Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 7 novembre 2017, n. 50760. Onere del Pm di mettere a disposizione della difesa, prima del riesame, tutti i files audio della conversazioni intercettate

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3.4 Le censure difensive, gia’ avanzate, almeno in parte, con la richiesta di riesame, sono state convincentemente confutate, quantomeno nei limiti di rilevanza tipici della fase processuale nella quale l’ordinanza impugnata e’ stata pronunciata, dal Tribunale che ha osservato come l’indagato avesse espressamente condiviso, nel corso di una conversazione con il (OMISSIS), la strategia di quest’ultimo di salvare in qualche modo la situazione creatasi con la presentazione della falsa documentazione; anche in merito alla falsita’ ideologica della documentazione presentata, poi, non riveste in realta’ alcuna concreta rilevanza il fatto che la stessa sia poi stata riconosciuta come genuina, posto che, precedentemente alla gara in questione, la stessa era stata creduta e percepita come falsa da entrambe le parti ed aveva determinato l’intervento del (OMISSIS), Responsabile Unico del Procedimento, che aveva proceduto ad attivita’ fraudolente costituite dalla redazione del documento finalizzato ad attestare la sussistenza delle condizioni di legge e a consentire quindi al (OMISSIS) la partecipazione alla gara.
3.5 Sono fondate invece le considerazioni critiche svolte dal ricorrente sul tema delle esigenze cautelari; pur prescindendo dalla osservazione che il tema della non applicabilita’ della custodia in carcere in ipotesi di previsione di condanna non superiore ai tre anni riguarda appunto la sola custodia in carcere e non gli arresti domiciliari, ai quali il (OMISSIS) e’ attualmente sottoposto (in tal senso, Cass. Sez. 2 del 14/1/2015 n. 4418, Alami, Rv 262377), resta la considerazione che l’ordinanza impugnata ha fondato il riconoscimento delle esigenze di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera c su valutazioni sostanzialmente apodittiche, non specificamente riferite al tema della concretezza ed attualita’ delle stesse in relazione al ruolo rivestito dal (OMISSIS) nella vicenda, ruolo che, pur caratterizzato, come si e’ detto, dalla necessaria gravita’ indiziaria, disegna comunque per l’indagato condotte e atteggiamenti sostanzialmente gregari e remissivi di fronte alla iniziativa del (OMISSIS).
3.6 Anche il punto specifico rappresentato dalla negata idoneita’ di misure meno restrittive a tutelare il pericolo cautelare articolo 274 cod. proc. pen., ex lettera c e’ stato trattato in termini sostanzialmente assertivi, con l’accenno poi alla necessita’ di impedire spostamenti sul territorio finalizzati ad impedire la partecipazione ad altre gare di appalto che non sarebbero comunque ostacolati dalla mera restrizione domiciliare dati e facili contatti interpersonali che la stessa comunque presenta.
3.7 In conclusione, l’ordinanza impugnata va annullata sul punto specifico delle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di ROMA, che valutera’ la sussistenza delle stesse e la idoneita’ di misure diverse dagli arresti domiciliari attualmente in corso di esecuzione a tutelare quelle eventualmente ritenute sussistenti.
4. Il ricorso di (OMISSIS) va dichiarato inammissibile per essere stato proposto per motivi manifestamente infondati, con le conseguenze di cui all’articolo 616 cod. proc. pen..
4.1 Sullo specifico tema della sussistenza della gravita’ indiziaria, l’ordinanza impugnata ha gia’ espressamente trattato i temi, in gran parte di merito, sollevati dal ricorrente e ha preso in concreto esame i punti specifici sollevati con la richiesta di riesame, confutando le argomentazioni difensive con compiutezza e piena logicita’ e attribuendo alle conversazioni intercettate un significato assolutamente plausibile ed in ogni caso non argomentatamente e convincentemente contrastato dal ricorrente.
Nessun rilievo, per quanto si e’ detto piu’ sopra in ordine alla natura del reato di cui all’articolo 353 cod. pen. e alle modalita’ della sua realizzazione e per quanto sostenuto nel corpo stesso dalla motivazione del provvedimento impugnato, va poi riconosciuto alla circostanza che il (OMISSIS) non abbia poi materialmente partecipato alla gara mentre restano intatte tutte le considerazioni svolte, sempre sul tema indiziario, dal Tribunale di ROMA.
4.2 Sul punto specifico poi delle esigenze cautelari, va osservato che la motivazione del Tribunale di ROMA ha adeguatamente dato atto della sussistenza di esigenze di cautela ex articolo 274 c.p.p., lettera c in speciale riferimento ad una conversazione con la quale il (OMISSIS) dimostrava la volonta’ di sfruttare i rapporti instaurati con il (OMISSIS) per future iniziative di analogo tenore di quella oggi oggetto di esame.
Sul punto specifico poi della idoneita’ ed adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, va osservato che l’indagato non si trova piu’ sottoposto a tale regime cautelare, cosi’ che le osservazioni critiche contenute nel ricorso non hanno in realta’ piu’ alcuna ragion d’essere.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di (OMISSIS) e rinvia per nuovo esame al Tribunale di ROMA. Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di ROMA. Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese e della somma di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

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