Se non vengono erogate prestazioni sanitarie ma esclusivamente di natura socio assistenziale è possibile l’autonoma regolazione del dovuto con i privati, in particolare prevedendo un contributo aggiuntivo
Ordinanza 28 novembre 2017, n. 28321
Data udienza 28 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29713-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COOPERATIVA SOCIALE (OMISSIS), in persona del Presidente del c.d.a. pro tempore sig. (OMISSIS), considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3453/2015 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 13/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale Ordinario di Torino, in integrale riforma della decisione di prime cure del Giudice di Pace di Pinerolo, con sentenza 13.5.2015 n. 3453, ha accolto l’appello proposto da Cooperativa Sociale (OMISSIS) e rigettato l’opposizione di (OMISSIS) al decreto ingiuntivo relativo al pagamento dell’importo di Euro 3.677,00 dovuto a titolo di retta mensile per prestazioni di lungodegenza rese a favore della madre dell’opponente ospitata nella (OMISSIS).
Il Giudice di appello rilevava come il contratto concluso “inter partes” che prevedeva a carico della (OMISSIS) il pagamento della retta in misura superiore alla “quota sociale a carico dei Comuni e/o privati” indicata nella Delib. GR Abruzzo 1 agosto 2002, n. 662, richiamata nella convenzione stipulata tra la struttura assistenziale e la Regione, doveva ritenersi valido ed efficace in quanto la norma dell’articolo 1321 c.c. che rimetteva al libero accordo delle parti la determinazione del contenuto contrattuale, non risultava derogata da norma imperativa di fonte primaria che prescrivesse il divieto di integrazione della retta, ovvero comminasse la nullita’ delle disposizioni negoziali in deroga alle tariffe indicate nella convenzione, atto che non risultava richiamato nel contratto stipulato dalla Cooperativa con la (OMISSIS) e, peraltro, prevedeva espressamente, all’articolo 12, comma 4, la possibilita’ di introdurre quote di partecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti.
La sentenza di appello, non notificata, e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) con due motivi.
Resiste con controricorso la Cooperativa sociale (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
La controversia verte in ordine alla individuazione dei soggetti pubblici e privati sui quali debbono gravare, in tutto od in parte le spese per prestazioni sanitarie in senso stretto, per prestazioni socio-assistenziali e per prestazioni socio-sanitarie integrate, essendo dibattuto tra le parti se sia o meno consentito discernere, per le prestazioni erogate in regime residenziale o semiresidenziale, la quota di spesa a carico del Servizio sanitario pubblico da quella a carico degli enti territoriali locali e degli assistiti, nonche’ se nell’ambito della retta possano distinguersi quote di spesa distinte in relazione a prestazioni di natura diversa, quali la quota per prestazioni “alberghiere” erogate da strutture originariamente convenzionate ed oggi accreditate.
Occorre preliminarmente riassumere lo sviluppo normativo della nozione e della disciplina riservata alle “prestazioni socio-assistenziali” erogate a favore di persone disabili o anziane comunque non autosufficienti.
La L. 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984) onde ripartire la spesa pubblica gravante sul fondo sanitario nazionale di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833, articolo 51 veniva a distinguere tra “attivita’ di tipo socio-assistenziale” rientranti nelle competenze attribuite per materia alle regioni, per le quali gli enti territoriali potevano avvalersi delle strutture organizzative delle UU.SS.LL., ma facendosi interamente carico della spesa, ed invece le “attivita’ di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali”, con oneri interamente a carico del fondo sanitario nazionale (L. n. 730 del 1983, articolo 30).
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