Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 29 novembre 2017, n. 53834. In sede di impugnazione cautelare avverso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente

In sede di impugnazione cautelare avverso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il tribunale, ai fini della definizione dell’ammontare del profitto sequestrabile, è obbligato a valutare il contenuto della consulenza tecnica di parte eventualmente presentata, evidenziando quali dati tecnici ed elementi di fatto siano direttamente utilizzabili.

Sentenza 29 novembre 2017, n. 53834
Data udienza 26 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente

Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massi – Rel. Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) s.a.s.;
avverso l’ordinanza del 16/02/2017 del Tribunale di Biella;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Ricciarelli Massimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gaeta Pietro, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16/2/2017 il Tribunale di Biella, in sede di rinvio, dopo l’annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione in data 22/11/2016 di precedente ordinanza emessa dallo stesso Tribunale a seguito di appello cautelare avverso il rigetto della richiesta di riduzione dell’ammontare del sequestro preventivo disposto in vista di confisca per equivalente, presentata da (OMISSIS), (OMISSIS) e soc. (OMISSIS) s.a.s., ha confermato l’ordinanza impugnata, rigettando l’appello dei predetti.
Ha rilevato in particolare il Tribunale che la delimitazione del profitto confiscabile, riveniente dalle ipotizzate truffe ai danni dello Stato, era stata fondata su una consulenza tecnica di parte e che, anche considerando il criterio sostanziale proposto, i risultati non avrebbero potuto dirsi immediatamente accertabili dal Tribunale in quanto estranei alla cognizione giuridica del giudice del riesame, non potendo in sede cautelare disporsi un accertamento peritale.
2. Hanno proposto ricorso (OMISSIS), (OMISSIS) e Soc. (OMISSIS) s.a.s.
Deducono violazione di legge in relazione all’articolo 125 c.p.p., per mancanza o incompletezza della motivazione.
Richiamate le fasi della vicenda processuale e dato conto del contenuto della sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di cassazione, i ricorrenti rilevano che l’ordinanza impugnata era priva dei requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza della motivazione e disattendeva il principio affermato in sede di annullamento.
Il Tribunale aveva rigettato l’istanza in ragione dell’incapacita’ di valutare le complesse questioni tecnico-contabili prospettate nella consulenza di parte, in violazione di quanto rilevato dalla Corte di cassazione circa la necessita’ di fornire indicazione delle ragioni per cui erano state ritenute irrilevanti le deduzioni di cui alla consulenza tecnica.
Si trattava peraltro di applicare criteri logici e principi di diritto in materia di profitto confiscabile.
Il consulente aveva proposto un criterio di tipo bilancistico e un criterio sostanziale basato sulla differenza tabellare, criterio che, pur meno favorevole alla difesa, avrebbe dovuto in concreto preferirsi: in tal modo erano rilevanti non complessi calcoli bilancistici, ma i calcoli basati sulla riduzione in percentuale in base al lucro differenziale tra prestazione resa e prestazione pattuita, quantificato nel 20%.
Contraddittoriamente il Tribunale aveva fatto riferimento alla complessa ricostruzione dei bilanci e alla loro rielaborazione ex post, cio’ che afferiva tuttavia al solo criterio bilancistico, ritenuto inidoneo.
Ne’ si sarebbe potuto affermare che non fosse determinabile il quantum sulla base di una consulenza di parte, in ragione della necessita’ dell’ausilio di imprescindibili nozioni tecniche, posto che in tal modo era rilevabile un contrasto con quanto affermato in sede di annullamento con rinvio.
E neppure si sarebbe potuto affermare che non fosse possibile ricorrere all’ausilio di un perito, divieto valido per l’accertamento dei fatti oggetto di imputazione ma non per la rideterminazione del quantum, per la quale si sarebbe dovuto aver riguardo a tutti gli atti di indagine, eventualmente con l’ausilio volto alla valutazione di elementi gia’ acquisiti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
2. Posto che l’oggetto del giudizio cautelare e’ costituito dalla determinazione del profitto confiscabile, a fronte delle condotte di truffa aggravata di cui e’ stato ravvisato il fumus, in rapporto alle rette pagate per ciascun ospite dagli enti richiedenti il servizio, si osserva che il tema aveva formato oggetto di precedente ordinanza del Tribunale di Biella, che era stata poi annullata dalla Corte di cassazione con rinvio per nuovo esame al medesimo Tribunale.

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *