Atteso che dalla richiesta ex art. 22 L. n. 990 del 1969 certamente non conseguono per l’autore effetti sfavorevoli, essendo essa per converso volta all’acquisto e alla salvaguardia -determinando l’interruzione della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da r.c.a., del relativo compimento il minore deve ritenersi invero senz’altro capace. Analogamente deve dirsi del mandato, conferito ( come nella specie ) ad un legale o a un terzo incaricato.
Sentenza 13 ottobre 2017, n. 24070
Data udienza 7 dicembre 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 30067/2014 proposto da:
(OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1758/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 11/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine rigetto.
FATTI DI CAUSA
In parziale riforma della decisione di prime cure la Corte d’appello di Catania con sentenza 11.10.2013 n. 558:
– confermava l’accertamento in concreto compiuto dal primo giudice in ordine al concorso di pari responsabilita’ nella causazione del sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS) in conseguenza della collisione tra il motoveicolo condotto da (OMISSIS) e l’auto di proprieta’ di (OMISSIS), condotta da (OMISSIS), assicurata per la RCA con (OMISSIS) s.p.a., ritenendo non vincolante per il Giudice di merito l’accordo concluso in data 11.11.2002 dal (OMISSIS) con (OMISSIS) s.p.a., in relazione al risarcimento dei “danni materiali” a cose, nel quale il concorso di colpa del danneggiato, era stato stimato nella diversa misura del 10%;
– accoglieva l’appello proposto da (OMISSIS), riformando la decisione impugnata in relazione alla ulteriore decurtazione del 50% dell’importo risarcitorio (applicata per omesso uso del casco integrale, in quanto non prescritto dalle norme del Codice della strada al tempo del sinistro);
– rideterminava il danno risarcibile in complessivi Euro 9.093,00 a titolo di danno biologico da invalidita’ permanente; Euro 3.000,00 per il danno biologico da inabilita’ temporanea; Euro 2.273,25 a titolo di danno morale soggettivo, oltre il danno da ritardo calcolato secondo i criteri indicati dalla sentenza SS.UU. n. 1712/1995;
[…segue pagina successiva]
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