Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 15 novembre 2017, n. 52056. Nel reato di lottizzazione abusiva la confisca prevista dall’art. 44, co. 2, d.P.R. n. 380/2001 riguarda in generale tutte le opere abusivamente costruite

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2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la mancanza, la contraddittorieta’ e la manifesta illogicita’ della motivazione nella parte in cui l’ordinanza impugnata asserisce che, quanto ai corpi tecnici, essi, pur non oggetto di confisca espressa, ricadono su fondi confiscati con la sentenza passata in giudicato e che, in considerazione del valore presumibilmente inferiore di tali manufatti tecnici rispetto al suolo su cui sorgono, per principio di accessione, devono ritenersi ricompresi nel provvedimento di confisca del terreno.
Obietta il ricorrente che nessun immobile puo’ essere confiscato in maniera non espressa e generica bensi’ necessita di una specifica individuazione; pertanto, la mancata “confisca espressa” a cui fa riferimento il secondo Giudice non e’, certamente, bastevole.
A tal proposito il ricorrente precisa come il nostro ordinamento sia imperniato sul principio di precisione e sul principio di chiarezza, entrambi detti principi diretti a tutelare i destinatari di provvedimenti afflittivi e restrittivi, con la conseguenza che la Corte di Appello avrebbe dovuto anche per tale ragione dissequestrare i corpi tecnici, oltre ai nuclei abitativi, non essendo detti beni oggetto di confisca espressa.
Ancor piu’ palese sarebbe, ad avviso del ricorrente, la manifesta illogicita’ e la contraddittorieta’ della motivazione nella parte in cui attribuisce ai corpi tecnici un valore presumibilmente inferiore rispetto al suolo confiscato, approdo che puo’ essere facilmente smentito se solo si considera il valore economico intrinseco di detti beni nonche’ il loro asservimento alla struttura cui servono.
Peraltro, proprio la Corte del merito, che aveva ritenuto di non dovere applicare con un semplice automatismo l’articolo 323 c.p.p. avvertendo l’esigenza di nominare un CTU al fine di individuare i beni immobili non oggetto di confisca, stante, altresi’, la valutazione circa la possibile applicazione del principio di accessione connesso al valore della res, avrebbe dovuto estendere tali quesiti proprio al fine di valutarne il valore economico. Solo cosi’ facendo la stessa Corte avrebbe potuto cogliere l’estremo valore economico dei detti corpi tecnici rispetto al suolo e pertanto, dissequestrare gli stessi non essendo applicabile al caso di specie il principio di accessione.
Osserva il ricorrente come non solo i corpi tecnici avessero un valore superiore rispetto al suolo sul quale insistono ma come tale valore fosse ancora piu’ consistente stante la strumentalita’ e la funzionalita’ degli stessi rispetto agli immobili immuni da vincoli e oggetto di dissequestro. Dunque, sarebbe stato facile dimostrare come non fosse applicabile il principio di accessione, cosi’ come declinato dalla Corte di appello, ma come si sarebbe dovuto addirittura applicare un principio di accessione inverso, posto che, per orientamento consolidato espresso dalla giurisprudenza di legittimita’ in materia di misure di prevenzione, quando un bene si compone di piu’ unita’, il regime penalistico cui assoggettare il cespite nella sua interezza e’ quello proprio della parte di valore economico e di utilizzabilita’ nettamente prevalenti, diventando irrilevante il principio civilistico dell’accessione.
3. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata sul rilievo che, non essendo i manufatti tecnici attinti da misure reali, la loro autonomia deve essere necessariamente ridefinita nel rapporto con il terreno sul quale insistono, attraverso la valutazione delle specifiche funzionalita’, eventualmente anche in relazione ad altri beni immobili estranei ad interventi ablatori, aspetto decisivo mancante di adeguata motivazione per essere stato soltanto assertivamente declinato nell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non e’ fondato.
2. I motivi di impugnazione, essendo tra loro strettamente collegati, vanno congiuntamente esaminati.
Il giudice dell’esecuzione si e’ attenuto al principio secondo il quale e’ legittima la confisca di un fabbricato costruito su un terreno sottoposto a sequestro e poi a confisca, ancorche’ non menzionato nell’originario provvedimento di sequestro e nel successivo provvedimento di confisca, in quanto, essendo vigente nel nostro ordinamento il principio di accessione, i beni costruiti sul fondo appartengono al relativo proprietario (articolo 934 c.c.), con la conseguenza che l’edificazione di un nuovo fabbricato resta automaticamente esposta alla misura patrimoniale che colpisce il bene principale (Sez. 5, n. 44994 del 27/10/2011, Albanese, Rv. 251442).
Il ricorrente, a questo proposito, obietta che, ai sensi dell’articolo 323 c.p.p., i beni non sottoposti a confisca a seguito dell’emanazione della sentenza di proscioglimento, devono essere restituiti agli aventi diritto in conseguenza della perdita di efficacia del sequestro.
Tuttavia, in tema di misure cautelari reali, qualora ricorra, come nella specie, un’ipotesi di confisca obbligatoria (nel caso di specie, cd. “urbanistica”), deve escludersi l’esecutivita’ immediata dei provvedimenti restitutori dei beni sottoposti a sequestro preventivo pur al cospetto di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ed anche nell’ipotesi in cui non ne sia stata disposta espressamente la confisca, potendo quest’ultima intervenire perfino in sede esecutiva.
Il ricorrente osserva che, a tutto concedere, il giudice dell’esecuzione, invece di applicare meccanicamente il principio di accessione, avrebbe dovuto procedere ad una stima dei beni oggetto della confisca al fine di stabilire se i corpi di fabbrica fossero di valore superiore rispetto al suolo sul quale insistono, posto che, per orientamento consolidato espresso dalla giurisprudenza di legittimita’ in materia di misure di prevenzione, quando un bene si compone di piu’ unita’, il regime penalistico cui assoggettare il cespite nella sua interezza e’ quello proprio della parte di valore economico e di utilizzabilita’ nettamente prevalenti, diventando irrilevante il principio civilistico dell’accessione.
Il rilievo non e’ pertinente.

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