bis. del Codice di procedura civile.

L’omissione, nella sentenza, dell’indicazione della somma che è oggetto della condanna alle spese, è un errore materiale, che può essere corretto ai sensi degli artt. 287 ss. e dell’art. 391 bis. del Codice di procedura civile. L’ordinanza ha precisato che tale correzione può avvenire anche per il processo che si svolge davanti alla Corte di cassazione.

Ordinanza 14 marzo 2018, n. 6336
Data udienza 27 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez.

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez.

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23162-2016 proposto da:

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ANCONA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

per correzione di errore materiale della sentenza n. 16065/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 2/08/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2018 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.

RILEVATO

che:

l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona ricorre – con atto notificato al difensore di controparte il 17/10/2016 – per la correzione dell’errore materiale da cui prospetta essere affetta la sentenza di queste Sezioni Unite, n. 16065 del 02/08/2016, consistente nell’omissione, nel dispositivo, della cifra del compenso oggetto della condanna alle spese di lite pronunciata in suo favore ed in danno dell’originaria ricorrente (OMISSIS) srl;

non espleta attivita’ difensiva l’intimata;

il 18/10/2017 e’ stato nominato il relatore previsto dall’articolo 380-bis cod. proc. civ., nella formulazione risultante in esito al Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

e’ stata formulata proposta del seguente letterale tenore: “non ravvisata la fattispecie sulla questione rimessa alle SS.UU. con ord. inter. 21048/17 poiche’ trattasi di omissione della sola somma oggetto di liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’, pare applicabile per analogia Cass. ord. 12746/12 e quindi correggibile, senza espletare nuova attivita’ di giudizio, il peculiare errore consistente nell’omissione di quel dato”;

il ricorrente deposita memoria ai sensi del medesimo articolo 380-bis, comma 2, u.p..

CONSIDERATO

che:

l’articolo 391-bis cod. proc. civ., comma 2 nel testo risultante in forza del Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera l), n. 2, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (a mente del quale “sulla correzione la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380-bis, commi 1 e 2”), si applica anche alla presente fattispecie, visto che sul ricorso per correzione non si era ancora provveduto a fissare l’adunanza in camera di consiglio alla data di entrata in vigore del nuovo testo novellato (e trovando quindi applicazione la disciplina transitoria di cui al Decreto Legge n. 168 del 2016, richiamato articolo 1-bis, comma 2 conv. con modif. dalla citata L. n. 197 del 2016);

la peculiarita’ del rito della correzione, anche come disegnata dalla novella del 2016 con il richiamo ad una disciplina dettata per la sesta sezione nella sua relazione con le sole altre sezioni ordinarie e neppure del resto essendo previsto specificamente un meccanismo di interazione tra la sesta sezione e le sezioni unite della Corte, non esclude certo che, sulle sentenze ed ordinanze rese da queste ultime, possano validamente essere, per intuitive ragioni di opportunita’ e di celerita’ nel disbrigo dell’affare, chiamate a pronunziarsi appunto le medesime, sia pure col rito espressamente previsto per la correzione (di cui al novellato articolo 380-bis cod. proc. civ.);

l’adeguamento del rito non comporta, del resto, particolari problemi, nulla ostando alla sostituzione – nella previsione del codice – alla sezione prevista dall’articolo 376 cod. proc. civ., comma 1 delle stesse Sezioni Unite – che hanno pronunciato il provvedimento in tesi affetto da errore materiale – ed al relatore nominato dal Presidente della detta sezione sesta del Primo Presidente: ben potendo poi detto relatore formulare – come e’ avvenuto nella specie la sua proposta affinche’ sia decisa dalla Corte nella stessa composizione in cui ha reso il provvedimento affetto da errore, vale a dire a Sezioni Unite;

pertanto, il detto rito puo’ bene applicarsi con le qui seguite modalita’ e cioe’, almeno con riferimento alle Sezioni Unite ed a causa della carenza di specifica previsione normativa sui rapporti tra queste e la Sesta sezione, davanti alla stessa articolazione della Corte che ha reso il provvedimento affetto da errore materiale, in applicazione del seguente principio di diritto: “la Corte di cassazione pronuncia a sezioni unite anche in caso di errore materiale in provvedimenti pronunciati da queste ultime, secondo il rito camerale non partecipato disciplinato dall’articolo 380-bis cod. proc. civ., comma 1, lettera l), n. 2, del Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197”;

cio’ posto, il prospettato errore materiale consiste nell’omissione, nel dispositivo della sentenza, della cifra intera dei compensi per avvocati pure indicati come liquidati e posti a carico della ricorrente soccombente (OMISSIS) srl (leggendovisi testualmente “e condanna la (OMISSIS) S.r.l. al pagamento, in favore dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona, delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro,00 per compenso ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge”;

la fattispecie si differenzia da quella resa oggetto di recente rimessione alle Sezioni Unite (Cass. ord. 11/09/2017, n. 21048), sulla questione del mezzo di reazione alla totale omissione o preterizione di una pronunzia sulle spese in un provvedimento giurisdizionale in cui essa era invece dovuta (avendo quell’ordinanza riscontrato un contrasto anche sincronico quanto all’ammissibilita’ della procedura di correzione);

si configura invero, nella specie, una peculiare ipotesi di errore materiale, di errore – cioe’ – nella formazione del documento, sotto il profilo della divergenza tra interno giudizio e manifestazione od esteriorizzazione della volonta’, sicche’ questa e’ correttamente formata, ma malamente espressa all’esterno (in una sorta di analogia con l’errore ostativo, del tutto diverso dall’errore vizio);

tanto integra a pieno titolo un errore materiale emendabile con la procedura di cui agli articoli 287 ss. cod. proc. civ., del resto dipendendo la liquidazione delle spese, soprattutto ove nessuna particolare peculiarita’ sia stata rilevata – nella motivazione del provvedimento da correggere – al momento dell’individuazione dei criteri da applicare al riguardo, dall’applicazione di parametri comunque predeterminati in base alla vigente normativa;

nella fattispecie, la sentenza n. 16065/16 di questa Corte reca, quale passaggio finale dell’ultimo capoverso dei “motivi della decisione”, la seguente motivazione: “con condanna della soccombente societa’ (OMISSIS) s.r.l. al pagamento in favore dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Ancona, delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo”;

puo’ pertanto senz’altro correggersi quest’ultimo con l’inserzione della cifra con cui la liquidazione diventa effettiva, avuto riguardo al valore della controversia decisa con la sentenza qui esaminata ed all’attivita’ svolta dalla parte vittoriosa: e tanto in applicazione del seguente principio di diritto: “integra un errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli articoli 287 ss. cod. proc. civ. anche dinanzi alla Corte di cassazione (e, in tal caso, ai sensi del novellato articolo 391-bis cod. proc. civ.), l’omessa menzione, nel documento finale che contiene il provvedimento, del solo importo completo delle somme oggetto di condanna alle spese”;

in relazione ai richiamati parametri predeterminati, il compenso deve congruamente quantificarsi in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00): sicche’ la correzione del dispositivo puo’ disporsi mediante integrazione del dato per disguido ivi omesso, consistente nell’inserimento della detta cifra intera prima del separatore delle cifre decimali che ne e’ rimasto privo;

non vi e’ luogo a provvedere sulle spese, per la natura del procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli articoli 287 e 391 bis cod. proc. civ. (tra molte: Cass. 17/02/2010, n. 3761; Cass. 04/05/2009, n. 10203; Cass. Sez. U. 27/06/2002, n. 9438).

P.Q.M.

dispone la correzione del dispositivo della sentenza di questa Corte n. 16065 del 02/08/2016, mediante inserimento della cifra “3.500” prima delle parole “,00 per compenso”, ivi contenute

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