Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 31 agosto 2017, n. 20653. Dirigente, indennità supplementare, licenziamento e principio di alternativita’ delle tutele consentite in relazione alla specificita’ delle ipotesi delle controversie di lavoro

Il dirigente di azienda industriale, che, ai sensi degli articoli 19 e 22 del contratto collettivo di categoria 16 maggio 1985, integranti una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, abbia adito il collegio arbitrale, senza che a cio’ si sia opposta la controparte, per la determinazione dell’indennita’ supplementare dovuta in ragione della mancanza di giustificazione del proprio licenziamento, non puo’ (salvo che il collegio predetto si sia dichiarato privo di legittimazione a decidere la controversia o che il procedimento non sia pervenuto alla sua conclusione con il lodo o che il relativo patto sia divenuto per qualsiasi ragione inoperante) proporre la medesima azione in sede giudiziaria, non essendo abilitato a trasferire unilateralmente la questione davanti al giudice dopo il compimento di atti incompatibili con la volonta’ di avvalersi di tale tutela ed in mancanza di una volonta’ del datore di lavoro contraria all’utilizzazione del procedimento arbitrale messo in moto dal dirigente medesimo; ove questi, invece, non abbia attivato la procedura arbitrale, ben puo’ proporre l’azione giudiziaria, in conformita’ al principio di alternativita’ delle tutele consentite in relazione alla specificita’ delle ipotesi delle controversie di lavoro, ai sensi della L. n. 533 del 1973, articolo 5, comma 1.

 

Ordinanza 31 agosto 2017, n. 20653
Data udienza 7 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22816-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4470/2015 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 19/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.

FATTO E DIRITTO

La Corte,

Premesso che:

Con decreto in data 10/7 – 19/8/2015, il Tribunale di Palermo ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento della (OMISSIS) s.p.a., proposta da (OMISSIS)(dipendente della societa’, prima col 7 livello, poi quadro ed infine dirigente, licenziato con Nota del 18/8/2009) per ottenere l’ammissione in privilegio del credito di Euro 76335,16 a titolo di indennita’ di mancato preavviso e di Euro 200.882,00, a titolo di indennita’ supplementare, oltre rivalutazione ed interessi, previa declaratoria di illegittimita’ del licenziamento e della mancanza di giusta causa.

Il Tribunale ha osservato che il Giudice del lavoro si era espresso con la sentenza 4203/2012, escludendo l’illegittimita’ del licenziamento, per le ragioni indicate e ritenute condivisibili. Da cui l’infondatezza della richiesta dell’indennita’ di mancato preavviso e dell’indennita’ supplementare, quest’ultima, peraltro, prevista solo nel caso di devoluzione in arbitrato della controversia sulla risoluzione del rapporto di lavoro, ex articolo 29 CCNL.

Il (OMISSIS) ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi(col primo, composito mezzo, il ricorrente prospetta vizi di violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, articolo 4, L. n. 300 del 1970, articolo 15 e L. n. 108 del 1990, articolo 3; L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 7; dell’articolo 2119 c.c.; dell’articolo 324 c.p.c. e articolo 2909 c.c.; dell’articolo 12 preleggi sotto due profili; degli articoli 132 c.p.c. e articolo 2909 c.c.; vizio di motivazione; e vizio di nullita’ sotto il profilo dell’omessa pronuncia; col secondo motivo, fa valere il vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla L. n. 604 del 1966, articolo 5 e articolo 2697 c.c.; col terzo mezzo, il vizio ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 per la violazione e falsa applicazione della L. n. 533 del 1973, articolo 5, comma 1, degli articoli 29 e 34 CCNL per i Dirigenti delle imprese aderenti alla associazioni della Confederazione Servizi/Servizi di pubblica utilita’), per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sula domanda basata sulla violazione del principio di immediatezza della contestazione e di sproporzione del licenziamento rispetto alle contestazioni, mentre il Giudice del Lavoro si e’ pronunciato sulla natura ritorsiva dello stesso ed ha dichiarato improcedibili le domande di natura economica;per avere il Giudice del merito violato l’onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento e per avere ritenuto dovuta l’indennita’ supplementare solo in caso di adizione del Collegio arbitrale.

Rileva quanto segue:

Al di la’ di una certa sovrabbondanza nella deduzione dei vizi lamentati, deve ritenersi sostanzialmente fondata la doglianza fatta valere in relazione alla delimitazione di quanto oggetto del giudizio svoltosi avanti al Giudice del Lavoro.

Posto che si tratta di questione processuale, questa Corte deve verificare direttamente l’ambito di estensione della preclusione conseguente alla sentenza del Giudice del Lavoro, sulla base della stessa, deve ritenersi che detta pronuncia ha statuito solo sulla prospettazione della natura ritorsiva del licenziamento, posta a base della chiesta reintegrazione, mentre non sono state valutate le ulteriori doglianze, dedotte a fondamento della richiesta dell’indennita’ di mancato preavviso e suppletiva di clientela, domande che sono state ritenute improcedibili, dovendo essere fatte valere in sede fallimentare.

Ne’ si potrebbe ritenere che detti profili siano stati implicitamente valutati dal Giudice del Lavoro, visto che costituiscono causae petendi autonome, rispetto alla prospettata natura ritorsiva del licenziamento, la deduzione della tardivita’ della contestazione, l’infondatezza delle stesse e la sproporzione della misura.

E’ altresi’ erronea la ritenuta natura eccezionale della norma di cui all’art.29 CCN1, e la debenza dell’indennita’ solo nel caso di statuizione da parte del Collegio arbitrale, stante il principio di alternativita’ delle tutele, come affermato nella pronuncia di questa Corte del 27/1/2011, n. 1937, che ha ritenuto che il dirigente di azienda industriale, che, ai sensi degli articoli 19 e 22 del contratto collettivo di categoria 16 maggio 1985, integranti una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, abbia adito il collegio arbitrale, senza che a cio’ si sia opposta la controparte, per la determinazione dell’indennita’ supplementare dovuta in ragione della mancanza di giustificazione del proprio licenziamento, non puo’ (salvo che il collegio predetto si sia dichiarato privo di legittimazione a decidere la controversia o che il procedimento non sia pervenuto alla sua conclusione con il lodo o che il relativo patto sia divenuto per qualsiasi ragione inoperante) proporre la medesima azione in sede giudiziaria, non essendo abilitato a trasferire unilateralmente la questione davanti al giudice dopo il compimento di atti incompatibili con la volonta’ di avvalersi di tale tutela ed in mancanza di una volonta’ del datore di lavoro contraria all’utilizzazione del procedimento arbitrale messo in moto dal dirigente medesimo; ove questi, invece, non abbia attivato la procedura arbitrale, ben puo’ proporre l’azione giudiziaria, in conformita’ al principio di alternativita’ delle tutele consentite in relazione alla specificita’ delle ipotesi delle controversie di lavoro, ai sensi della L. n. 533 del 1973, articolo 5, comma 1.

Va pertanto accolto il ricorso e va cassato il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

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