Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 9 ottobre 2017, n. 23558. Il recesso ad nutum non presuppone necessariamente uno stato di regolare svolgimento del rapporto ma, al contrario, stante l’ampiezza di formulazione della norma di cui all’art. 1671 cc, può essere esercitato per qualsiasi ragione che induca il committente a porre fine al rapporto

Il recesso ad nutum non presuppone necessariamente uno stato di regolare svolgimento del rapporto ma, al contrario, stante l’ampiezza di formulazione della norma di cui all’art. 1671 cc, può essere esercitato per qualsiasi ragione che induca il committente a porre fine al rapporto, da un canto non essendo configurabile un diritto dell’appaltatore a proseguire nell’esecuzione dell’opera (avendo egli diritto solo all’indennizzo previsto dalla norma) e, d’altro canto, rispondendo il compimento dell’opera esclusivamente all’interesse del committente.

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Ordinanza 9 ottobre 2017, n. 23558
Data udienza 4 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25573-2014 proposto da:
(OMISSIS), titolare dell’omonima Impresa Edile, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 719/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 22/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Pordenone, premesso che l’impresa edile di (OMISSIS) aveva convenuto in giudizio la societa’ (OMISSIS) affinche’ fosse accertato l’esercizio del diritto di recesso ex articolo 1671 cc relativamente al contratto di appalto 6.3.2003, di modifica di altro precedente 16.5.2002, con determinazione di quanto dovuto all’appaltatore; che la convenuta aveva eccepito in via riconvenzionale il grave inadempimento dell’attrice e chiesto la risoluzione per fatto e colpa della stessa con condanna ai danni ed, in subordine, nell’ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la condanna di quest’ultima al pagamento ex articolo 1671 c.c. della somma di Euro 600.000 oltre interessi e svalutazione, rigettava la domanda attorea, dichiarava la risoluzione del contratto 6.3.2003, condannava l’attrice al pagamento di Euro 88.001,76 oltre interessi ed ai danni in Euro 240.000.
Proposto appello da (OMISSIS), nella resistenza della (OMISSIS), la Corte di appello di Trieste, con sentenza 22.8.2013, accoglieva parzialmente il gravame dichiarando che l’impresa (OMISSIS) aveva legittimamente esercitato il recesso e condannava la recedente al pagamento in favore della convenuta appellata dell’importo di Euro 167.842,29 oltre IVA a titolo di indennizzo ex articolo 1671 c.c., rigettava l’appello relativamente alla domanda di danni avanzata nei confronti della (OMISSIS) e la riconvenzionale di quest’ultima, con compensazione parziale delle spese.
La Corte territoriale osservava che l’esercizio legittimo del diritto di recesso comportava lo scioglimento ex nunc del rapporto contrattuale.
L’impresa (OMISSIS) aveva chiesto la condanna della (OMISSIS) ai danni e quest’ultima non aveva assolto all’onere probatorio su di essa incombente relativo all’adempimento delle obbligazioni di cui agli articoli 23 e 15 del contratto, i testi escussi non deponevano nel senso indicato dal Tribunale e non poteva accogliersi la domanda della (OMISSIS) di risoluzione per grave inadempimento della (OMISSIS), che tuttavia, non aveva provato i danni lamentati ne’ risultava provato che l’immobile dovesse essere consegnato a terzi in una determinata data o affittato.
La ctu era pienamente condivisibile.
Ricorre (OMISSIS) con due motivi, illustrati da memoria, resiste con controricorso (OMISSIS).
CONSIDERATO IN DIRITTO

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