Il principio dell’apparenza del diritto è inapplicabile, sia nei rapporti tra condominio e condomino, che nei confronti dei terzi estranei al condominio. Pertanto, il condomino apparente non risponde delle pretese del terzo creditore relative all’adempimento dell’obbligazione contratta dall’amministratore per conto del condominio. Ciò che rileva è soltanto l’effettiva titolarità di un immobile del condominio, in quanto l’obbligazione è collegata al diritto reale condominiale.
Ordinanza 9 ottobre 2017, n. 23621
Data udienza 12 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24438/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 598/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 21/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
(OMISSIS) propone ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 598/2015 del 21 settembre 2015.
Si difende con controricorso (OMISSIS).
La Corte d’Appello di Salerno ha rigettato l’appello di (OMISSIS) contro la sentenza n. 55/2008 pronunciata in primo grado dal Tribunale di Salerno, che, pur revocando il decreto ingiuntivo emesso per l’importo di Lire 63.863.196 nei confronti del (OMISSIS) e di (OMISSIS) su domanda di (OMISSIS), titolare dell’impresa (OMISSIS), condannava il medesimo intimato (OMISSIS), che aveva proposto opposizione, al pagamento della somma di Euro 25.426,96, a titolo di saldo residuo del corrispettivo dei lavori di ristrutturazione del fabbricato condominiale di (OMISSIS). La Corte d’Appello di Salerno, avendo il (OMISSIS) dedotto di essere egli soltanto l’amministratore della (OMISSIS) s.r.l., effettiva condomina, e quindi mero condomino apparente, in quanto tale passivamente non legittimato rispetto alla pretesa di pagamento dell’appaltatore, ha per contro sostenuto che l’apparenza della qualita’ di condomino (manifestata dalla partecipazione alle assemblee condominiali senza mai manifestare tale qualita’) rileva nei confronti di soggetti terzi, i quali non possono farsi carico di accertare la proprieta’ dell’immobile. Circa poi la contestazione del (OMISSIS) sull’entita’ del debito pro quota a lui riferito, la Corte d’Appello di Salerno ha replicato che, avendo l’altro intimato (OMISSIS) adempiuto in parte al pagamento della complessiva somma di Lire 63.863.196 oggetto dell’originario decreto ingiuntivo, il residuo impagato “deve ritenersi costituire la quota di spettanza dell’appellante”.
Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1189, 1117, 1123 e 2643 e c.c. e segg., deducendo la non invocabilita’ del principio dell’apparenza del diritto e dell’affidamento del terzo ove sussistano specifici mezzi di pubblicita’, quali, nella specie, i registri pubblici immobiliari. Il ricorrente evidenzia come egli non fosse condomino del Condominio di (OMISSIS), quanto, piuttosto, (oltre che amministratore dello stesso Condominio) amministratore della (OMISSIS) s.r.l., proprietaria di alcune unita’ immobiliari comprese nell’edificio.
Il secondo motivo di ricorso allega la violazione e falsa applicazione degli articoli 534, 1189, 1415 e 1416 c.c., nonche’ l’omesso esame di fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, criticando la mancanza assoluta di motivazione circa la buona fede del creditore (OMISSIS) e l’affidamento da questo riposto nel fatto che (OMISSIS) avesse agito come condomino in proprio e non quale amministratore della (OMISSIS) s.r.l.. Viene in particolare richiamata la quietanza del 6 ottobre 1995 rilasciata da (OMISSIS) con riferimento al pagamento di un acconto di Lire 5.000.000, ove il creditore dichiarava di ricevere la somma dal (OMISSIS) “quale amministratore della (OMISSIS) s.r.l.” e si riconosceva alla medesima societa’ l’avvenuto versamento della somma complessiva di Lire 98.000.000. Si richiamano ancora dieci fatture emesse dall’impresa (OMISSIS) in favore della (OMISSIS) s.r.l.. Il terzo motivo di ricorso denuncia, infine, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1123 c.c., non avendo comunque la Corte d’Appello verificato quale fosse la quota di debito riferibile al (OMISSIS) (rectius, alla (OMISSIS) s.r.l.) in base alle tabelle millesimali, essendosi limitata a ricavare la stessa quota come residuo dovuto dopo il pagamento eseguito dall’altro condomino ingiunto (OMISSIS).
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.
[…segue pagina successiva]
Leave a Reply