Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 10 ottobre 2017, n. 23667. Ai sensi dell’articolo 2916 c.c., n. 1, dettato in relazione agli effetti del pignoramento ed applicabile al sequestro conservativo ai sensi dell’articolo 2906 cod. civ., le ipoteche iscritte dopo il sequestro sono improduttive di effetti nei confronti del sequestrante

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2. La prima questione attiene ad una pretesa minuspetizione della Corte territoriale che – nel reputare nuove (e inammissibili ex articolo 345 cod. proc. civ.) le questioni afferenti al computo degli interessi ex articolo 2855 cod. civ. e alla inintelligibilita’ dei criteri impiegati per la distribuzione del ricavato – aveva mancato di esaminare le doglianze tempestivamente proposte da (OMISSIS).
Per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione la ricorrente avrebbe dovuto rispettare i principi piu’ volte richiamati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali “E’ inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o piu’ motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralita’ nel ricorso, si’ da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte” (tra le altre, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17049 del 20/08/2015, Rv. 63613301) e “Affinche’ possa utilmente dedursi in sede di legittimita’ un vizio di omessa pronuncia, e’ necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresi’, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualita’ e la tempestivita’ e, in secondo luogo, la decisivita’” (ex plurimis, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 5344 del 04/03/2013, Rv. 625408-01).
Con riguardo agli interessi asseritamente spettanti al creditore ipotecario, la (OMISSIS) non ha invece allegato nel ricorso di aver tempestivamente introdotto la questione nella controversia e, anzi, ha affermato di avere richiesto il calcolo degli interessi e la loro inclusione nell’importo complessivo del proprio credito con la “dichiarazione di credito datata 22.11.2006”.
La predetta dichiarazione di credito non e’ un atto processuale idoneo a spiegare una domanda giudiziale nel processo di cognizione e non puo’, dunque, ravvisarsi in tale allegazione l’affermazione della tempestiva proposizione dell’istanza; peraltro, la data indicata fa propendere per una tardiva introduzione del thema in un giudizio di merito pendente sin dal 2004.
In riferimento al rinvio per relationem effettuato dal giudice di primo grado ai criteri utilizzati dal giudice dell’esecuzione nel progetto di riparto e alla denunciata inintelligibilita’ dei medesimi, per contrastare le affermazioni della sentenza impugnata – secondo cui “nei motivi di opposizione articolati all’udienza del 25.6.2003 nessun rilievo era stato svolto dall’odierna appellante in ordine alla pretesa inintelligibilita’ dei criteri utilizzati dal giudice dell’esecuzione” – la ricorrente ha affermato in maniera del tutto generica di aver sollevato la questione, senza pero’ riportare – in ossequio al menzionato principio di autosufficienza – ne’ il tenore della propria censura, ne’ le espressioni con cui la deduzione era stata introdotta e mantenuta nel giudizio, ne’ le contestate statuizioni dei giudici di merito.
Inoltre, la sentenza della Corte d’appello di Roma aggiunge che il tenore dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione non aveva affatto impedito a (OMISSIS) di articolare la propria opposizione e di predisporre un progetto di distribuzione alternativo, di talche’ nessun pregiudizio poteva essere derivato all’appellante dalla pretesa incomprensibilita’ dei criteri impiegati; si tratta di un’ulteriore ragione, distinta ed autonoma, giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, che non e’ stata oggetto di impugnazione col ricorso, con conseguente inammissibilita’, per difetto di interesse, della censura svolta (ex multis, Sez. 6-5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017, Rv. 643802-01).
3. La seconda censura riguarda la falsa applicazione del combinato disposto dell’articolo 2906 c.c. (“Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformita’ delle regole stabilite per il pignoramento”) e articolo 2916 c.c., n. 1, (“Nella distribuzione della somma ricavata dall’esecuzione non si tiene conto… delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento”).
La ricorrente contesta, infatti, il progetto di distribuzione perche’ il concorso e’ stato realizzato tra il credito di (OMISSIS) e il complessivo credito di (OMISSIS) risultante dal suo intervento nella procedura; tuttavia, computando anche l’importo eccedente la misura di Lire 100.000.000 (per la quale era stato concesso il sequestro), la Corte d’appello avrebbe attribuito anche al credito estraneo alla cautela l’effetto di sopravanzare il creditore ipotecario.
In altri termini, la banca ricorrente individua nell’importo per il quale il sequestro e’ stato autorizzato la cifra che costituisce la base di calcolo per il concorso col credito ipotecario, di talche’ si sarebbe dovuto attribuire il ricavato effettuando in proporzione al credito della ricorrente e al solo credito cautelato.

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