Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 13 ottobre 2017, n. 24070.

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Per le medesime ragioni va ritenuto inammissibile anche il terzo motivo di ricorso il cui esame puo’ essere anticipato, per semplificazione motivazionale, rispetto a quello del secondo motivo.
Il ricorrente ha infatti censurato la sentenza di appello in relazione ai seguenti vizi di legittimita’:
a) violazione degli articoli 183 e 184 c.p.c., per essere stata introdotta con l’appello incidentale da (OMISSIS) s.p.a. una questione nuova – concernente la richiesta di riduzione della pretesa risarcitoria al solo danno differenziale – non proponibile in difetto di soccombenza in primo grado della predetta societa’, essendo stato ritenuta dal primo giudice inammissibile la domanda spiegata dall’INAIL con intervento litisconsortile autonomo;
b) nullita’ della sentenza di appello ex articoli 132 e 161 c.p.c., nella parte in cui condanna alla restituzione in favore di (OMISSIS) s.p.a. “quanto percepito in eccesso” dal (OMISSIS), senza indicare l’ammontare dell’importo dovuto.
Occorre premettere che dalla lettura degli regolamentari emerge la seguente vicenda processuale.
(OMISSIS) s.p.a. costituendosi in primo grado aveva contestato la pretesa risarcitoria del (OMISSIS) nell’ammontare richiesto, ed aveva eccepito la inammissibilita’ dell’intervento volontario spiegato dall’INAIL in quanto proposto tardivamente.
Il Tribunale di Catania con sentenza n. 230/2007 riconosceva in pari grado la responsabilita’ dei conducenti nella causazione del sinistro; dichiarava inammissibile l’intervento dell’INAIL; condannava (OMISSIS) s.p.a. ed i coobbligati (OMISSIS) a risarcire al (OMISSIS) il danno biologico e morale che provvedeva a liquidare.
Proposto appello principale dal (OMISSIS) ed appello incidentale dall’INAIL, costituendosi in secondo grado, la appellata societa’ assicurativa chiedeva il rigetto dei gravami ed in subordine di limitare la pretesa formulata dall’INAIL, che aveva esercitato il diritto di surroga, nei limiti “del danno civilisticamente accertato ed in misura proporzionale al grado di colpa accertato”, ed inoltre proponeva appello incidentale, investendo il capo della sentenza di primo grado relativo alla condanna al risarcimento danni, chiedendo altresi’ la restituzione delle somme gia’ versate a titolo di risarcimento del danno biologico al (OMISSIS) in esecuzione della sentenza di prime cure.
La prima parte della censura mossa dal ricorrente presuppone che la societa’ assicurativa, non doveva considerarsi soccombente quanto al capo di condanna della stessa al risarcimento del danno, sicche’ la stessa non doveva ritenersi legittimata ex articolo 100 c.p.c., a proporre impugnazione incidentale. E’ agevole rilevare come l’indicato presupposto dell’errore processuale, asseritamente ascritto al Giudice di appello, implichi la pacifica non contestazione ovvero la esplicita od implicita ammissione della societa’ convenuta in primo grado in ordine alla domanda risarcitoria proposta dal (OMISSIS): ne segue che la mancata trascrizione del contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado e’ ostativa all’esame del fondo del motivo di ricorso, difettando una completa ed esaustiva descrizione del “fatto processuale”.
In ogni caso la cesura in esame si palesa inammissibile anche per difetto di interesse in quanto, indipendentemente dall’intervento in giudizio dell’ente pubblico assistenziale INAIL, ritenuto inammissibile in primo grado con statuizione riformata in grado di appello, la questione dell’esercizio del diritto di surroga risultava acquisita all’oggetto del giudizio, essendo stata esaminata dalla Corte d’appello la nota del 22.4.2002 con la quale l’INAIL aveva comunicato comunicava ad (OMISSIS) s.p.a. di avere erogato a favore del (OMISSIS) l’indennizzo di cui al Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13, manifestando contestualmente la volonta’ di esercitare il proprio diritto di surrogazione nel credito risarcitorio. Pertanto, avuto riguardo alla pretesa fatta valere dal (OMISSIS), nei confronti della societa’ assicurativa, per l’intero importo dovuto a titolo di risarcimento danni per lesioni personali, il Giudice del merito avrebbe dovuto in ogni caso accertare il minore ammontare del credito “differenziale” vantato dal danneggiato verso gli obbligati in solido, atteso che la surrogazione aveva gia’ determinato il subentro dell’INAIL nella titolarita’ del credito per la quota corrispondente all’indennizzo gia’ erogato al danneggiato Decreto Legislativo n. 38 del 2000, ex articolo 13, rimanendo del tutto irrilevante la questione della ammissibilita’ del motivo di appello incidentale proposto da (OMISSIS) Assicurazione s.p.a., trattandosi di questione inerente l’accertamento dei fatti costitutivi della titolarita’ di diritto di credito, che il Giudice di merito era comunque tenuto a compiere, senza essere vincolato alla formulazione di una specifica eccezione di parte (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016).

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