Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 31 ottobre 2017, n. 25837. La condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia

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Per questa via, si perverrebbe di fatto a ridurre drasticamente, quando non ad eliminare del tutto, la presunzione di responsabilita’ prevista dall’articolo 2051 c.c., e l’evidente assurdita’ di questo approdo rende palese la non condivisibilita’ della sua premessa, ovvero che basti la sola negligenza della vittima del danno da cose in custodia per escludere la responsabilita’ del custode (per l’affermazione, implicita, di tale principio si veda comunque gia’ Sez. 3, Sentenza n. 9547 del 12/05/2015).

3.8. Resta solo da aggiungere, a prevenire l’opinione (talora affiorata in dottrina, ma erronea) secondo cui la giurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilita’ del custode, avrebbe manifestato atteggiamenti ondivaghi, che i principi sin qui riassunti non sono e non intendono essere in contrasto con la decisione adottata da Sez. 3, Sentenza n. 12895 del 22/06/2016, in una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio.

E’ vero, infatti, che in quel caso venne confermata la sentenza di merito che rigetto’ la domanda proposta da una persona che, uscendo da un ascensore, cadde a causa del dislivello (in quel caso di 20 centimentri) tra la cabina ed il pavimento. Ma in quel giudizio il ricorso, per come formulato, pose a questa Corte la questione se la condotta della vittima potesse integrare il caso fortuito, ai fini dell’articolo 2051 c.c., ed escludere integralmente la responsabilita’ del custode: quesito al quale non poteva che darsi, ovviamente, risposta affermativa.

Non fu invece oggetto del decidere, in quel giudizio, il diverso problema dei requisiti che la condotta della vittima deve possedere, per potere essere qualificata come “caso fortuito”, questione che ha invece formato oggetto del presente giudizio.

3.9. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, la quale riesaminera’ il gravame applicando il seguente principio di diritto:

La condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia puo’ costituire un “caso fortuito”, ed escludere integralmente la responsabilita’ del custode ai sensi dell’articolo 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode.

4. Le spese.

Le spese del presente giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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