Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 26 settembre 2017, n. 44247. Legittimo il sequestro delle somme, provento di truffa, depositate nei conti bancari se utile a scongiurare il rischio di “transiti” su conti diversi

Legittimo il sequestro delle somme, provento di truffa, depositate nei conti bancari se utile a scongiurare il rischio di “transiti” su conti diversi con il pericolo di perdita definitiva del denaro e della possibilità di restituirlo ai truffati.

Sentenza 26 settembre 2017, n. 44247
Data udienza 20 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. VERGA Giovanna – Consigliere

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – rel. Consigliere

Dott. DE SANTIS Anna Maria – Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza emessa in data 03/05/2017 dal Tribunale di Padova;
in funzione di giudice del riesame cautelare;
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento.
CONSIDERATO IN FATTO
Con ordinanza del 03/05/2017 il Tribunale di Padova – sezione per il riesame dei provvedimenti sulle misure cautelari personali e reali rigettava le richieste di riesame: a) del decreto del Gip di quello stesso tribunale del 04/04/2017 di convalida del sequestro d’urgenza emesso dal P.M. il 30/03/2017; b) di contestuale autonomo sequestro preventivo del Gip del 04/04/2017 fino alla concorrenza della somma di Euro 25.616,88 con riguardo a tre conti correnti bancari intestati, rispettivamente, a (OMISSIS), (OMISSIS) s.r.l. ed (OMISSIS) s.r.l..
Il Tribunale rilevava l’inammissibilita’ del riesame avverso il provvedimento di convalida del decreto emesso in via d’urgenza dal P.M. in quanto non impugnabile; rigettava altresi’ il ricorso con riferimento agli altri motivi ritenendo sussistente il fumus del reato di truffa contestato al (OMISSIS) personalmente e in qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) nonche’ il periculum in mora per il rischio di veicolazione delle somme da un conto corrente all’altro con conseguente necessita’ di assicurare l’efficacia di un’eventuale confisca del profitto dei reati contestati. Rigettava infine la richiesta di riduzione della somma sequestrata.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), in qualita’ di amministratore unico e legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l. in relazione al conto corrente sequestrato presso la (OMISSIS), filiale di (OMISSIS), sulla base di cinque motivi:
– abnormita’ del provvedimento di sequestro perche’ extra ordinem (avulso cioe’ dalle regole del procedimento cautelare) e in violazione del generale divieto di riformatio in peius (la reiterazione delle richieste di sequestro preventivo e dei relativi provvedimenti di convalida doveva considerarsi estranea alle regole processuali); inoltre, i termini previsti dall’articolo 324 c.p.p. ancorche’ ordinatori non erano stati rispettati ed indebitamente dilatati (la diversa previsione di perentorieta’ dello stesso termine per le misure cautelari personali non si giustificava con conseguente necessita’ di sollevare sul punto questione di legittimita’ costituzionale e di richiedere “al legislatore interpretazione autentica della ratio sottesa alla riforma di cui alla L. 16 aprile 2015, n. 47”);

[…segue pagina successiva]

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