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2.4 La motivazione della Corte e’ perfettamente legittima e pienamente condivisibile; il provvedimento impugnato, infatti, ha adeguatamente dato atto, come si e’ visto, sia della esistenza degli indizi di appartenenza del (OMISSIS) alla associazione mafiosa in questione sia della posizione di vertice rivestita dello stesso sia pure in recente passato sia, infine, della mancanza totale di qualsiasi indice di cessazione o anche solo di attenuazione della pericolosita’ qualificata cosi’ individuata, basate dal Difensore sul solo, equivoco ed insufficiente argomento secondo il quale durante lo stato di detenzione il (OMISSIS) non aveva dato adito a rilievi di alcun genere.
Del resto, a confutare le argomentazioni difensive circa il fatto che anche per i c.d. pericolosi specifici non e’ consentita dalla giurisprudenza di legittimita’ una presunzione di pericolosita’ indeterminata nel tempo, resta l’osservazione della Corte secondo la quale i fatti significativi della pericolosita’, e in specie quello dell’inserimento del (OMISSIS) nella compagine mafiosa in argomento, non erano lontani nel tempo, dato che essi si spingevano fino al settembre del 2012, data di emissione della misura cautelare per il reato di cui all’articolo 416 bis c.p., il tutto quindi in esplicito adeguamento alla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di un condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l’accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, l’attualita’ della pericolosita’ sociale puo’ essere desunta, oltre che dalla condanna definitiva del proposto per il reato di cui all’articolo 416 bis c.p., dal suo ruolo nelle pregresse attivita’ del gruppo criminoso, dalla mancanza di prove della sua cessazione, dalla tendenza dello stesso a mantenere intatta la sua capacita’ organizzativa nonche’ dall’assenza, anche nel corso dei periodi di detenzione, di comportamenti del proposto sintomatici del suo recesso dal sodalizio e dell’abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise (Cosi’ Cass. Sez. 6 del 14/1/2016 n. 5267, Grande Aracri, Rv 266184).
La sentenza 291/2013 della Corte Costituzionale, infine, riguarda la ben diversa fattispecie di una misura di prevenzione che era rimasta sospesa durante lo stato di detenzione e aveva ripreso successivamente vigore, dopo la cessazione della detenzione stessa mentre nel caso in esame la misura di prevenzione e’ stata disposta per la prima volta dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 416 bis c.p., mentre il proposto era ed e’ ancora detenuto.
2.5 Anche in merito al profilo strettamente patrimoniale della disposta confisca, va ribadita la piena legittimita’ e la adeguata motivazione della decisione impugnata; la Corte, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha accertato, per il periodo di pericolosita’ individuato, l’assenza di redditi dichiarati da parte dei componenti del nucleo familiare del (OMISSIS) tali da giustificare gli impegni finanziari relativi agli acquisti effettuati e debitamente elencati, tra l’altro senza ricorso al credito bancario ad eccezione dell’acquisto di una BMW, e il versamento nei conti correnti dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) di somme di denaro in assegni e contanti senza l’indicazione di un titolo legittimo; la Corte, poi, si e’ fatta carico di rispondere con dettaglio alle tesi difensive rilevando, quanto alla consulenza della Difesa, che la stessa portava ad una erronea duplicazione di importi, quanto alla donazione da parte di (OMISSIS) della somma di 100.000 Euro, che l’atto non era stato effettivamente dimostrato nella sua realizzazione, quanto all’acquisto di due terreni, che le dichiarazioni di (OMISSIS) non erano idonee a dimostrare il pagamento della differenza tra prezzo dichiarato e prezzo effettivo, e infine, quanto alla vincita al gioco, che la stessa era comunque stata debitamente valutata in uno con la somma incassata dal (OMISSIS) per un risarcimento da incidente stradale.
3. In conclusione, quindi, il provvedimento impugnato e’ totalmente esente da critiche sia in termini di violazioni di legge sia in termini di una mancanza o apparenza di motivazione che concretizzi appunto quella violazione di legge che sola consente, come e’ noto, il ricorso per Cassazione in materia di misura di prevenzione; anche il ricorso del (OMISSIS), quindi, va dichiarato inammissibile, con le conseguenze di cui all’articolo 616 c.p.p. in tema di spese processuali e di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di 2.000 Euro a favore della cassa delle ammende.

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