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Nella specie, la Corte di merito ha riconosciuto la sussistenza dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6, prima ipotesi.
Va rammentato che l’articolo 62 c.p., n. 6 prevede due circostanze attenuanti, di cui la prima, che qui rileva, configura una attenuante condizionata al fatto che il colpevole prima del giudizio abbia riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni. Trattasi di una attenuante di natura squisitamente soggettiva, che trova la sua causa giustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa, quanto nel rilievo che l’avvenuto risarcimento del danno anteriormente al giudizio assume quale prova tangibile dell’avvenuto ravvedimento del reo e quindi della sua minore pericolosita’ sociale.
Ma perche’ il ravvedimento del reo possa essere ritenuto, e, quindi, perche’ l’attenuante possa trovare applicazione, occorre che il risarcimento del danno sia totale ed effettivo (Sez. 5, n. 44562 del 28/05/2015, Rv 265092;Sez. 2,n. 1096 del 07/01/1993, Rv. 193505).
E di tanto hanno dato atto i Giudici di appello, che hanno valutato la somma versata dall’imputato come integralmente satisfattÃÂÂva del pregiudizio economico e morale sofferto dalle p.o..
Nondimeno, nella quantificazione del trattamento sanzionatorio, i Giudici di merito, valutando di non applicare la relativa riduzione di pena nella massima estensione, hanno motivato in maniera contraddittoria e illogica rispetto alla rilevata congruita’ e integralita’ del risarcimento del danno, rimarcando, invece, la limitata entita’ dell’esborso rispetto alla gravita’ dei fatti (“avuto riguardo alla limitata entita’ dell’esborso effettuato rispetto alla oggettiva gravita’ dei fatti”).
3. Tale contraddittorieta’ della motivazione vizia l’atto decisorio e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, assorbite le relative ulteriori doglianze. Il ricorso va, poi, rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.
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