Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 28 novembre 2017, n. 28354. Una volta effettuata la chiamata in causa da parte dell’attore del soggetto indicato dal convenuto come terzo responsabile rispetto all’oggetto della domanda, si determina un litisconsorzio necessario processuale

Una volta effettuata la chiamata in causa da parte dell’attore del soggetto indicato dal convenuto come terzo responsabile rispetto all’oggetto della domanda, si determina un litisconsorzio necessario processuale in ordine alla invocazione della responsabilità del medesimo, che ha come correlazione l’esclusione di quella dell’originario convenuto. Qualora la domanda venga accolta contro il terzo e questi venga giudicato unico responsabile, ove la sentenza venga appellata ed il convenuto originario si costituisca chiedendone la conferma, nell’ipotesi in cui venga dichiarata l’improcedibilità della chiamata del terzo e così riformata la sentenza di primo grado, il convenuto appellato si deve ritenere soccombente nei confronti del terzo, avendo chiesto la conferma della sentenza.

Ordinanza 28 novembre 2017, n. 28354
Data udienza 12 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28296-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 352/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 05/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione contro (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), avverso la sentenza del 5 giugno 2014, con cui la Corte d’Appello di Salerno, in accoglimento dell’appello proposto dall’ (OMISSIS) contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Salerno nel novembre del 2013, ha dichiarato improcedibile la chiamata in causa del medesimo da parte della (OMISSIS) nel giudizio, introdotto nel luglio del 2002 da essa e dal marito (OMISSIS) (poi deceduto in corso di giudizio e in successione del quale la (OMISSIS) si era costituita in prosecuzione) contro il (OMISSIS) ed i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS), per ottenere il risarcimento di danni da infiltrazioni di acqua al loro appartamento, a cagione di lavori edili.

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