Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 13 ottobre 2017, n. 24070.

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La censura relativa alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, fondata sull’accertamento in concreto della pari responsabilita’ dei conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro, compiuto da entrambi i Giudici di merito sebbene in – asserita – mancanza di una espressa eccezione della societa’ assicurativa volta a contestare il concorso di responsabilita’ del (OMISSIS), non e’ assistita dalla necessaria esposizione del fatto processuale, nella specie determinata dalla discrasia tra la statuizione impugnata ed il contenuto delle difese ed eccezioni svolte da (OMISSIS) s.p.a. nella comparsa di risposta depositata in primo grado, non essendo al riguardo sufficiente la estrapolazione virgolettata di alcune proposizioni tratte dall’atto difensivo della societa’ convenuta in primo grado (cfr. ricorso, pag. 2-3), rimanendo in tal modo impedito alla Corte di verificare in limine se la censura trovi fondamento negli atti dei precedenti gradi di giudizio. Deve, infatti, distinguersi anche nell’ambito del vizio di legittimita’ attinente l’attivita’ processuale ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la fase di ammissibilita’ da quella – cronologicamente successiva – relativa alla fondatezza della censura: ed infatti, se e’ vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un “error in procedendo” e’ anche giudice del fatto ed ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere-dovere e’ necessario, non essendo nella specie il vizio di violazione dell’articolo 112 c.p.c., rilevabile “ex officio”, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 9275 del 04/05/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 16245 del 03/08/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 1221 del 23/01/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 20405 del 20/09/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 21621 del 16/10/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 488 del 14/01/2010; id. Sez. L, Sentenza n. 23420 del 10/11/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5036 del 28/03/2012; id. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; id. Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014).
La lacunosa riproduzione della comparsa di risposta impedisce di esaminare compiutamente il profilo della non contestazione, e cioe’ se (OMISSIS) s.p.a., richiamando l’accordo transattivo, abbia effettivamente inteso riconoscere al (OMISSIS) un diritto al risarcimento “anche” dei danni fisici alla persona nella misura del 90%, tenuto conto che, da quanto risulta dalla esposizione del ricorso e dalla motivazione della sentenza impugnata, l’accordo transattivo stipulato tra il danneggiato e l’assicuratore del responsabile, era oggettivamente limitato alla liquidazione dei “danni materiali a cose” (cfr. sentenza appello, motiv. pag. 6). In proposito risulta inconferente l’affermazione del ricorrente secondo cui le parti private sono libere di regolare il rapporto controverso con reciproche concessioni anche in modo difforme dall’accertamento giudiziale dei rispettivi diritti contenuto nella sentenza, in quanto, nella specie, non viene in questione il limite imposto dalla legge alla autonomia dei privati, quanto piuttosto l’accertamento della estensione della efficacia oggettiva dell’accordo transattivo alla stregua della volonta’ negoziale delle parti contraenti, e che implica, per quanto interessa in questa sede, la “non contestazione” ovvero la “ammissione”, da parte della societa’ assicurativa, della pretesa risarcitoria nel quantum affermato dall’attuale ricorrente, ossia il fatto processuale costituente, per l’appunto, il presupposto all’errore in procedendo contestato alla sentenza impugnata.

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