Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 7 novembre 2017, n. 50760. Onere del Pm di mettere a disposizione della difesa, prima del riesame, tutti i files audio della conversazioni intercettate

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3.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato violazione di legge processuale ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c; il Tribunale, infatti aveva rigettato l’eccezione difensiva formulata con i motivi nuovi ex articolo 309 c.p.p., comma 6 senza considerare che la Difesa non aveva avuto a disposizione, in tempo utile per l’udienza del riesame, la maggior parte delle intercettazioni telefoniche effettuate perche’ non ancora masterizzate, intercettazioni tutte riferite a circostanze rilevanti e decisive per la posizione dell’indagato e non era nelle condizioni di chiedere il rinvio dell’udienza ex articolo 309 c.p.p., comma 9 bis in quanto era gia’ scaduto il termine dei due giorni dalla notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza di riesame e non era poi possibile formulare una richiesta motivata dato che il Pm non aveva dato alcuna indicazione di date entro le quali i DVD con la copia delle intercettazioni sarebbero stati trasmessi.
3.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato violazioni di legge penale sostanziale e vizi di motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b ed e; il Tribunale aveva posto a fondamento della riconosciuta gravita’ indiziaria una intercettazione della quale non vi era traccia negli atti depositati e che si riferiva in ogni caso al precedente bando di concorso e non aveva poi tenuto conto del fatto che il (OMISSIS) aveva rifiutato le proposte del (OMISSIS), con cio’ escludendo ogni profilo di concorso nella turbativa d’asta e aveva poi trascurato di valutare che la gara del 26/7/2016 non era ancora stata espletata ed anzi la ASL aveva iniziato il procedimento di revoca.
3.3 Con il terzo motivo, relativo alle esigenze cautelari, il ricorrente ha lamentato una totale carenza di motivazione in ordine alla affermata sussistenza della esigenza cautelare di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera c, data l’assenza di precedenti penali dell’indagato e il riferimento solo ad altri indagati delle condotte ritenute indicative di detto pericolo; il (OMISSIS), poi, era stato destinatario di una revoca della procura a rappresentare e dirigere tecnicamente la societa’, che aveva poi partecipato per la prima volta ad un appalto pubblico, il tutto a tacere della considerazione che ben difficilmente una eventuale pena inflitta in giudizio avrebbe potuto superare i tre anni di reclusione.
4. Il Difensore di (OMISSIS) ha dedotto piu’ motivi di ricorso, tutti per violazione di legge penale sostanziale e processuale e per vizi di motivazione.
4.1 Con una prima prospettazione, riferibile al tema della gravita’ indiziaria, il ricorrente ha sottolineato che il Tribunale non aveva considerato che la condotta ascritta al (OMISSIS) e riferita al (OMISSIS) aveva ad oggetto non una gara di appalto da aggiudicare quanto piuttosto una proroga di un appalto gia’ aggiudicato e di una gara gia’ conclusasi, con conseguente non configurabilita’ del reato di cui all’articolo 353 cod. pen.; in ogni caso, poi, il nominativo del (OMISSIS) non era stato espressamente indicato da Tribunale tra gli imprenditori “amici” che il (OMISSIS) aveva concretamente favorito.
Anche il tema della affermata falsita’ della autocertificazione del (OMISSIS) non era stato adeguatamente trattato dal Tribunale che aveva trascurato di considerare le lunga memoria difensiva che aveva contestato la sussistenza di detta falsita’; l’interpretazione poi della conversazione telefonica del 23 febbraio 2017, soffriva dell’equivoco gia’ segnalato e cioe’ della affermata equivalenza tra la proroga di un appalto gia’ scaduto e l’affidamento di quello per cui era in corso la procedura di gara, come dimostravano gli accenni alla richiesta di integrazione di una polizza fidejussoria e all’atto di sottomissione, cioe’ alla adesione dell’appaltatore alla estensione dei lavori previsti nell’appalto cosi’ come solo al tema della proroga dell’appalto doveva essere riferita la conversazione cui il (OMISSIS) aveva preso parte.
4.2 Con una seconda prospettazione, specificamente riferita alle esigenze cautelari, il ricorrente ha lamentato la assertivita’ e la apoditticita’ della relativa motivazione, anche in riferimento alla previsione di condanna non inferiore ai tre anni di reclusione.
5 Il Difensore di (OMISSIS) ha dedotto tre motivi di ricorso, tutti riferiti a vizi di motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e.
5.1 Con il primo motivo, riferito al tema della gravita’ indiziaria, il ricorrente ha lamentato che la motivazione della Corte avesse ripercorso quella del Gip senza alcuna reale valutazione degli elementi addotti dalla Difesa, ponendo a fondamento della riconosciuta gravita’ indiziaria il contenuto di alcune conversazioni intercettate senza alcun approfondimento critico del loro contenuto che avrebbe dimostrato invece come il (OMISSIS) avesse chiesto al (OMISSIS) spiegazioni e chiarimenti in merito ai requisiti per poter presentare la propria offerta, offerta che, a seguito della riapertura dei termini, non era poi stata materialmente presentata per carenza dei requisiti indicati nel bando.
5.2 Con il secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari, il ricorrente ha sottolineato come il Tribunale avesse sostanzialmente omesso di indicare, in specifico riferimento al (OMISSIS), le circostanze di fatto che rendevano concreto ed attuale il pericolo di commissione di delitti della stessa specie, tanto piu’ che, come gia’ osservato, il (OMISSIS) aveva poi espressamente rinunciato a partecipare alla gara per assenza dei requisiti richiesti, cosi’ che il giudizio cautelare del Tribunale si fondava in realta’ solo su elementi di natura spiccatamente congetturale.
5.3 Con il terzo motivo, relativo alla idoneita’ ed adeguatezza della misura effettivamente disposta, quella degli arresti domiciliari, il ricorrente ha lamentato che il Tribunale non avesse effettivamente indicato le ragioni per le quali una misura meno restrittiva non avrebbe potuto salvaguardare adeguatamente le esigenze cautelari ritenute sussistenti.
6. il 20 settembre 2017 e’ pervenuta una nota di deposito nell’interesse di (OMISSIS) con allegata documentazione di presa d’atto della ASL di ROMA della risoluzione del rapporto di lavoro e di sospensione del (OMISSIS) dall’albo dei Medici.
7. Il 25 settembre 2017 sono pervenuti motivi nuovi del ricorrente (OMISSIS) che ha lamentato, con il primo motivo nuovo, violazione di legge ex articolo 606 c.p.p., lettera b per erronea applicazione della legge penale in riferimento all’articolo 353 cod. pen. e, con il secondo, violazione di legge processuale ex articolo 606 c.p.p., lettera c in merito alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari che legittimavano la misura degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va esaminato in primo luogo il ricorso di (OMISSIS), che ha sollevato critiche alla motivazione esclusivamente sul piano della affermata sussistenza di esigenze cautelari e di idoneita’ della misura in allora disposta, quella della custodia in carcere, a soddisfare le esigenze ritenute sussistenti.

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