Il nuovo articolo 360 c.p.c., n. 5; omesso esame di un fatto decisivo, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, nei limiti in cui l’anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente alla esistenza in se’ della motivazione, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 6 aprile 2018, n. 8492.

Il nuovo articolo 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, dispone che e’ oggi denunciabile soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, nei limiti in cui l’anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente alla esistenza in se’ della motivazione, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto delle altre risultanze processuali(nelle ipotesi quindi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” di motivazione).

Ordinanza 6 aprile 2018, n. 8492
Data udienza 14 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23554/2012 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VICENZA, depositato il 13/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/12/2017 dal Cons. Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte, rilevato che:

Con decreto depositato il 14/9/2012, il Tribunale di Vicenza ha respinto l’opposizione proposta dall’avv. (OMISSIS) nei confronti del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., per ottenere l’ammissione dell’ulteriore credito per attivita’ stragiudiziale ed accessori in privilegio ex articolo 2751 bis c.c., n. 2, per Euro 182.421,93 a titolo di onorari per l’attivita’ di assistenza stragiudiziale ed interessi di mora, ed Euro 73.698,46, in chirografo, a titolo di rimborso spese generali, Cpa, Iva ed interessi di mora.

Il Tribunale ha qualificato come stragiudiziale l’attivita’ resa; ha ritenuto inapplicabile la tariffa professionale, data la complessita’ e poliedricita’ dell’attivita’ svolta, ed ha quindi adottato il parametro residuale della valutazione giudiziale ex articolo 2233 c.c.; in relazione al quantum, considerato quale parametro di riferimento il valore indeterminabile, ha ritenuto ragionevole concludere per la somma che le parti avevano posto quale base dell’ ipotesi di accordo, sia pure con scadenze, di Euro 500.000,00 e detratto quanto gia’ percepito in acconto, ha ritenuto ancora da corrispondere la somma di Euro 275.000,00, oltre Iva e Cpa, per la quale l’avv. (OMISSIS) era stato gia’ ammesso al passivo.

Il Tribunale ha pertanto respinto l’opposizione e condannato l’opponente alle spese.

Ricorre l’avv. (OMISSIS) sulla base di cinque motivi.

Il Fallimento si difende con controricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione nella forma semplificata.

Considerato che:

Col primo motivo, il ricorrente denuncia il vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 3, del provvedimento impugnato, per avere disapplicato il Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, a ragione della complessita’ e poliedricita’ dell’attivita’ professionale svolta, cosi’ ritenendo l’inapplicabilita’ anche in via analogica della tariffa professionale, mentre si sarebbe dovuto applicare il punto n. 4 della tabella D stragiudiziale (continuativa prestazione di assistenza), ai sensi dell’articolo 10 del capitolo 3 del Decreto Ministeriale n. 127 del 2004; si trattava, come ritenuto dallo stesso Tribunale nel decreto impugnato, di attivita’ intesa “al solo unitario risultato di rendere possibile il completamento degli interventi edilizi”.

E non ha inciso sui diritti gia’ maturati l’abrogazione del sistema tariffario ex Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1.

Col secondo, denuncia il vizio di omessa motivazione per non avere il Tribunale operato alcun riferimento al parere dell’Ordine.

Col terzo, si duole del vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla determinazione del quantum e sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto applicare il Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, cap. 3, tariffa stragiudiziale, articolo 5, comma 5 e per rinvio, l’articolo 6, comma 2 del cap. 1.

Col quarto, denuncia il vizio di motivazione in relazione alla indeterminatezza del valore del compendio immobiliare e sostiene che, nell’ottica dell’articolo 2233 c.c., non dovrebbe avere alcun rilievo il parametro del valore indeterminabile dell’affare.

Col quinto, denuncia vizio motivazionale, per avere il Tribunale ritenuto il valore indeterminabile, in contrasto con affermazioni dello stesso decreto e facendo riferimento all’ indicazione dello stesso avvocato del valore indeterminabile dei ricorsi al Tar, che tali sono per prassi; sostiene che non si giustifica il riferimento ad alcune voci della tariffa che e’ stata disapplicata, di non essersi limitato ad occuparsi della utilizzabilita’ dell’immobile a fini commerciali ma di essere stato investito di questioni relative alle varianti urbanistiche e permessi di costruire, alla viabilita’, alle autorizzazioni commerciali, e che e’ palese il contrasto tra tali attivita’ e la considerazione del Tribunale sulla esclusione del parametro del valore dell’immobile (il compendio e’ stato stimato in 45-55 milioni di euro).

Cio’ posto, quanto ai vizi di cui al primo ed al terzo mezzo, prospettati quali vizi ex articolo 360 c.p.c., n. 3, va rilevato che la parte ha inteso sostanzialmente censurare la valutazione di fatto del Tribunale, incentrata sulla complessita’ e notevole poliedricita’ dell’attivita’ svolta, come ampiamente illustrato nelle pagine 2 e 3, di talche’ i rilievi critici fatti valere si sostanziano in mere censure di merito(ed in ogni caso, la richiesta applicazione analogica del punto 4 della Tariffa stragiudiziale di cui al Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, postula l’unicita’ dell’incarico e l’inerenza a procedure tipizzate che non sono rinvenibili nella specie, in cui mancano i profili di fatto dell’incarico unico e l’inerenza ad una ben individuabile tipologia di procedura).

Anche il terzo motivo e’ inammissibile, ponendosi nel solco della critica all’argomentazione addotta dal Tribunale per pervenire alla quantificazione dell’importo spettante all’avv. (OMISSIS).

Il Giudice del merito, infatti, posto il valore indeterminabile dell’oggetto della estremamente variegata attivita’ svolta dall’avvocato, nell’ambito della specifica valutazione del merito, ha ritenuto di non discostarsi dall’importo che le stesse parti avevano posto a base di un’ipotesi di accordo ed e’ detta valutazione che l’odierno ricorrente vorrebbe censurare, tra l’altro richiedendo l’applicazione della tariffa professionale, che il Tribunale ha ritenuto nella specie inapplicabile. I motivi secondo, quarto e quinto, con i quali il ricorrente ha inteso far valere vizi motivazionali della pronuncia impugnata, sono inammissibili.

Ed infatti, nella specie si applica il nuovo articolo 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, atteso che il decreto impugnato e’ stato depositato il 14/9/2012; la norma cit., come ritenuto nelle pronunce delle Sez. U. 8053/2014 e 8054/2014, dispone che e’ oggi denunciabile soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, nei limiti in cui l’anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente alla esistenza in se’ della motivazione, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto delle altre risultanze processuali(nelle ipotesi quindi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” di motivazione).

Avuto riguardo a detti criteri, e’ di piana evidenza come le doglianze del ricorrente non rientrino nell’ambito entro il quale resta circoscritto il vizio di motivazione, riguardando, in tesi, l’insufficienza della motivazione (ma il secondo motivo e’ anche privo di decisivita’) e la valutazione di merito condotta dal Tribunale sul valore della controversia, quale parametro a cui agganciare la valutazione giudiziale.

Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 6200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Motivazione semplificata.

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