Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 28 novembre 2017, n. 28354. Una volta effettuata la chiamata in causa da parte dell’attore del soggetto indicato dal convenuto come terzo responsabile rispetto all’oggetto della domanda, si determina un litisconsorzio necessario processuale

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Il Tribunale aveva accolto la domanda contro l’ (OMISSIS), indicato come responsabile del danno da una c.t.u. esperita nel corso del giudizio e chiamato in causa dalla (OMISSIS).
2. Al ricorso, che propone un unico motivo, non v’e’ stata resistenza di alcuno degli intimati.
3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., nel testi modificati dal Decreto Legge n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, e’ stata formulata dal relatore proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza ed e’ stata fissata con decreto l’adunanza della Corte. Il decreto e’ stato notificato all’avvocato del ricorrente.
4. Non v’e’ stato deposito di memoria.
Considerato che:
1. Il Collegio condivide la proposta di manifesta infondatezza del ricorso formulata dal relatore.
Essa trova giustificazione nella circostanza che appare privo di fondamento l’unico motivo di ricorso, con cui – deducendo “violazione dell’articolo 91 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4” – si censura la sola statuizione, con la quale la Corte territoriale ha condannato alle spese tutti gli appellati, in solido, e fra di essi il (OMISSIS).
Infatti, vi si sostiene che la condanna alle spese del ricorrente non sarebbe stata giustificata e sarebbe stata emessa anche nei suoi confronti nonostante egli fosse vittorioso nel giudizio, in quanto la domanda attorea non era stata accolta nei suoi riguardi ed egli non aveva chiamato in causa l’ (OMISSIS).
Senonche’, tale prospettazione trascura che, una volta effettuata la chiamata in causa dell’ (OMISSIS) come terzo responsabile, sebbene da parte della (OMISSIS), ebbe a determinarsi un litisconsorzio necessario processuale in ordine alla invocazione della responsabilita’ del medesimo, che aveva come correlazione l’esclusione di quella del (OMISSIS) (oltre che degli altri convenuti originari). Ora, dalla sentenza d’appello emerge che il (OMISSIS), come gli altri, appellati, chiese la conferma della sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda spiegata con la sua chiamata in causa, aveva condannato l’ (OMISSIS). Essendo stata dichiarata l’improcedibilita’ della chiamata e riformata la sentenza di primo grado, di cui il (OMISSIS) aveva chiesto la conferma, e’ palese che egli in appello e’ rimasto soccombente come tutti gli altri appellati.
Donde la legittimita’ della sua condanna solidale alle spese.
Il principio di diritto che giustifica l’infondatezza del ricorso e’ il seguente: “una volta effettuata la chiamata in causa da parte dell’attore del soggetto indicato dal convenuto come terzo responsabile rispetto all’oggetto della domanda, si determina un litisconsorzio necessario processuale in ordine alla invocazione della responsabilita’ del medesimo, che ha come correlazione l’esclusione di quella dell’originario convenuto. Qualora la domanda venga accolta contro il terzo e questi venga giudicato unico responsabile, ove la sentenza venga appellata ed il convenuto originario si costituisca chiedendone la conferma, nell’ipotesi in cui venga dichiarata l’improcedibilita’ della chiamata del terzo e cosi’ riformata la sentenza di primo grado, il convenuto appellato si deve ritenere soccombente nei confronti del terzo, avendo chiesto la conferma della sentenza.”.
2. Il ricorso e’, conclusivamente, rigettato.
Non e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per, il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

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