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Occorre infatti brevemente ricordare che la Corte Costituzionale, con sentenza 336/2008, ha dichiarato la illegittimita’ costituzionale dell’articolo 268 cod. proc. pen. nella parte in cui la norma non prevede il diritto del Difensore di ottenere, dopo l’esecuzione della misura cautelare, la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni intercettate e utilizzate ai fini della emissione del provvedimento cautelare; ancora, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nella sua piu’ autorevole espressione, ha ulteriormente chiarito che in tema di riesame, l’illegittima compressione del diritto di difesa derivante dall’ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore l’accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare, da’ luogo ad una nullita’ di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., lettera c), e che qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il Tribunale non abbia potuto acquisire il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all’articolo 309 c.p.p., comma 9, le suddette trascrizioni non possono essere utilizzate come prova nel giudizio “de libertate” (in tal senso, Cass. Sez. Unite del 22/4/2010 n. 20300, Lasala, Rv 246907).
Il tema si presenta allora, sulla base delle pronunce sopra ricordate e di altre successive anche a sezioni semplici (si veda ad esempio Cass. Sez. 4 del 21/10/2011 n. 46478, Saohi, Rv 251434) come caratterizzato da un vero e proprio onere del Pubblico ministero di mettere completamente a disposizione della Difesa, prima dell’udienza del riesame, tutti gli atti presentati con la richiesta di misura cautelare e, per quanto qui interessa, tutti i files audio delle registrazioni delle conversazioni intercettate ritenuti utili; l’eventuale omissione o ritardo, naturalmente incolpevole, nell’adempimento di detto onere da parte della Pubblica accusa non puo’ quindi risolversi in aggravamento della posizione dell’indagato richiedente il riesame che si vedrebbe costretto, nei limitati tempi processuali di cui all’articolo 309 c.p.p., comma 9 bis, a richiedere personalmente un rinvio della udienza tanto piu’ pregiudizievole in termini di possibile allungamento della custodia cautelare in quanto dipendente non da circostanze ed esigenze direttamente ed esclusivamente riferibili al solo ed esclusivo profilo delle esigenze e strategie difensive quanto piuttosto al sostanziale inadempimento, da parte della Accusa, di quello specifico onere di completezza cui si e’ sopra fatto cenno.
2.4 In conclusione, quindi, l’ordinanza impugnata dal (OMISSIS) va annullata con rinvio al Tribunale di ROMA per nuovo esame che terra’ conto della circostanza che le conversazioni intercettate e non messe a disposizione, mediante i relativi files audio, della Difesa non possono essere utilizzate ai fini della decisione cautelare.
3. Il ricorso di (OMISSIS) e’ infondato e va rigettato, con condanna alle spese del procedimento come previsto dall’articolo 616 cod. proc. pen..
3.1 In merito alle prospettazioni che censurano l’affermata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, va premesso che l’imputazione preliminare concretamente mossa nei confronti dell’indagato attiene specificamente, come e’ dato leggere nel testo introduttivo della ordinanza genetica, a condotte affermate come fraudolente tese a turbare la gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi manutentivi edili ed accessori di gestione del patrimonio immobiliare della ASL Roma (OMISSIS) pubblicata il 25 luglio 2016, cosi’ che le considerazioni svolte dalla motivazione della ordinanza impugnata sul punto specifico del gravi indizi di colpevolezza vanno valutate in esclusivo riferimento a tale gara.
Ancora, va sottolineato che il ruolo concretamente attribuito a (OMISSIS) nella vicenda delittuosa in questione e’ descritto come quello di chi aveva ottenuto dal (OMISSIS), nel corso di numerosi incontri, aiuto e sostegno in vista della aggiudicazione della gara di cui sopra e di chi aveva evitato, sempre grazie al (OMISSIS), una obbligatoria segnalazione all’ANAC in merito a false dichiarazioni che avrebbero impedito la partecipazione del (OMISSIS) alla gara di appalto in questione.
3.2 Chiarito quanto sopra, va allora osservato, sempre sul piano della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che le censure svolte con il primo motivo di ricorso e relative al fatto che si trattava nel caso in esame di mera proroga di una gara gia’ in qualche modo esauritasi non colgono nel segno, dato che, a tutto voler concedere, si trattava comunque di aggiudicare nuovamente, come espressamente indicato nella imputazione preliminare, i lavori di affidamento di servizi manutentivi edili con la specifica e singola gara del 25 luglio 2016 e che la condotta del (OMISSIS), come esplicitamente indicato nella motivazione dell’ordinanza impugnata, era finalizzata a rendere possibile la partecipazione del (OMISSIS) a tale gara con il tacere della esistenza di una documentazione ideologicamente falsa che avrebbe impedito la partecipazione alla gara stessa del (OMISSIS).
3.3 Non si sono dubbi, quindi, in ordine alla qualificazione giuridica del fatto in termini di violazione della norma penale di cui all’articolo 353 cod. pen. che resta concretata, come e’ noto, da qualsiasi comportamento fraudolento che turbi il complesso procedimento della gara (Cass. Sez. 6 del 5/4/2012 n. 18161, P.g. in proc. Bevilacqua, Rv 252638) e anche nel caso di danno mediato o potenziale, dato che non e’ necessario l’effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell’illecito, ma la semplice idoneita’ degli atti ad influenzare l’andamento della gara (Cass. Sez. 6 del 11/3/2013 n. 12821, Adami, Rv 254906).
Tanto piu’ infondate sono poi le considerazioni del ricorrente una volta che si consideri come la condotta del (OMISSIS) aveva reso possibile, come si e’ detto, una partecipazione alla gara (o alla sua proroga, poco importa nella linea argomentativa che si viene svolgendo) del (OMISSIS) che in realta’ non avrebbe potuto parteciparvi mentre non svolge alcun rilievo scriminante, per quanto sopra si e’ detto, la circostanza che lo stesso (OMISSIS) non vi abbia pi effettivamente partecipato.

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