Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 3 gennaio 2018, n. 91. La resistenza a pubblico ufficiale, reato comune e a bassa valenza criminogena, non giustifica la sorveglianza speciale se è trascorso un significativo lasso di tempo tra l’emissione del decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione e la sua esecuzione

[….segue pagina antecedente]

RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Lecce, in parziale accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS), ha riformato in parte il decreto emesso dal Tribunale di Lecce in data 23 settembre 2016, riducendo a due anni la durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Lecce.
2. L’avv. (OMISSIS), nell’interesse del (OMISSIS), ricorre avverso tale decreto e ne chiede l’annullamento, deducendo, con unico motivo, la violazione di legge, in relazione al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articoli 1 e 4, ed il vizio di motivazione apparente.
La Corte di appello di Lecce, infatti, pur escludendo la sussistenza di indizi attuali di appartenenza del (OMISSIS) ad associazioni di cui all’articolo 416 bis c.p., aveva fondato la prognosi di attualita’ della pericolosita’ sociale su un unico fatto storico, occasionale ed irrilevante rispetto alle categorie di pericolosita’ sociale delineate dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articoli 1 e 4.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
2. Nel delibare il motivo formulato dal ricorrente, occorre premette che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione e’ ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, articolo 4, richiamato dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, articolo 3 ter, comma 2, e ribadito dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 10, comma 3; ne consegue che, in tale ambito, e’ esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimita’ l’ipotesi dell’illogicita’ manifesta di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso la violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (ex plurimis: Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365).
Il sindacato di legittimita’ sui provvedimenti in materia di prevenzione e’, pertanto, limitato alla violazione di legge e non si estende al controllo dell’iter giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto assente (ex plurimis: Sez. 6, n. 35044 del 08/03/2007, Bruno, Rv. 237277) e non puo’ essere dedotta come vizio di motivazione mancante o apparente la sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realta’, siano stati presi in considerazione dal giudice o che, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Tale limitazione e’, peraltro, stata riconosciuta non irragionevole dalla Corte Costituzionale, stante la peculiarita’ del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, sia sul terreno processuale che su quello sostanziale (sentenze n. 321 del 22/06/2004 e n. 106 del 15/04/2015 della Corte Costituzionale).
3. Deduce il ricorrente di essere stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per il periodo di quattro anni, con Decreto n. 4 del 1993, emesso dal Tribunale di Lecce, in quanto gravato da indizi di appartenenza ad una associazione per delinquere di tipo mafioso e per altri gravi reati.
Il (OMISSIS), all’esito di un complesso iter processuale, era, tuttavia, stato assolto, con la formula perche’ il fatto non sussiste, dal delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso, ma aveva, comunque, riportato condanne per una serie di gravi delitti (omicidio, estorsione, e violazione della legge sulla armi), che avevano determinato un provvedimento di cumulo alla pena di trent’anni di reclusione, finita di espiare in data 16 giugno 2016.
Il Tribunale di Lecce, nel procedere ad una nuova disamina della pericolosita’ sociale del (OMISSIS), aveva, tuttavia, ritenuto la stessa sussistente in ragione di una denuncia riportata dal medesimo per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, asseritamente commesso in data (OMISSIS).

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *