[….segue pagina antecedente]
1.1 Va ricordato allora che, nel frattempo, al (OMISSIS) e’ stata applicata una misura meno restrittiva della liberta’ personale, cosi’ che tutte le prospettazioni relative alla idoneita’ della sola custodia in carcere a soddisfare le esigenze di cautela ritenute sussistenti sono in gran parte venute meno; rimane intatto, pero’, il tema della effettiva sussistenza delle stesse, specie di quella di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera c, e cio’ in ragione della circostanza che, come documentato dal ricorrente fin dalla richiesta di riesame, il (OMISSIS) si era dimesso dalla sia Pubblica funzione di Presidente della Commissione Medica locale di ROMA (OMISSIS).
1.2 n Tribunale ha ritenuto sostanzialmente inefficaci, nella prospettiva della dimostrazione della inesistenza di esigenze cautelari, queste dimissioni e questa richiesta di pensionamento dato che, in ipotesi di possibile, futuro ridimensionamento del quadro cautelare, le stesse non avrebbero impedito la ripresa da parte del (OMISSIS) della sua pubblica funzione, con connesse e conseguenti occasioni di commissione di nuovi reati della stessa specie.
1.3 In realta’, gia’ la valutazione del Tribunale si fondava, in allora, su elementi sostanzialmente congetturali e debolmente dimostrativi della effettiva sussistenza del pericolo cautelare in argomento, specie in tema di attualita’ e concretezza dello stesso; oggi c’e’ poi la documentazione prodotta in sede di nota di deposito del 20 settembre 2017 che attesta, per un verso, che le dimissioni presentate dal (OMISSIS) sono definitive e non suscettibili di revoca in caso di futuro ridimensionamento del quadro cautelare, e, per l’altro, che lo stesso indagato e’ stato sospeso dall’Albo dei Medici-Chirurghi, cosi’ che il giudizio di concreta ed attuale pericolosita’ del (OMISSIS) in funzione della commissione di reati della stessa specie dipendenti dalla pubblica funzione in allora svolta non puo’ che necessitare di una nuova valutazione che tenga conto dei dati di fatto documentali ai quali si e’ sopra fatto cenno.
1.4 L’ordinanza impugnata, quindi, va annullata sul punto delle esigenze cautelari (unico sollevato con il ricorso), con rinvio per nuovo esame al Tribunale di ROMA.
2. Il ricorso di (OMISSIS) e’ fondato nel suo primo motivo, con assorbimento conseguente del secondo e del terzo, con annullamento della ordinanza impugnata e rinvio per nuovo esame al Tribunale di ROMA.
2.1 Va brevemente ricordato, in fatto, che la Difesa del (OMISSIS) ha ricevuto, il giorno 29 marzo 2017, l’avviso previsto dall’articolo 309 c.p.p., comma 8 di fissazione della camera di consiglio del 5 aprile 2017 per la trattazione della richiesta di riesame e il successivo giorno 30 marzo ha chiesto di estrarre copia di tutti i files audio relativi alle intercettazioni, da reperire negli atti trasmessi dal Pubblico ministero ex articolo 309 c.p.p., comma 5 ma il Tribunale di ROMA aveva risposto che il Pubblico ministero non aveva in realta’ depositato alcun supporto informatico; il successivo 31 marzo la Difesa aveva sollecitato il Pubblico ministero a depositare quanto richiesto ma la Procura della Repubblica aveva risposto con un fax con il quale si faceva riserva di depositare il tutto non appena la ditta incaricata della masterizzazione avesse terminato il suo lavoro, posizione ribadita anche il successivo giorno 4 aprile 2017, quello precedente l’udienza di riesame, quando il Pubblico ministero rispondeva ad una ulteriore, analoga istanza difensiva con una nota in calce alla stessa dove si affermava che si sarebbe provveduto al deposito delle conversazioni mancanti non appena terminata la masterizzazione.
2.2 Di fronte all’evidente omissione del deposito integrale degli atti posti a fondamento della richiesta di cui all’articolo 291 c.p.p., comma 1 e alla correlativa eccezione tempestivamente avanzata, il Tribunale ha risposto, avvalendosi anche del principio di diritto enunciato in Cass. Sez. 2 del 1/12/2016 n. 54721, Lafleur, Rv 268916, che la Difesa avrebbe dovuto sollecitare, perche’ ancora in termine, il rinvio dell’udienza di riesame ex articolo 309 c.p.p., comma 9 bis.
2.3 La tesi sviluppata dal Tribunale non e’ pero’ persuasiva e si risolve in una sostanziale violazione di legge processuale in riferimento proprio alla facolta’ di chiedere il rinvio dell’udienza del riesame previsto dal citato articolo 309, comma 9 bis.
Non c’e’ dubbio, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che il termine per chiedere il rinvio, quello di due giorni dalla notificazione dell’avviso, non era ancora scaduto quando, il giorno 31 marzo, la Difesa, sulla base della ricostruzione svolta piu’ sopra, aveva gia’ avuto definitiva certezza che le copie non ancora masterizzate non erano disponibili e non sarebbero state depositate in termini cosi’ come non ha alcun reale pregio l’osservazione, sempre della Difesa, che non si sarebbe potuto chiedere il rinvio dell’udienza perche’ non si sapeva quanto tempo avrebbe richiesto la masterizzazione in questione.
Quello che pero’ non convince della tesi del Tribunale e’ la individuazione in capo alla Difesa (piu’ precisamente, all’indagato) di un dovere di richiedere il rinvio dell’udienza, anche per un termine che la legge quantifica in un massimo di dieci giorni (cui corrisponde un analogo periodo temporale di ipotetica protrazione della custodia cautelare in essere) per ragioni direttamente dipendenti non da esigenze strettamente ed esclusivamente difensive, per le quali il sacrificio richiesto consistente nell’ipotetico prolungamento della custodia cautelare si giustifica e si comprende), ma per ovviare in qualche modo ad omissioni e manchevolezze, sia pure incolpevoli, del Pubblico ministero che si sono risolte in una sostanziale violazione del dovere di deposito integrale degli atti ex articolo 309 c.p.p., comma 5 e, in particolare, delle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate durante le indagini preliminari.
[…segue pagina successiva]
Leave a Reply