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17. A diverse conclusioni deve pervenirsi quanto al ricorso di (OMISSIS). Ed invero, il tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello del PM, ha disposto il sequestro preventivo per equivalente di beni mobili ed immobili nella disponibilita’ dell’indagato (OMISSIS), fino a concorrenza della somma di Euro 42.558.848,56, pari al profitto del reato di indebita compensazione in concorso.
Nell’eseguire il predetto provvedimento, e’ stato disposto il sequestro di due autovetture e di un immobile appartenenti a terzo estraneo al reato, nella persona dell’attuale ricorrente, proprietaria dei predetti beni.
Premesso che e’ pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi ma nella disponibilita’ dell’indagato, unico mezzo per il terzo per rivendicarne l’esclusiva titolarita’ o disponibilita’ e’ il giudizio di riesame, in quanto la disponibilita’ del bene non attiene alla mera esecuzione della misura ma costituisce presupposto di legittimita’ della stessa (Sez. 2, n. 20685 del 21/03/2017 – dep. 02/05/2017, Ventisette, Rv. 270066), nel caso di specie la misura e’ stata disposta da parte del tribunale del riesame in sede di appello cautelare del PM. L’articolo 325 c.p.p., comma 1, peraltro, legittima la persona cui le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione a proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza emessa, come nel caso di specie, all’articolo 322-bis c.p.p., ma per sola “violazione di legge”.
18. Quanto alla lamentata violazione di legge, il ricorrente la individua nella mancata specifica indicazione dei beni del terzo vincolabili nonche’ sulla carenza/inesistenza della motivazione sull’asserita disponibilita’ di tali beni in capo all’indagato. Il quesito che si pone e’ quindi quello di verificare se sia effettivamente ravvisabile il denunciato vizio dell’ordinanza impugnata che, nel disporre il sequestro preventivo per equivalente dei beni immobili e mobili dell’indagato (OMISSIS), si riferisce genericamente ai beni “nella disponibilita’” di quest’ultimo.
In merito alle censure relative alla motivazione del provvedimento del Tribunale, sul punto specifico del diritto del terzo interessato ad ottenere il dissequestro di quanto sottoposto a vincolo reale, va ricordato che si va affermando in sede di legittimita’ un orientamento per il quale l’ambito dell’intervento del terzo che afferma di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non si estende alla valutazione della esistenza dei presupposti del sequestro preventivo ma e’ limitato unicamente alla prospettazione relativa alla propria effettiva titolarita’ o disponibilita’ del bene sequestrato o alla inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l’indagato (si vedano al riguardo: Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016 – dep. 05/10/2016, Tessarolo, Rv. 268070; Cass. Sez. 6 del 5 agosto 2016 n. 34704, Paolini, Cass. Sez. 6 del 12 maggio 2016 n. 21966, Gaetani, entrambe non massimate, e ancora Cass. Sez. 6 del 13 agosto 2008 n. 16974, anch’essa non massimata).
Cio’ e’ quanto avvenuto nel caso in esame, essendosi infatti la ricorrente doluta prospettando, attraverso la produzione documentale allegata, la propria effettiva titolarita’ o disponibilita’ dei beni sequestrati, allegando una serie di elementi documentali a sostegno della titolarita’ esclusiva dei beni.
19. Orbene, osserva il Collegio, ai fini della confisca “per equivalente” o “di valore”, il bene non rileva nella sua specificita’ ma solo come unita’ di misura del valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, cosicche’ la disponibilita’ da parte del reo del bene da confiscare “per equivalente” costituisce anch’essa condizione che legittima la sua immediata apprensione ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 322-ter c.p., comma 1, e articolo 321 c.p.p., comma 2, la cui sussistenza deve poter essere oggetto del controllo del Giudice, il quale non ha l’onere di indicare i beni da sequestrare, ma il terzo interessato che ne rivendichi la titolarita’ o la disponibilita’ esclusiva pone comunque in discussione la legittimita’ stessa del sequestro in quanto, di fatto, operato nei suoi confronti, sicche’ non puo’ essere privato del diritto di far valere le proprie ragioni sol perche’ il bene non e’ stato indicato nel decreto di sequestro ma e’ stato individuato in sede esecutiva in quanto ritenuto dal Pubblico Ministero o dalla polizia giudiziaria in “disponibilita’” del reo, a fronte peraltro di una intestazione formale di segno opposto.
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