Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 13 ottobre 2017, n. 24070.

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Ne’ puo’ considerarsi nuova in grado di appello, e quindi inammissibile, la domanda restitutoria di quanto versato da (OMISSIS) s.p.a. a titolo risarcitorio, in eccedenza rispetto al credito per danno differenziale, ed in esecuzione della sentenza esecutiva di prime cure (Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15461 del 11/06/2008; id. Sez. 2, Sentenza n. 17227 del 09/10/2012). N
Infondata e’, inoltre, la censura di nullita’ della sentenza impugnata, in quanto il capo di condanna alle restituzioni delle somme percepite in eccedenza dal (OMISSIS) non consentirebbe di determinare la entita’ del diritto riconosciuto ad (OMISSIS) s.p.a..
Ed infatti nell’ordinario giudizio di cognizione, la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo ma anche integrando questo con la motivazione, sicche’, ove manchi un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una delle due parti del provvedimento, che va interpretato secondo l’unica statuizione in esso contenuta (Corte Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15088 del 17/07/2015; id. Sez. 1, Sentenza n. 19074 del 25/09/2015).
Dalla motivazione della sentenza emergono tutti gli elementi che consentono di determinare l’ammontare dell’importo in restituzione, essendo riportata la liquidazione del danno complessivo (biologico e morale) compiuta dal Giudice di primo grado (Euro 6.067,90 oltre interessi legali dalla data della domanda), la rideterminazione del credito per l’intero ammontare risarcitorio liquidato in Euro 9.093,00 per danno biologico da invalidita’ permanente, Euro 3.000,00 per danno biologico da inabilita’ temporanea, ed Euro 2.273,25 per danno morale soggettivo. Quest’ultima voce di danno e’ esclusa dal diritto di surroga INAIL, mentre per le precedenti altre voci di danno, il Giudice di appello ha accertato che sono state interamente gia’ corrisposte come indennizzo dall’INAIL ed ha condannato (OMISSIS) s.p.a. con gli altri obbligati in solido, a pagare tali importi all’ente pubblico assistenziale surrogatosi nel credito.
Risultano pertanto indicati tutti gli elementi di calcolo necessari per determinare la eccedenza nella differenza tra quanto gia’ corrisposto da (OMISSIS) s.p.a. al (OMISSIS), in esecuzione della statuizione di condanna di prime cure, e quanto invece dovuto al (OMISSIS) a titolo di credito differenziale al netto delle somme dallo stesso gia’ percepite dall’INAIL, essendo appena il caso di rilevare come eventuali contestazioni in ordine all’esatto ammontare delle somme anticipate da (OMISSIS) s.p.a. e di quelle richieste in restituzione, potranno costituire oggetto di opposizione da svolgere in sede esecutiva.
Con il secondo motivo si censura la sentenza di appello per:
a) violazione degli articoli 2043, 2056, 1226 e 2059 c.c., in relazione alla liquidazione del danno morale operata dal Giudice di appello in misura pari ad un quarto del danno biologico da invalidita’ permanente, senza considerare come base di calcolo anche il danno biologico temporaneo;
b) violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione alla dichiarazione di
inammissibilita’ per difetto di specificita’ del terzo motivo di gravame con il quale veniva lamentata la insufficiente liquidazione del danno morale soggettivo;

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