Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 10 ottobre 2017, n. 23667. Ai sensi dell’articolo 2916 c.c., n. 1, dettato in relazione agli effetti del pignoramento ed applicabile al sequestro conservativo ai sensi dell’articolo 2906 cod. civ., le ipoteche iscritte dopo il sequestro sono improduttive di effetti nei confronti del sequestrante

Ai sensi dell’articolo 2916 c.c., n. 1, dettato in relazione agli effetti del pignoramento ed applicabile al sequestro conservativo ai sensi dell’articolo 2906 cod. civ., le ipoteche iscritte dopo il sequestro sono improduttive di effetti nei confronti del sequestrante; conseguentemente, la somma ricavata dall’esecuzione deve essere distribuita effettuando dapprima una proporzione tra tutti i crediti dei creditori chirografari e degli ipotecari (declassati a chirografari) e poi attribuendo al sequestrante un importo non eccedente quello per il quale la misura cautelare era stata concessa

Sentenza 10 ottobre 2017, n. 23667
Data udienza 18 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 26709-2015 proposto da:
(OMISSIS) SPA in persona di (OMISSIS), nella qualita’ di Responsabile del Settore Dipartimentale Recupero Crediti di Roma, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al controricorso;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3537/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/07/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
Con dichiarazione resa al verbale dell’udienza del 25 giugno 2003, la (OMISSIS) S.p.A. proponeva opposizione alla distribuzione del ricavato dalla vendita dei beni pignorati nella procedura esecutiva immobiliare promossa contro (OMISSIS) e (OMISSIS); in particolare, contestava l’ammontare dell’attribuzione effettuata in favore del creditore (OMISSIS) che aveva trascritto sequestro conservativo per l’importo di Lire 100.000.000 prima dell’iscrizione ipotecaria a favore della banca.
Disposta l’obbligatoria sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 512 cod. proc. civ. (nella formulazione allora vigente), veniva introdotta la causa di merito innanzi al Tribunale di Latina che, con la sentenza n. 613 del 17 aprile 2009, respingeva l’opposizione e condannava il creditore opponente alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello (OMISSIS); la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame, affermando che nel piano di riparto si era correttamente attribuita priorita’ al diritto del sequestrante (OMISSIS) rispetto a quello del creditore ipotecario successivo.
(OMISSIS) S.p.A. impugna la sentenza della Corte romana n. 3537 del 3 febbraio 2015 proponendo ricorso per cassazione, affidato a due motivi; (OMISSIS) resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso e’ articolato in due motivi.
Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o la falsa applicazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 2855 cod. civ., nonche’ il vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte d’appello omesso di computare, nell’ammontare del credito della banca, gli interessi dovuti in forza della menzionata disposizione e per aver mancato di censurare la decisione di prime cure che aveva richiamato e confermato i criteri non intellegibili adottati dal giudice dell’esecuzione nel progetto di distribuzione. Specificamente, (OMISSIS) sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente considerato nuovi e come tali inammissibili ai sensi dell’articolo 345 cod. proc. civ. – i predetti rilievi.
Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e/o della falsa applicazione dell’articolo 671 cod. proc. civ. e articolo 2906 cod. civ. (ex articolo 360 c.p.c., n. 3) e della motivazione “carente e/o errata” (ex articolo 360 c.p.c., n. 5), in quanto la Corte territoriale aveva si’ enunciato il principio per cui la prevalenza del creditore sequestratario sull’ipotecario non poteva eccedere l’importo garantito, ma lo aveva poi erroneamente declinato nella fattispecie. In particolare, il concorso tra il sequestrante (OMISSIS) e la (OMISSIS) era stato eseguito considerando il complessivo credito del concorrente (pari a Lire 287.575.850) anziche’ soltanto quello oggetto di cautela (Lire 100.000.000); cosi’ facendo, era stata attribuita al creditore concorrente la somma di Euro 20.279,88, corrispondente al 13,65% del credito in totale vantato, ma non alla medesima percentuale del credito garantito di Euro 51.645,69 (Lire 100.000.000).

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