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Il motivo e’ infondato.
L’articolo 2916 cod. civ. (al quale fa rimando l’articolo 2906 cod. civ.), nell’escludere l’invalidita’ dell’ipoteca iscritta dopo la trascrizione del sequestro, espressamente ne sancisce l’inefficacia relativa (come si evince dall’impiego della frase “non si tiene conto”). Infatti, correttamente la Corte territoriale ha statuito che l’ipoteca iscritta successivamente alla trascrizione del sequestro e’ improduttiva di effetti nei confronti del (solo) creditore sequestrante, conformemente ad un principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 63, Ordinanza n. 54 del 07/01/2016, Rv. 638546-01; Sez. 1, Sentenza n. 2302 del 01/03/1995, Rv. 490786-01; Sez. 3, Sentenza n. 3058 del 26/08/1976, Rv. 381833-01) e riaffermato anche dalla ricorrente.
L’inefficacia relativa implica che nella distribuzione del ricavato dall’espropriazione il creditore assistito da ipoteca iscritta dopo il sequestro deve essere trattato alla stregua di un creditore chirografario, ma soltanto rispetto al sequestrante, poiche’ l’iscrizione ipotecaria e’, invece, pienamente opponibile agli altri intervenuti nell’esecuzione.
La misura cautelare ex articolo 671 cod. civ. non costituisce alcun diritto di prelazione in favore del sequestrante per il solo fatto della trascrizione del vincolo reale; conseguentemente, in assenza di peculiari privilegi attinenti allo specifico credito, ai fini della distribuzione anche il sequestrante deve essere considerato chirografario.
In siffatta situazione il riparto deve prendere in considerazione l’ammontare complessivo dei crediti dei creditori chirografari e degli ipotecari (equiparati ai chirografari dall’articolo 2916 cod. civ.) e attribuire proporzionalmente a ciascuno (avendo come base di calcolo l’intero importo) una quota astratta del ricavato.
Solo in un secondo momento, nella concreta assegnazione delle corrispondenti somme, devono tenersi in considerazione sia l’importo per il quale il sequestro e’ stato autorizzato – che costituisce il limite massimo per procedere alla distribuzione in favore del creditore sequestrante – sia il privilegio ipotecario – che assume rilievo nei confronti dei creditori chirografari diversi dal sequestrante.
La tesi dell’odierna ricorrente – secondo cui e’ l’importo del sequestro che deve essere preso come base di calcolo per effettuare il concorso tra il sequestrante e l’ipotecario – comporterebbe la sottrazione dei crediti tutelati dalla misura cautelare e di quelli garantiti dall’ipoteca al concorso con gli altri creditori: cio’ contrasterebbe con l’equiparazione ex lege del creditore ipotecario ai creditori chirografari (per effetto dell’articolo 2916 c.c., n. 1 “non si tiene conto… delle ipoteche” e tutti i creditori elencati nella norma sono “declassati al rango di chirografari”; v. Sez. U, Sentenza n. 8879 del 1990) e, ad onta della natura chirografaria del suo credito, attribuirebbe al sequestrante una sorta di “privilegio atipico”, da porre in concorso con il solo ipotecario “di pari grado” (senza considerare, poi, che paradossalmente anche le ipoteche successive alla prima dovrebbero essere collocate al medesimo “rango” del credito protetto dal sequestro).
In conclusione, il principio di diritto e’ il seguente:
“Ai sensi dell’articolo 2916 c.c., n. 1, dettato in relazione agli effetti del pignoramento ed applicabile al sequestro conservativo ai sensi dell’articolo 2906 cod. civ., le ipoteche iscritte dopo il sequestro sono improduttive di effetti nei confronti del sequestrante; conseguentemente, la somma ricavata dall’esecuzione deve essere distribuita effettuando dapprima una proporzione tra tutti i crediti dei creditori chirografari e degli ipotecari (declassati a chirografari) e poi attribuendo al sequestrante un importo non eccedente quello per il quale la misura cautelare era stata concessa”.
Nel caso in esame la Corte d’appello di Roma si e’ attenuta al predetto principio, avendo espressamente affermato che e’ stato attribuito “all’ (OMISSIS) (il cui concorso era stato calcolato nella percentuale spettante ai creditori chirografari) l’importo di Euro 20.279,88 e, quindi, considerando detto creditore “prioritario” rispetto agli altri creditori chirografari e concorrente, per l’appunto, con il creditore ipotecario, ma nei limiti dell’importo per il quale era stato autorizzato ed era stato trascritto il sequestro conservativo”.
4. Per quanto esposto il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri del Decreto Ministeriale Giustizia 10 marzo 2014, n. 55.
5. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si deve dare atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro 4.000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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