Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 26 ottobre 2017, n. 25415. La denuntiatio di cui all’art. 38 l. n. 392/1978

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3.4. La sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di merito che, in diversa composizione, dovrà rivalutare la vicenda alla luce delle considerazioni che precedono e dei seguenti principi di diritto:
“la denuntiatio di cui all’art. 38 l. n. 392/1978 deve provenire dal locatore proprietario ed essere effettuata con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, fatta salva la possibilità che risultino accertate, in concreto e in modo univoco, modalità equipollenti di comunicazione che abbiano posto il conduttore in condizione di esercitare la prelazione e che siano tali da consentire la verifica della tempestività di tale esercizio”;
“l’esercizio della prelazione di cui all’art. 38 l. n. 392/1978 deve essere effettuato dal conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario o di atto che, in concreto e univocamente, sia accertato come idoneo a informare il locatore, in modo certo e documentato, della volontà del conduttore e che consenta di verificare la tempestività della comunicazione e del successivo versamento del prezzo”;
“in difetto di denuntiatio (o di modalità accertate come effettivamente equipollenti), non può riconoscersi al conduttore il diritto al trasferimento del bene, che potrà essere fatto valere unicamente a mezzo dell’esercizio del succedaneo diritto di riscatto, una volta che sia avvenuto il trasferimento a terzi in violazione della prelazione”.
4. Il quinto motivo (che deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e ss. cod. civ. e dell’art. 278 cod. proc. civ., nonché l’”omessa motivazione circa un fatto decisivo”) censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato l’appello incidentale proposto dai coniugi Ma. -M. avverso il mancato riconoscimento del risarcimento del danno a carico della D. per il ritardo con cui essi avevano potuto disporre dell’immobile.
4.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento delle censure relative all’esercizio del diritto di prelazione, in quanto il nuovo accertamento sul punto potrebbe incidere sull’accertamento di eventuali responsabilità della D. per il mancato trasferimento del bene ai promissari acquirenti.
5. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di lite di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione.

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