Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 24 ottobre 2017, n. 25113. La responsabilità professionale del notaio nel caso in cui la demolizione in via amministrativa di un’opera edilizia, realizzata su un terreno gravato da vincolo archeologico non rilevato dal notaio rogante la compravendita

[….segue pagina antecedente]

Nella specie, va rilevato che la (OMISSIS) s.r.l. ha resistito, innanzi alla giudice amministrativo, all’iniziativa del Comune di Ardea, che aveva revocato in autotutela la licenza edilizia a suo tempo concessa. Infine, la licenza e’ stata annullata, per violazione del vincolo archeologico, dal Consiglio di Stato con sentenza del 2007. Pertanto, solo in quel momento si e’ concretizzato il danno risarcibile ed e’ iniziato a decorrere il termine decennale per la prescrizione dell’azione di responsabilita’ contrattuale nei confronti del notaio.
4. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – l’omesso esame del seguente fatto storico: il vincolo archeologico non riguardava l’intera particella catastale oggetto di permuta, bensi’ una parte soltanto di essa, con la conseguenza che non tutta l’area era coperta da vincolo assoluto di inedificabilita’ e comunque l’errore professionale sarebbe stato scusabile, data la particolare difficolta’ di rilevazione del vincolo.
A parte il possibile carattere di novita’ della censura (che solo parzialmente sembra sovrapponibile al terzo motivo d’appello, cosi’ come descritto nella sentenza impugnata), la stessa e’ infondata.
Per un verso, non si coglie come l’asserita limitazione del vincolo a solo una parte della superficie di una particella catastale potesse renderne piu’ difficile la rilevazione, dato che non vi e’ alcuna differenza nelle modalita’ di trascrizione del decreto impositivo del vincolo, tanto che esso si riferisca all’intera particella, quanto ad una parte soltanto della stessa.
Per altro verso, la doglianza non risponde ai requisiti di specificita’ di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 6, non essendo stata fornita alcuna spiegazione in ordine alla diversa efficacia causale che avrebbe avuto l’insistenza del vincolo su una parte dell’area, anziche’ sull’intero.
5. Con il terzo motivo il ricorrente incidentale deduce falsa applicazione dell’articolo 1218 c.c. e articolo 1176 c.c., comma 2, articoli 2236 e 2697 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c., in quanto la corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla rispondenza del suo operato ai parametri di diligenza professionale indicati dall’articolo 1176 c.c..
Si tratta di questione che il (OMISSIS) ha posto fin dalla comparsa di costituzione e sulla quale, in effetti, la Corte d’appello non si e’ soffermata, perche’ (implicitamente) assorbita dall’esito della causa.
A seguito dell’accoglimento del ricorso principale, il presente motivo e’ da ritenersi assorbito, perche’ si tratta di questione che sara’ esaminata ex novo dal giudice del rinvio, cui e’ demandato di rinnovare il giudizio sulla responsabilita’ professionale del convenuto alla luce dei principi di diritto sopra formulati.
6. Al giudice del rinvio viene demandato anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’, incluse quelle relative al ricorso incidentale condizionato.
Poiche’ quest’ultimo e’ stato, nella sostanza, integralmente rigettato (la pronuncia di assorbimento del terzo motivo non implica una valutazione di fondatezza, bensi’ di incompatibilita’ dello stesso con l’accoglimento del ricorso principale), sussistono i presupposti per l’applicazione, nei confronti del ricorrente incidentale, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, sicche’ va disposto il versamento, da parte del (OMISSIS), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale, rigetta nel resto il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, dal parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *