Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 13 ottobre 2017, n. 24070.

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– accoglieva l’appello incidentale proposto dall’INAIL che aveva esercitato il diritto di surroga ex articolo 1916 c.c., nei confronti dei responsabili del danno e dell’ (OMISSIS) s.p.a., per l’intero ammontare delle indennita’ assistenziali erogate al (OMISSIS), in misura corrispondente al “quantum” liquidato a titolo di danno biologico;
– accoglieva l’appello incidentale proposto da (OMISSIS) s.p.a. dichiarando la stessa tenuta, in solido con i responsabili (OMISSIS), al solo risarcimento in favore del (OMISSIS) del danno morale – non ricompreso nel diritto di surroga dell’ente pubblico assistenziale – gia’ corrisposto, in esecuzione della sentenza di primo grado, con conseguente condanna del danneggiato alla restituzione in favore della societa’ assicurativa delle somme versate in eccedenza;
– liquidava a favore dell’INAIL le spese di lite, ponendole a carico dei (OMISSIS) e di (OMISSIS) s.p.a., mentre dichiarava compensate per i 2/3 le spese di entrambi i gradi di giudizio tra il (OMISSIS), da un lato, ed i responsabili ed (OMISSIS) s.p.a., dall’altro, liquidando il residuo terzo a favore dell’appellante principale.
La sentenza e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) che ha dedotto con quattro mezzi vizi di violazione di norme di diritto sostanziale e processuale, con atti notificati in data 6 e 7.11.2014 rispettivamente a (OMISSIS) ed (OMISSIS) s.p.a. ed in data 24.11.2014 a (OMISSIS).
Gli intimati non hanno svolto difese.
Il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene dedotto il vizio di extrapetizione in violazione degli articoli 112 e 167 c.p.c, nonche’ il vizio di violazione degli articoli 1322 e 1965 c.c., avendo il Giudice di appello ritenuto che l’atto di transazione in data 11.11.2002 non spiegasse alcuna efficacia nei rapporti tra il (OMISSIS) ed (OMISSIS) s.p.a., e non impedisse l’accertamento in concreto del pari concorso di colpa dei conducenti dei veicoli, ed inoltre avendo la Corte territoriale in tal senso pronunciato pure in mancanza di eccezione di parte, atteso che la societa’ assicurativa, costituendosi in primo grado, aveva chiesto che fosse riconosciuta una responsabilita’ concorrente dei conducenti “come da atto di transazione e quietanza che si allega e produce” e, dunque, riconoscendo che il concorso di colpa del (OMISSIS) doveva calcolarsi nella minore misura del 10% (comparsa di risposta (OMISSIS), solo parzialmente riprodotta alla pag. 3 del ricorso).
Il motivo e’ inammissibile, non assolvendo ai requisiti minimi prescritti dall’articolo 366 c.p.c..

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