Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 11 dicembre 2017, n. 29606. Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato sulla base del criterio del “disputatum”

Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato sulla base del criterio del “disputatum”, ossia di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio.

Ordinanza 11 dicembre 2017, n. 29606
Data udienza 8 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25650/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A.;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. cronol. 1643/2016 del 01/08/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI del 20/07/2016, depositata il 01/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

RILEVATO

che:

(OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Bari (OMISSIS) s.p.a. quale Fondo di Garanzia per le vittime della strada chiedendo la condanna al risarcimento del danno nella misura di Euro 43.965,15. Il Tribunale adito rigetto’ la domanda. Avverso detta sentenza propose appello la (OMISSIS). Con ordinanza ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c., di data 1 agosto 2016 la Corte d’appello di Bari dichiaro’ inammissibile l’appello con condanna al pagamento delle spese processuali nella misura di Euro 6.615,00 oltre accessori. Osservo’ la corte territoriale, per quanto qui rileva, che “le spese processuali di secondo grado devono essere regolate secondo la soccombenza in base al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come da liquidazione fatta in dispositivo in considerazione del valore della controversia e limitatamente alle fasi di studio ed introduttiva”.

Ha proposto ricorso straordinario per cassazione (OMISSIS) sulla base di tre motivi avverso la detta ordinanza. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del secondo e terzo motivo e di manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

CONSIDERATO

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