Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 17 ottobre 2017, n. 47818. La depenalizzazione cosiddetta cieca, prevista dal Dlgs 8/2016 per i reati puniti con la sola pena della multa o dell’ammenda, riguarda anche quei reati per i quali sono previste pene accessorie

La depenalizzazione cosiddetta cieca, prevista dal Dlgs 8/2016 per i reati puniti con la sola pena della multa o dell’ammenda, riguarda anche quei reati per i quali sono previste pene accessorie, in quanto lo scopo della riforma è quello di deflazionare il sistema processuale (sospensione di un farmacista per medicinali privi di autorizzazione Aifa).

Sentenza 17 ottobre 2017, n. 47818
Data udienza 1 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMORESANO Silvio – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. GENTILE Andrea – Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del Tribunale di Potenza del 20 ottobre 2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere l’imputata non punibile, per la particolare tenuita’ del fatto.
RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 20 ottobre 2016, Il Tribunale di Potenza ha condannato l’imputata alla pena di Euro 600,00 di ammenda e alla sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale per giorni 10, per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 219 del 2006, articolo 147, comma 3, perche’, nella qualita’ di titolare di una farmacia, deteneva per la vendita, all’interno di un frigorifero posto nel locale, adibito alla vendita di farmaci, 10 confezioni di specialita’ medicinale denominata (OMISSIS), (OMISSIS), distribuite dalla ditta (OMISSIS), prive della prescritta autorizzazione dell’AIFA o di un’autorizzazione comunitaria a norma del regolamento CE n. 726/2004, come prevista dallo stesso Decreto Legislativo n. 219 del 2006, articolo 6.
2. – Avverso la sentenza, ha presentato ricorso per cassazione, tramite il difensore, l’imputata.
2.1. – Con un primo motivo di doglianza, si lamenta l’inosservanza del Decreto Legislativo n. 8 del 2016, articolo 1. Secondo l’argomentazione difensiva, tale disposizione prevede la depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria e fissa i casi di esclusione, tra i quali non rientra la previsione del Decreto Legislativo n. 219 del 2016, articolo 147. Dunque, la fattispecie contestata all’imputata non costituirebbe piu’ reato. Tuttavia, il giudice di primo grado ha ritenuto non operante nel caso di specie la depenalizzazione, perche’ la contravvenzione in oggetto “e’ punita – oltre che con l’ammenda – con la sospensione dall’esercizio della professione”. Secondo il ricorrente, la ricostruzione operata dal Tribunale risulterebbe erronea, in quanto, ai fini della corretta interpretazione della norma, bisognerebbe far riferimento alla pena principale e non alle eventuali pene accessorie. Analoga interpretazione sarebbe stata riconosciuta anche all’articolo 593 c.p.p., comma 3, che prevede l’inappellabilita’ delle sentenze di condanna per le quali e’ stata applicata la sola pena dell’ammenda, per cui e’ stato pacificamente chiarito dalla giurisprudenza che il legislatore, al fine stabilire i casi di inappellabilita’ delle sentenze, abbia voluto fare riferimento alla pena principale e non anche a quella accessoria.
2.2. – In secondo luogo, si deducono vizi della motivazione in relazione alla ritenuta assenza di autorizzazione comunitaria del farmaco. Secondo il ricorrente, nel corso del procedimento si sarebbe accertata la mancanza di un’autorizzazione “italiana”, ma non anche di un’autorizzazione comunitaria, cosi’ come sarebbe stato confermato dal controesame del luogotenente del reparto N.A.S. dei Carabinieri di (OMISSIS), il quale avrebbe riferito che nessun accertamento era stato effettuato, nel corso delle indagini, sull’esistenza o meno della predetta autorizzazione comunitaria. La sentenza, tuttavia, riterrebbe mancante anche questa autorizzazione, “provenendo il medicinale dalla Svizzera, Stato non membro dell’Unione”. Questa costituirebbe, secondo la prospettazione difensiva, una motivazione meramente apparente, perche’ del tutto avulsa dalle risultanze processuali.
2.3. – Con un terzo motivo di ricorso, si lamenta la mancata applicazione dell’articolo 131 bis c.p., considerato alla stregua dei criteri di cui all’articolo 133 c.p., ricorrendo nel caso di specie, secondo il ricorrente, tutti i presupposti per l’applicabilita’ della causa di non punibilita’.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso e’ parzialmente fondato.
3.1. – Il secondo motivo – che deve essere trattato per primo perche’ il suo eventuale accoglimento avrebbe come conseguenza l’insussistenza del fatto di reato, attenendo a un elemento costitutivo dello stesso qual e’ la mancanza di autorizzazione – e’ inammissibile per genericita’. La difesa si limita, infatti, a ipotizzare, per il farmaco in questione, l’esistenza di un’autorizzazione comunitaria, della quale non vi e’ traccia negli atti di causa, sostenendo che il pubblico ministero avrebbe l’onere di fornire la prova, di fatto impossibile perche’ negativa, di tali inesistenza.
3.2. – Il primo motivo e’ invece fondato, con conseguente assorbimento del secondo.

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *