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1.1. Preliminarmente deve rilevarsi come il ricorso oggetto del presente giudizio sia stato assegnato a questa Sezione, per essere deciso in camera di consiglio ex articolo 380 bis c.p.c., comma 1, dopo che la sezione di cui all’articolo 376 c.p.c., comma 1, cui era stato in un primo momento assegnato, ha ritenuto di spogliarsene.
Tuttavia l’articolo 380 bis c.p.c., comma 3, (nel testo novellato dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1 bis, comma 1, lettera (e), convertito dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), stabilisce che se la sezione di cui all’articolo 376 c.p.c., comma 1, (cosiddetta “sezione filtro”) ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dalla legge per la decisione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., “rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice”.
Occorre, dunque, preliminarmente stabilire se il presente ricorso possa essere trattato senza discussione orale e deciso in camera di consiglio ex articolo 380 bis c.p.c., comma 1, sebbene provenga da una precedente camera di consiglio ex articolo 380 bis c.p.c., ipotesi per la quale la legge parrebbe consentire soltanto il rinvio alla pubblica udienza.
1.2. A tale quesito, tuttavia, deve darsi risposta affermativa.
Il Decreto Legge n. 168 del 2016, cit., ha elevato da due a tre le possibili forme di definizione del ricorso per cassazione che non sia di competenza delle Sezioni Unite, ovvero:
(a) con decisione in camera di consiglio da parte della sezione “filtro”, ex articoli 375 e 380 bis c.p.c., quando il ricorso sia:
(a’) inammissibile;
(a”) manifestamente infondato;
(a”’) manifestamente fondato;
(b) con decisione in camera di consiglio da parte della sezione semplice, ex articolo 375 c.p.c., comma 2, e articolo 380 bis c.p.c., comma 1, come ipotesi “ordinaria”;
(c) con decisione in pubblica udienza da parte della sezione semplice, ex articolo 375 c.p.c., comma 2, secondo periodo, e articolo 379 c.p.c., quando:
(c’) il ricorso ponga una questione di diritto di particolare rilevanza;
(c”) il ricorso le sia stato rimesso dalla sezione “filtro” in esito alla camera di consiglio.
La riforma, in definitiva, ha modulato il rito applicabile in base al contenuto del ricorso per come rilevabile ad una sommaria delibazione: per i ricorsi di pronta soluzione e’ previsto il rito camerale dinanzi alla sezione filtro; per i ricorsi non di pronta soluzione, ma che nemmeno pongano questioni di rilievo nomofilattico, e’ previsto il rito camerale dinanzi alla sezione semplice; per i ricorsi che pongono questioni di rilievo nomofilattico e’ prevista la pubblica udienza dinanzi alla sezione semplice.
La legge ha poi previsto una possibilita’ di conversione del rito, ma solo unidirezionale: mentre, infatti, i ricorsi assegnati alla sezione semplice non possono da questa essere trasferiti alla sezione filtro (ad esempio, perche’ privi di rilievo nomofilattico o manifestamente infondati), non e’ vero il contrario: la sezione filtro puo’ infatti spogliarsi del ricorso assegnatole, evidentemente quando lo ritenga non inammissibile, ne’ manifestamente fondato od infondato.
1.3. La riforma appena riassunta e’ stata dichiaratamente voluta dal legislatore allo scopo di snellire e razionalizzare il lavoro della Corte di cassazione.
E poiche’ le norme di legge vanno interpretate in modo coerente col loro scopo, non e’ possibile interpretare l’articolo 380 bis c.p.c., comma 3, nel senso che tutti i ricorsi dei quali la “sezione filtro” si sia spogliata, debbano essere trattati sempre e comunque con la forma processuale dell’udienza pubblica.
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