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2.1 Con il primo motivo, riferibile al solo proposto (OMISSIS) e alla misura di prevenzione personale, e’ stata dedotta inosservanza o erronea applicazione di legge penale e vizi di motivazione; la motivazione del provvedimento impugnato, infatti, aveva trascurato di valutare, sul punto specifico della affermata pericolosita’, il percorso carcerario del ricorrente che era rimasto ristretto in carcere dal 12/9/2012 e che aveva sempre tenuto un comportamento consono alla vita carceraria, con esclusione quindi di qualsiasi profilo di pericolosita’ sociale attuale, che tra l’altro avrebbe dovuto essere specificamente dimostrata dal Pubblico ministero.
2.2 Con il secondo motivo, relativo alla misura patrimoniale, i ricorrenti hanno dedotto che la Corte non aveva tenuto nel debito conto la significativa documentazione prodotta dalla Difesa, consistente in indagini difensive, consulenze contabili, attestazioni rilasciate da Poste Italiane, che dimostrava inequivocabilmente la provenienza lecita dei beni confiscati, con conseguente omissione totale di motivazione denunciabile come vizio di legittimita’ davanti alla Corte di Cassazione.
3. Il Procuratore generale ha osservato, quanto al ricorso dei terzi interessati, che gli stessi non avevano rilasciato la necessaria procura speciale ma solo una generica delega al deposito dell’atto di impugnazione, e, quanto al ricorso del proposto, che lo stesso si presentava generico sia sul punto della affermata pericolosita’ sia su quello della disposta confisca, tanto piu’ che tutti i rilievi difensivi erano stati debitamente esaminati e persuasivamente rigettati, con motivazione completa ed esauriente, cosi’ che tutti i ricorsi andavano dichiarati inammissibili.
4. I ricorrenti hanno depositato, il 26 giugno 2017, una memoria di replica alle considerazioni svolte dal Procuratore generale con la quale hanno insistito nella proprie prospettazioni e nelle relative richieste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso dei terzi interessati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) va dichiarato inammissibile ex articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera a in quanto proposto da soggetto non legittimato; va infatti ricordato, come pertinentemente messo in rilievo nelle richieste scritte del Procuratore generale, che i terzi interessati, sono onerati, nel procedimento di prevenzione, del conferimento di espressa procura speciale al Difensore per la proposizione del ricorso in Cassazione (in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. 6 del 23/10/2012 n. 7510, Esposito, Rv 254580); nel caso in esame, i terzi interessati hanno sottoscritto il ricorso ed hanno rilasciato all’Avv. (OMISSIS) una procura speciale solo per il mero deposito dell’atto di gravame e non, come sarebbe stato necessario, per la presentazione dell’impugnazione, cosi’ che i relativi ricorsi vanno dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di 2.000,00 Euro a favore della cassa delle ammende.
2. Identica sorte, anche se per motivi diversi, va riservata al ricorso del proposto (OMISSIS).
2.1 Va chiarito preliminarmente che il decreto che ha applicato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obblighi accessori e la misura di prevenzione patrimoniale della confisca e’ stato pronunciato in data 11 maggio 2016; il (OMISSIS) era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere il 4 settembre 2012 per il reato di cui all’articolo 416 bis c.p. che si riferiva a fatti di partecipazione ad una associazione mafiosa iniziati nell’anno 2000; sempre il (OMISSIS) era stato condannato in sede di giudizio abbreviato il 24 luglio 2013 alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione, sentenza passata in giudicato il 16 settembre 2015, dopo la conferma della Corte di Appello.
2.2 Il ricorrente ha sostanzialmente lamentato, con il ricorso per Cassazione, che, a fronte di una lunga custodia cautelare e poi di una condanna definitiva trascorsa senza dare adito a rilievi di sorta, non sia stato accertato positivamente lo status di persona pericolosa in quanto indiziato di appartenere ad associazione mafiosa, cosi’ come richiesto dalle indicazioni rese dalla Corte Costituzionale che con sentenza 291/2013 e poi da alcune decisioni di legittimita’ specificamente richiamate nel ricorso.
2.3 La prospettazione difensiva e’ infondata; la Corte milanese, dopo aver ricordato che il motivo di appello contro la decisione di primo grado era consistito nella mera enunciazione non argomentata del fatto che “lo stato detentivo, il decorso del tempo e il percorso carcerario propendevano senza dubbio alcuno per la insussistenza della pericolosita’ sociale”, ha comunque osservato, per un verso, che i fatti partecipativi alla associazione mafiosa per la quale era intervenuta condanna datavano dal lontano anno 2000, che, prima della restrizione in carcere in custodia cautelare e poi in espiazione pena, il (OMISSIS) era pregiudicato per rapina, detenzione e porto illegale di armi, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e radicato pienamente nel sodalizio n’dranghetista di (OMISSIS) dopo aver rivestito cariche di “capo societa’” e “mastro di giornata” nel medesimo contesto criminale e, per l’altro, che non vi era stata alcuna concreta dimostrazione che il trattamento carcerario avesse in qualche modo vanificato o anche solo attenuato la pericolosita’ del (OMISSIS).

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