Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 31 agosto 2017, n. 20650. Costituzione dell’appellante a mezzo posta

La costituzione dell’appellante a mezzo posta è irrituale ma è sanata con la presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e con la messa a disposizione dell’atto in favore delle altre parti: deve, pertanto, escludersi che tale sanatoria possa verificarsi prima che l’atto pervenga a quello stesso soggetto cui sarebbe pervenuto in caso di deposito diretto in Cancelleria.

 

Ordinanza 31 agosto 2017, n. 20650
Data udienza 18 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15652/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1539/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato l’improcedibilita’ dell’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza n. 836/2014 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, rilevando che lo stesso (notificato il 30.4.2015) era stato spedito per posta alla Corte di Appello di Napoli e che, pur essendo giunto all’ufficio addetto alla ricezione della posta in data 8.5.2015, era pervenuto alla Cancelleria soltanto in data 14.5.2015, oltre il termine di dieci giorni previsto per la costituzione in giudizio dell’appellante;

la Corte ha precisato che la spedizione alla Cancelleria del plico contenente gli atti per la costituzione costituisce una modalita’ non espressamente individuata dal legislatore e, tuttavia, non preclusa alla parte, “costituendo una mera irregolarita’ procedimentale, sanabile a seguito del raggiungimento dello scopo dell’atto ex articolo 156 c.p.c., e, quindi, a seguito della tempestiva ricezione dello stesso da parte della Cancelleria”; ha rilevato – peraltro – che la parte assume il rischio che tale scopo non venga raggiunto entro il termine prescritto e che, nel caso specifico, “il ritardo nelle operazioni di smistamento da parte dell’ufficio protocollo e’ imputabile esclusivamente all’appellante, il quale ha riportato sul plico un’indicazione generica dell’ufficio di destinazione e non ha fornito alcuna annotazione riguardante gli atti in esso contenuti” onde consentire un “tempestivo smistamento verso la cancelleria dell’ufficio giudiziario competente”;

ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) affidandosi a tre motivi;

l’intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

Considerato che:

con il primo motivo (che denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 347 e 165 c.p.c.), la ricorrente censura la Corte assumendo che “la costituzione in giudizio si e’ perfezionata nei termini previsti dall’articolo 165 c.p.c., ragion per cui e’ stata tempestiva”; precisa che “non corrisponde al vero” che la costituzione si sia perfezionata il 14.5.2015 e sostiene che la Corte “avrebbe dovuto tener conto della data dell’8.5.2015 (..1 ove realmente si e’ perfezionata la costituzione con l’arrivo del plico presso la Cancelleria della Corte di Appello Civile di Napoli, ove viene apposto il deposito degli atti”;

il motivo e’ inammissibile in quanto non censura specificamente la ratio sottesa alla decisione, che individua nel momento in cui il plico perviene nell’effettiva disponibilita’ del Cancelliere (e non genericamente all’ufficio protocollo) il raggiungimento dello scopo che consente di sanare l’irritualita’ della costituzione effettuata tramite spedizione postale;

la censura e’ – peraltro – incompleta, in quanto non prende posizione sul rilievo della Corte circa il difetto di indicazioni sulla busta che potessero rendere piu’ sollecito lo smistamento del plico dall’ufficio protocollo alla Cancelleria in cui doveva effettuarsi la costituzione;

il motivo e’ comunque infondato giacche’ la giurisprudenza di questa Corte ha chiaramente individuato nella “ricezione dell’atto a fini processuali” (Cass., S.U. n. 5160/2009) l’elemento che comporta la sanatoria della costituzione a mezzo posta e non ha mancato di sottolineare (in relazione ad altra ipotesi di costituzione irrituale) che il raggiungimento dello scopo e’ integrato dalla presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e dalla messa a disposizione dell’atto in favore delle altre parti (cfr. Cass. n. 9772/2016): deve pertanto escludersi che tale sanatoria possa verificarsi prima che l’atto pervenga a quello stesso soggetto cui sarebbe pervenuto in caso di deposito diretto in Cancelleria;

gli altri motivi (attinenti al merito e formulati in relazione alla sentenza di primo grado) restano assorbiti;

in difetto di attivita’ difensiva da parte dell’intimata, non deve provvedersi sulle spese di lite;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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