Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 31 ottobre 2017, n. 25837. La condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia

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1. Nel 2006 (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Como il condominio del fabbricato sito a (OMISSIS), denominato “(OMISSIS)”, esponendo che nel 2004, mentre usciva dall’ascensore condominiale del suddetto fabbricato, inciampo’ nel dislivello formatosi tra il pavimento della cabina dell’ascensore e quello del piano di arresto, cadde, e riporto’ lesioni personali.

Invoco’ pertanto la responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., del condominio convenuto, e ne chiese la condanna al risarcimento del danno.

Il condominio si costitui’ e, oltre a negare la propria responsabilita’, chiamo’ in causa il proprio assicuratore della responsabilita’ civile, la (OMISSIS) s.p.a. (olim, (OMISSIS) s.p.a.).

2. Con sentenza 25.6.2008 n. 1610 il Tribunale di Como rigetto’ la domanda.

La Corte d’appello di Milano, adita dal soccombente, con sentenza 19.3.2013 n. 1144 rigetto’ il gravame.

Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello ritenne che:

(-) l’appellante aveva riproposto le difese del primo grado, “senza censurare in modo specifico le argomentazioni con cui il tribunale le ha disattese”;

(-) il dislivello tra l’ascensore ed il piano di calpestio, sia che fosse stato di 5 cm (come ritenuto dal Tribunale), sia che fosse stato di 8 cm (come asserito dall’attore) “non poteva rappresentare un’insidia”, ma anzi rappresentava una situazione “ricorrente e probabilissima”;

(-) la causa del sinistro andava percio’ individuata nella condotta distratta della vittima, perche’ era suo onere “verificare il piano di calpestio che (anda)va ad impegnare”;

(-) l’ascensore non presentava anomalie;

(-) la vittima conosceva tutte le caratteristiche dell’ascensore, in quanto inquilino del fabbricato;

(-) la vittima aveva una patologia alla gamba destra che ne limitava la capacita’ di deambulazione, e cio’ avrebbe dovuto indurlo a particolare attenzione e cautela nell’uscire dall’ascensore;

(-) la domanda non poteva essere accolta nemmeno ai sensi dell’articolo 2043 c.c., sia perche’ tale profilo di responsabilita’ non era stato tempestivamente invocato; sia perche’ non vi era alcun nesso di causa tra l’anomalo arresto dell’ascensore ed il danno.

3. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

Hanno resistito con controricorso sia il Condominio “(OMISSIS)” che la (OMISSIS).

Il ricorso venne assegnato in un primo momento alla Sesta Sezione di questa Corte, per essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., nel testo vigente ratione temporis (ovvero anteriore alle modifiche apportate dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito nella L. 25 ottobre 2016, n. 197).

La Sesta Sezione di questa Corte, con ordinanza 11.12.2015, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, perche’ fosse discussa in pubblica udienza.

Quindi, sopravvenute le modifiche di cui al Decreto Legge n. 168 del 2016, cit., la causa e’ stata assegnata alla Terza Sezione civile di questa Corte, affinche’ fosse trattata e decisa in camera di consiglio, ai sensi del novellato articolo 380 bis c.p.c., comma 1.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Sul rito applicabile.

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