Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 26 settembre 2017, n. 44247. Legittimo il sequestro delle somme, provento di truffa, depositate nei conti bancari se utile a scongiurare il rischio di “transiti” su conti diversi

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– abnormita’ dell’ordinanza impugnata per ultrapetizione, atteso che l’atto propulsivo non faceva riferimento – contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale del riesame – ad un sequestro finalizzato alla confisca del profitto;
– erronea applicazione dell’articolo 321 c.p.p. per difetto della corretta individuazione dei requisiti fondanti il sequestro (trattandosi di beni appartenenti ad un terzo, estraneo al reato, la verifica del fumus doveva intendersi in termini di gravi indizi non solo rispetto all’astratta configurabilita’ dei reati ma anche al coinvolgimento della (OMISSIS) nelle truffe ovvero all’intestazione fittizia di beni dell’indagato; il periculum invece doveva essere valutato con riferimento alla effettiva disponibilita’ delle somme da parte del (OMISSIS) ed al rapporto di pertinenza con le truffe contestate);
– erronea applicazione dell’articolo 321 c.p.p. “sotto il profilo della necessaria pertinenzialita’ tra l’oggetto della misura ablativa ed il reato”, in considerazione delle circostanze in fatto che caratterizzano la fattispecie (la somma di Euro 15.000,00 non era stata trasferita alla (OMISSIS) dalla societa’ (OMISSIS), circostanza non esaminata dal tribunale che aveva fatto erroneo riferimento alla fungibilita’ del danaro per giustificare la misura in relazione alla prima truffa ipotizzata);
– erronea applicazione dell’articolo 125 c.p.p., comma 3 con riferimento all’articolo 111 Cost., commi 6 e 7 per la apparente motivazione sulle doglianze difensive in ordine al difetto di pertinenzialita’ tra res e reato contestato.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato.
2. Non sussistono innanzitutto i profili di abnormita’ dedotti nei primi due motivi di ricorso (“controllato stillicidio di sequestri conservativi”; “inopportuna curvatura temporale dei termini della fase cautelare”).
Il conto corrente oggetto del provvedimento di sequestro impugnato era stato gia’ oggetto di analogo decreto del gip, annullato dal tribunale a seguito di richiesta di riesame per mancanza radicale di motivazione; le somme di denaro non erano state altresi’ restituite ma nuovamente sottoposte a vincolo d’indisponibilita’.
La Suprema Corte ha gia’ avuto modo di affermare a riguardo che in tema di sequestro, l’omessa immediata restituzione delle cose sequestrate a seguito di annullamento da parte del Tribunale del riesame del relativo provvedimento di sequestro, non e’ sanzionata da alcuna norma processuale, per cui, in base al principio di tassativita’ delle nullita’, non e’ ravvisabile alcuna ipotesi di nullita’ nel caso in cui il Pubblico Ministero trattenga la documentazione sequestrata ed emetta, sulla base del suo esame, un nuovo e diverso provvedimento di sequestro dei medesimi beni (Cass. sez. 3 sentenza n. 21318 del 17/04/2002 – dep. 30/05/2002 – Rv. 222134), cosi’ escludendo non solo vizi radicali della procedura ma legittimando la possibilita’ di reiterazione della misura cautelare reale. Con riferimento specifico poi all’annullamento disposto in sede di riesame per carente motivazione la Corte ha altresi’ precisato che si produce in tal caso un limitato effetto preclusivo “rebus sic stantibus”, che non impedisce l’adozione di un nuovo decreto contenente la compiuta indicazione delle ragioni a base del sequestro (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 3738 del 14/11/2013 – dep. 28/01/2014 – Rv. 258769).
Per quanto riguarda “l’assenza di perentorieta’ dei termini della fase cautelare reale” le sezioni unite hanno da tempo precisato che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio dell’articolo 324 c.p.p., comma 7, alle disposizioni contenute nell’articolo 309 c.p.p., comma 10″ deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo; ne deriva che sono inapplicabili le disposizioni – introdotte nel predetto comma decimo dalla L. 8 aprile 2015, n. 47 – relative al termine perentorio per il deposito della decisione ed al divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18954 del 31/03/2016 – dep. 06/05/2016 – Rv. 266790, alla cui ampia motivazione si rinvia con riferimento sia all’interpretazione della L. n. 47 del 2015 sia alle ragioni sottese ad una disciplina delineata dal legislatore in forma parzialmente autonoma in tema di riesame di misure ablative rispetto al riesame delle misure coercitive).

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