In tema di reati edilizi, nel reato di lottizzazione abusiva la confisca prevista dall’art. 44, co. 2, d.P.R. n. 380/2001 riguarda in generale tutte le opere abusivamente costruite, in cui devono ricomprendersi anche i manufatti o i corpi di fabbrica realizzati sui terreni lottizzati proprio perche? la condotta lottizzatoria puo? essere integrata da opere edilizie o da opere di urbanizzazione che conferiscono alla zona stessa una articolazione apprezzabile in termini di trasformazione urbanistica, predisponendo i terreni ad accogliere insediamenti non consentiti o non programmati
Sentenza 15 novembre 2017, n. 52056
Data udienza 13 luglio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere
Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. MACRI Ubalda – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 17-02-2017 della corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ricorre per cassazione impugnando la ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Palermo ha disposto il dissequestro dei beni descritti in parte motiva e la loro restituzione al legittimo proprietario.
1.1. Nel pervenire a tale conclusione la Corte del merito ha premesso che il ricorrente aveva richiesto il dissequestro dei beni di cui ai capi E), I) e K) della rubrica in relazione alla sentenza con la quale la Corte d’appello aveva, in data 18 novembre 2015, riformato la statuizione adottata dal tribunale di Sciacca del 31 ottobre del 2012, dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati e confermando la statuizione di confisca disposta con riferimento ai terreni ed agli immobili di cui al capo A) della rubrica, nel quale era contestato il reato di lottizzazione abusiva.
Tuttavia, con la sopra richiamata sentenza, nulla si disponeva in ordine agli altri beni in sequestro, richiamati negli altri capi di imputazione relativi ai reati di illecita edificazione di manufatti abusivi in assenza di concessione edilizia.
1.2. Tanto premesso, la Corte d’appello ha osservato come l’istanza di dissequestro fondasse sul fatto, indubitabile, che la misura di sicurezza della confisca riguardasse esclusivamente le opere pertinenti il reato di lottizzazione abusiva, mentre il giudice della cognizione nulla aveva disposto con riferimento alle opere in relazione alle quali erano stati contestati i reati di costruzione in assenza di concessione.
1.3. Disposta perizia al fine di meglio individuare, previa descrizione analitica dei beni originariamente sottoposti a sequestro, quelli che direttamente afferivano alla lottizzazione abusiva oggetto di contestazione al capo A) e di cui era stata ordinata la confisca, la Corte di appello ha osservato che, a prescindere da qualsiasi considerazione in ordine alla presentazione (peraltro provata) dell’istanza di concessione in sanatoria e di eventuali pareri favorevoli evocati dalla difesa, i beni originariamente sottoposti a sequestro preventivo e non oggetto di confisca, dovevano essere restituiti al legittimo proprietario, salvi gli eventuali provvedimenti adottabili in proposito dalle competenti Autorita’ Amministrative e di conseguenza ordinava la restituzione dei beni consistenti nei quattro nuclei abitativi contrassegnati ai numeri 11), 12), 13) e 14) e piu’ in generale quelli di cui ai capi E), I) e K), oggetto del provvedimento di sequestro preventivo del 24 aprile 2008, con restituzione di essi al legittimo titolare.
Tuttavia, quanto ai corpi tecnici di cui l’istante aveva richiesto la restituzione, consistenti in una cabina elettrica, un serbatoio per l’acqua potabile ed un depuratore, ha affermato che essi, pur non oggetto di confisca espressa, ricadevano su fondi confiscati con la sentenza passata in giudicato e che, in considerazione del valore presumibilmente inferiore di tali manufatti tecnici rispetto al suolo su cui sorgevano, essi dovevano, per il principio dell’accessione, ritenersi ricompresi nel provvedimento di confisca del terreno.
2. Per l’annullamento dell’impugnata ordinanza il ricorrente, tramite il difensore, solleva due motivi di impugnazione, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge processuale in relazione all’articolo 323 c.p.p., sul rilievo che la misura di sicurezza accessoria della confisca non risultava applicata a tutti i beni ma la confisca concerneva soltanto i beni di cui al capo A).
Pertanto, il Giudice di secondo grado con la sentenza n. 4174 del 2015 aveva omesso di provvedere in ordine ai beni non gravati da confisca e piu’ specificatamente in ordine a quattro nuclei abitativi contrassegnati a numeri 11, 12, 13 e 14 oggetto dei capi di imputazione E), I), K) nonche’ tre corpi tecnici ossia una cabina elettrica, un serbatoio per l’acqua potabile ed un depuratore.
Lamenta, quindi, la violazione dell’articolo 323 c.p.p. secondo il quale, anche in presenza di una pronuncia di non luogo a procedere ancorche’ soggetta ad impugnazione, il giudice deve ordinare che le cose sequestrate siano restituite all’avente diritto, quando non deve essere disposta la confisca a norma dell’articolo 240 c.p..
Pertanto, nel caso in cui il giudizio si concluda con una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, osserva il ricorrente che il sequestro preventivo disposto in via cautelare deve perdere efficacia, trattandosi di una forma di estinzione ex lege connessa al pronunciamento di determinate sentenze, fatta salva la differente ipotesi in cui il sequestro sia stato disposto in funzione di confisca.
Quindi, nel caso de quo, non solo le res (nuclei abitativi e corpi tecnici) non erano state dissequestrate e, dunque, neppure restituite all’avente diritto ma alcuna prescrizione circa tali beni era stata impartita dal Giudice procedente.
Conseguentemente, non essendo i corpi tecnici oggetto di confisca, la Corte di appello, non avendo di restituiti agli aventi diritto, sarebbe incorsa nella violazione di legge denunciata (articolo 323 c.p.p.).
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